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Decisione

60.2007.452

Istanza di ispezione degli atti. fratello della vittima di un incidente quale istante

13 dicembre 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.452

Data decisione, Autorità:

13.12.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. fratello della vittima di un incidente quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.452

Lugano

13 dicembre

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 5/12.11.2007

presentata da

IS 1

richiedente l’incarto relativo ad un

grave incidente occorso al fratello;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa

Camera in data 8/12.11.2007;

preso atto della presa di posizione

20/23.11.2007 del tutore della vittima dell’infortunio;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto a __________ in data 2.8.__________,

che ha visto quale sfortunato protagonista il fratello del qui istante, il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con due decreti

di non luogo a procedere datati 5.12.2006 (NLP __________ e __________).

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il fratello della vittima dell’incidente chiede di poter

ricevere copia dell’incarto e chiede informazioni sulle scarpe portate dal

fratello.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, data la particolare situazione e le gravi ripercussioni per la

vittima dell’infortunio occorsole sul lavoro, vista anche la presa di posizione

del tutore, si deve eccezionalmente ammettere l’esistenza di un interesse

giuridico legittimo.

5.

L’istanza

è accolta. Il rapporto di polizia è trasmesso in allegato alla copia della presente

decisione destinata all’istante.

6.

Non si

prelevano tassa di giustizia e spese, per la particolarità del caso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG

ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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