60.2007.452
Istanza di ispezione degli atti. fratello della vittima di un incidente quale istante
13 dicembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.452
Data decisione, Autorità:
13.12.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. fratello della vittima di un incidente quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.452
Lugano
13 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 5/12.11.2007
presentata da
IS 1
richiedente l’incarto relativo ad un
grave incidente occorso al fratello;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa
Camera in data 8/12.11.2007;
preso atto della presa di posizione
20/23.11.2007 del tutore della vittima dell’infortunio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto a __________ in data 2.8.__________,
che ha visto quale sfortunato protagonista il fratello del qui istante, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con due decreti
di non luogo a procedere datati 5.12.2006 (NLP __________ e __________).
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, il fratello della vittima dell’incidente chiede di poter
ricevere copia dell’incarto e chiede informazioni sulle scarpe portate dal
fratello.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, data la particolare situazione e le gravi ripercussioni per la
vittima dell’infortunio occorsole sul lavoro, vista anche la presa di posizione
del tutore, si deve eccezionalmente ammettere l’esistenza di un interesse
giuridico legittimo.
5.
L’istanza
è accolta. Il rapporto di polizia è trasmesso in allegato alla copia della presente
decisione destinata all’istante.
6.
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese, per la particolarità del caso.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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