60.2007.454
Istanza di ispezione degli atti. sezione delle risorse umane quale istante
13 dicembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.454
Data decisione, Autorità:
13.12.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. sezione delle risorse umane quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.454
Lugano
13 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 15/19.11.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale relativo ad un funzionario;
richiamate le osservazioni 21/22.11.2007
del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali comunica il proprio nulla
osta all’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 22/26.11.2007
del patrocinatore di PI 2, con le quale comunica di non opporsi all’accoglimento
dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________),
dandone comunicazione al Consiglio di Stato (quale autorità di nomina) in data
12/15.10.2007. L’inchiesta è tuttora aperta.
2. Ricevuta
la comunicazione, il CdS ha aperto un’inchiesta amministrativa a carico di PI 2.
Con la presente istanza, la Sezione delle risorse umane chiede di avere accesso
agli atti del procedimento penale, per poter valutare un’eventuale sanzione disciplinare.
Come esposto
in entrata, il procuratore generale ha dato il proprio nulla osta, mentre PI 2
ha comunicato di non opporsi alla richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo, come espressamente previsto per casi simili nei
lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento
dell’8.11.1994, p. 19).
5. L’istanza
è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, la __________
istante si metterà in contatto con il Ministero pubblico per esaminare gli atti
presso la sede di quest'ultimo, e limitatamente alla posizione di PI 2.
6. Considerate
le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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