Lexipedia

Decisione

60.2007.465

Istanza di ispezione degli atti. Divisione della giustizia quale istante

16 gennaio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.465

Data decisione, Autorità:

16.01.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. Divisione della giustizia quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.465

Lugano

16 gennaio

2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/23.11.2007

presentata dalla

IS 1, ,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti

di un procedimento penale a carico di un agente di custodia del

penitenziario;

richiamate le osservazioni 27/28.11.2007

del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali chiede di respingere

l’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nel

quadro di un procedimento penale a carico di un agente di custodia del penitenziario,

sono emerse alcune circostanze di fatto legate ad un altro agente di custodia. Per

questo motivo, la __________ istante chiede di poter visionare gli atti del procedimento

penale per valutare la posizione di questo altro agente di custodia, in relazione

ad eventuali trasgressioni di doveri di custodia e per garantire la sicurezza

del penitenziario.

Considerandi

2.

Nelle

proprie osservazioni il procuratore generale comunica che nei confronti

dell’altro agente di custodia non è stata aperta alcuna istruttoria penale, di

modo che la richiesta di accesso agli atti deve essere respinta.

3.

L'art.

27.

CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti

dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione

degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.

4.

Nel

presente caso, non essendo stato aperto alcun procedimento penale a carico

dell’agente di custodia, non è dato un interesse giuridico legittimo a favore

della __________ istante ad accedere agli atti del procedimento penale,

ritenuto comunque come la situazione sia conosciuta sia al Ministero pubblico,

sia alla polizia cantonale.

5.

L’istanza

è pertanto respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. Non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster