60.2007.465
Istanza di ispezione degli atti. Divisione della giustizia quale istante
16 gennaio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.465
Data decisione, Autorità:
16.01.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Divisione della giustizia quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.465
Lugano
16 gennaio
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/23.11.2007
presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale a carico di un agente di custodia del
penitenziario;
richiamate le osservazioni 27/28.11.2007
del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali chiede di respingere
l’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nel
quadro di un procedimento penale a carico di un agente di custodia del penitenziario,
sono emerse alcune circostanze di fatto legate ad un altro agente di custodia. Per
questo motivo, la __________ istante chiede di poter visionare gli atti del procedimento
penale per valutare la posizione di questo altro agente di custodia, in relazione
ad eventuali trasgressioni di doveri di custodia e per garantire la sicurezza
del penitenziario.
Considerandi
2.
Nelle
proprie osservazioni il procuratore generale comunica che nei confronti
dell’altro agente di custodia non è stata aperta alcuna istruttoria penale, di
modo che la richiesta di accesso agli atti deve essere respinta.
3.
L'art.
27.
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti
dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione
degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.
4.
Nel
presente caso, non essendo stato aperto alcun procedimento penale a carico
dell’agente di custodia, non è dato un interesse giuridico legittimo a favore
della __________ istante ad accedere agli atti del procedimento penale,
ritenuto comunque come la situazione sia conosciuta sia al Ministero pubblico,
sia alla polizia cantonale.
5.
L’istanza
è pertanto respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. Non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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