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Decisione

60.2007.466

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

20 maggio 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i 120 minuti esposti essendo, l’interrogatorio iniziato alle ore 9:30 e

terminato alle ore 10:45] e 720 minuti inerenti la preparazione del ricorso

alla Corte di cassazione e di revisione penale [calcolando 480 minuti (pari a 8

ore) anziché i 1'200 minuti esposti, ritenuto come il patrocinatore del qui

istante fosse già a conoscenza della fattispecie e avesse a suo tempo dedicato già

ben 600 minuti per la preparazione del dibattimento davanti alla Pretura penale

(cfr. “25 e 26 aprile: preparazione dibattimento” di data 26.4.2004 e “preparazione

dibattimento” di data 3.5.2004)];

che

pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 1'680 minuti (28 ore) a

250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 7'000.--;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 286.--;

che

a questo importo va dedotta l’indennità per ripetibili assegnata all’istante

dalla Corte di cassazione e di revisione penale con sentenza 4.10.2006 pari a

CHF 1'500.-- [“Gli oneri di entrambi i gradi di giurisdizione vanno a carico

dello Stato (…), che rifonderà al ricorrente un’indennità di fr. 1500.-- per

ripetibili di seconda sede. Per quanto riguarda la rifusione delle spese di

patrocinio di prima sede, la procedura da seguire è quella contemplata dagli

art. 317 e 320 cpv. 3 CPP (…)” (cfr. sentenza CCRP del 4.10.2006, p. 11 s.,

inc. __________)];

che

Considerandi

l’IVA ammonta a CHF 439.70;

che a IS 1 va di conseguenza

rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 6'225.70;

che protesta le ripetibili;

che,

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità,

questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la

determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare

in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale

difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto ammesso, tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda,

un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che interessi di mora non sono pretesi;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo

di CHF 6’475.70;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 180.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 4.10.2006 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 6’475.70.

2.La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF

50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di

IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 180.-- (centoottanta).

3.Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

-

__________

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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