60.2007.457
Ricorso contro la decisione del Giar in materia di assistenza giudiziaria. difensore d'ufficio. parte lesa. fumus boni juris
13 dicembre 2007Italiano8 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.457
Data decisione, Autorità:
13.12.2007, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del Giar in materia di assistenza giudiziaria. difensore d'ufficio. parte lesa. fumus boni juris
AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIFENSORE O DIFESA D'UFFICIO
PARTE LESA
art. 29 cpv. 3 COST
art. 56bis CPP-TI
art. 3 LAG
art. 29 LAG
art. 31 LAG
Incarto n.
60.2007.457
Lugano
13 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 16/19.11.2007
presentato da
RI 1
contro
la decisione 14.11.2007 del giudice
dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli in materia di assistenza giudiziaria
(inc. Giar __________);
preso atto dello scritto 21/22.11.2007 del
giudice dell’istruzione e dell’arresto, che comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare, rinviando nel contempo alle motivazioni della decisione
impugnata;
richiamate le osservazioni 21/22.11.2007 del
procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, con le quali postula la reiezione del
gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il 24/25.10.2007
RI 1, detenuto presso il penitenziario cantonale “La Stampa”, ha sporto
denuncia penale nei confronti di __________ – proprietario dell’appartamento di
__________ a __________, da lui preso in locazione per alcuni mesi – e di __________
– suo tutore, incaricato di prendersi cura dei suoi interessi durante la
carcerazione – per titolo di truffa, in relazione alla risoluzione del
contratto di locazione, segnatamente al pagamento di pretese risarcitorie
avanzate dal locatore per danni cagionati all’appartamento.
b. Con
decisione 30.10.2007 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere
in ordine al suddetto procedimento, evidenziando il carattere meramente civile
della controversia (NLP 4497/2007). Contro tale decisione, il 2/5.11.2007 RI 1
ha presentato istanza di promozione dell’accusa dinanzi a questa Camera:
invitato ad emendare il proprio gravame nel termine di dieci giorni, nell’ambito
del successivo scritto 9/12.11.2007 l’istante ha postulato la nomina di un
difensore d’ufficio. La richiesta è stata trasmessa per competenza al giudice
dell’istruzione e dell’arresto in data 12.11.2007.
c. Con
decisione 14.11.2007, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha negato la richiesta,
difettando un qualsiasi “(…) elemento che possa far ritenere che l’istanza
di promozione dell’accusa non sia totalmente sprovvista di possibilità di esito
favorevole” (decisione 14.11.2007, inc. Giar __________).
d. Contro
tale giudizio è insorto RI 1, che postula nuovamente la nomina di un difensore
d’ufficio e chiede di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
Considerandi
1.
1.1.
A’ sensi
dell’art. 2 Lag, il patrocinio d’ufficio consiste nella designazione di un patrocinatore
quando, dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone, nonostante vi sia oggettiva
necessità di patrocinio, una persona non è in grado o rifiuta di procedere alla
designazione con propri atti. Come evidenziato dai lavori preparatori, perché
sia giustificato il patrocinio d’ufficio, occorre un’oggettiva necessità di
patrocinio, ovvero, tra l’altro, che il richiedente non sia in grado di
difendersi da sé e che non si sia in presenza di un caso di poca importanza (Messaggio
n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 2).
L’istituto
del patrocinio d’ufficio deve essere distinto da quello dell’assistenza giudiziaria
previsto dall’art. 3 Lag, che garantisce alla persona fisica indigente, che non
ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle
spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità
giudicanti del Cantone (Rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla Lag, ad art. 3).
1.2
Con
particolare riguardo alla parte civile nel procedimento penale, l’art. 29 Lag dispone
che autorità di designazione del patrocinatore d’ufficio è il giudice
dell’istruzione e dell’arresto. Tale norma riprende i principi espressi dal
previgente art. 72 vCPP (Rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla Lag, ad art. 29),
per cui la nomina di un difensore d’ufficio avviene solo nel rispetto del principio
di proporzionalità e quindi soltanto se le circostanze concrete lo giustificano
(M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 72 vCPP).
Conformemente
all’art 31 Lag, il giudice dell’istruzione e dell’arresto è pure competente per
concedere il beneficio dell’assistenza giudiziaria, a chi giustifica di non essere
in grado di sopperire alle spese del processo. Tale norma corrisponde invece al
previgente art. 73 vCPP, “(…) con l’aggiunta del momento a partire dal quale
il beneficio esplica i suoi effetti” (Messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla
Lag, ad art. 31). Benché il suo tenore letterale non lo richieda, il
beneficiario dell’assistenza giudiziaria soggiace a una condizione ulteriore
per rapporto all’indigenza: è infatti evidente che non in tutte le procedure
penali la parte civile deve essere assistita da un legale, segnatamente quando
ha la capacità di difendere da sola i propri interessi, quando il caso è di
minima importanza o si presenta ab initio in modo incontrovertibile (M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 ad art. 73 vCPP).
2.
2.1.
L’art. 29
cpv. 3 Cost. fed., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto
alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità
di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia
necessaria per tutelare i suoi diritti, costituisce una garanzia minima da
rispettare anche nella procedura cantonale (cfr. decisioni TF 1P.835/2006
dell’8.2.2007;1P.128/2002 del 9.4.2002, pubblicata in RDAT 65/II - 2002, e
12.2.2001
in re J., pubblicata in RDAT 56/II - 2001; DTF 129 I 281 e 127 I
202). Sulla base di detta norma, invocabile nel procedimento penale anche dalla
parte lesa (decisione TF 1P.678/2005 del 2.2.2006 e riferimenti; decisione TF
1P.427/2002 del 4.6.2003), affinché ad una persona indigente sia riconosciuto
il gratuito patrocinio occorre che la causa non sia priva di successo, che i
suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti
difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere
oggettivamente necessaria l’assistenza di un avvocato (DTF 130 I 180).
2.2
Di principio,
il diritto alla difesa necessaria esiste almeno fino al termine del procedimento
penale mediante una decisione cresciuta in giudicato e non dipende dalle probabilità
di successo; se riconosciuto indigente, il condannato ha diritto al patrocinio gratuito anche nella procedura
ricorsuale (DTF 129 I 281). Lo stesso principio emerge anche dai lavori
preparatori della Lag: il cosiddetto fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella causa,
non trova applicazione nei processi penali (Rapporto n. 5123 del 17.4.2002
sulla Lag).
La giurisprudenza
del Tribunale federale ammette nondimeno che nel quadro dell’esame di una
domanda di assistenza giudiziaria presentata in sede di ricorso, possano essere
vagliate anche le probabilità di successo del gravame (DTF 129 I 129; 128 I
225). Questa possibilità deve essere presa in considerazione a maggior ragione per
determinare la posizione della (pretesa) parte lesa ai fini della necessità di
nominare un difensore d’ufficio e/o concedere il gratuito patrocinio.
Secondo
costante prassi, il diritto del danneggiato all’assistenza giudiziaria richiede
infatti l’adempimento di tre presupposti cumulativi, segnatamente: l’indigenza
del richiedente, la sua posizione di parte con probabile esito positivo (“Nichtaussichtslosigkeit
seines Parteistandpunktes”) ed, infine, la necessità di una protezione giuridica
che legittimi la designazione di un avvocato (decisione TF 1P.427/2002 del
4.6
; DTF 123 I 145).
3.
Nella
fattispecie, il ricorrente si limita a postulare la nomina di un difensore
d’ufficio e (per la prima volta in questa sede) la concessione del gratuito
patrocinio in relazione all’istanza di promozione dell’accusa avverso il
decreto di non luogo a procedere 30.10.2007 emanato dal procuratore pubblico
Giuseppe Muschietti (NLP 4497/2007).
Premesso che RI
1, espressamente richiesto da questa Camera con scritto 7.11.2007, ha già provveduto
ad emendare di proprio pugno il gravame ed ha quindi già espresso il suo parere
in merito alla denuncia sporta nei confronti di __________ e __________, in
casu, come rettamente osservato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto,
l’istanza di promozione dell’accusa poteva essere ritenuta sin dall’inizio
priva di ogni probabilità di esito positivo, visto il chiaro tenore del decreto
di non luogo a procedere impugnato, che già evidenziava il carattere meramente
civile della diatriba, ritenuto inoltre che questa Camera, con odierno giudizio,
l’ha dichiarata irricevibile in quanto non adempiente i requisiti formali posti
dall’art. 186 cpv. 1 CPP (inc. __________).
In siffatte
circostanze, non si imponeva la designazione di un difensore d’ufficio né tanto
meno la concessione dell’assistenza giudiziaria, peraltro nemmeno oggetto della
decisione impugnata, per cui questa Camera, nel rispetto del doppio grado di
giudizio, non potrebbe neppure esprimersi in merito.
4.
Il
ricorso è respinto.
Tassa di
giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1
ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta),
sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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