60.2007.466
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
20 maggio 2008Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.466
Data decisione, Autorità:
20.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.466
Lugano
20 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/28.11.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 4.10.2006 della Corte
di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (inc. __________),
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 4/6.12.2007
della Divisione della giustizia e 12/13.12.2007 del procuratore pubblico Maria
Galliani, che si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 21.7.2003
l’allora procuratore pubblico Claudia Solcà ha posto in stato d’accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di venti
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due
anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto
colpevole di mancata coazione “(…) per avere a __________, il 15 novembre
1999, mediante l’invio di una lettera raccomandata da lui sottoscritta,
minacciato __________ per costringerlo a convincere la di lui moglie a voler
rinunciare all’incasso di alimenti a lei dovuti da IS 1 per decisione pretorile,
e meglio, per avere espressamente prospettato a __________, nel caso non fosse
riuscito a convincere la di lui moglie, di nuocere gravemente alla sua carriera
professionale inoltrando una denuncia penale nei suoi confronti” (DA __________);
che con scritto 23.7.2003 IS
1 ha interposto opposizione al predetto decreto d’accusa;
che con decisione 4.5.2004 il
giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha condannato IS 1 alla pena di
cinque giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni e al pagamento di tassa di giustizia e spese, dichiarandolo autore
colpevole di mancata coazione per i fatti compiuti a __________ il 15.11.1999
nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa sopraccitato (inc. __________);
che IS 1 ha inoltrato, in data
8.6.2004, ricorso in cassazione;
che con sentenza 4.10.2006 la
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello ha assolto
l’istante dall’imputazione sopraccitata (inc. __________), giudizio confermato
dal Tribunale federale in data 27.2.2007 (decisione TF __________ del
27.2.2007);
che con l’istanza in esame,
presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede,
protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino
sia condannato a versargli l’importo di CHF 9'588.25 per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
come detto, il diritto di cui agli artt. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale
promozione dell'accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale,
Lugano 2001, p. 12 ss.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF
1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del
Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,
§ 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,
in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che benché l’istante affermi
che “(…) l’assistenza in istruttoria è stata limitata alla fase finale (…)
ovvero al momento in cui sono emersi i complessi problemi giuridici
successivamente trattati in sede di giudizio (errore di diritto)” (istanza 22/26.11.2007,
p. 2) la predetta fattispecie non presentava difficoltà di fatto o di diritto
da imporre, già in sede di informazioni preliminari, la presenza di un legale;
che la pena proposta nel
decreto d’accusa suggerisce che si tratta di una fattispecie di poco conto;
che dagli interrogatori agli
atti si evince del resto come l’istante fosse perfettamente in grado di
spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti accaduti;
che tuttavia l’attiva
partecipazione del patrocinatore della parte civile all’interrogatorio di data
5.11.2002 dinanzi al segretario giudiziario impone già, in ossequio al
principio di parità delle armi, la necessità dell’assistenza di un difensore e,
più specificatamente, l’applicazione per analogia dell’art. 80 cpv. 1 CPP, secondo
cui la presenza della parte civile all’interrogatorio dell’accusato è soggetta
alla condizione della contemporanea presenza del difensore (cfr., al proposito,
decisione Giar 15.7.1994 in re P. F., inc. __________);
che pertanto l’istante va
ritenuto “accusato” ai sensi dell’art. 317 CPP già prima dell’emanazione
del decreto d’accusa 21.7.2003;
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine
degli avvocati (TOA), abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto
essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata, applicando i parametri
giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 9'588.25, di cui CHF 10’125.-- a
titolo di onorario (40 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 286.-- di spese
(dedotti CHF 1'500.-- assegnati al qui istante quali indennità per ripetibili
nella sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale del 4.10.2006) e
CHF 677.25 di IVA (doc. C);
che
la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;
che
il dispendio orario esposto appare invece, per un avvocato con le dovute conoscenze
in ambito penale, non totalmente giustificato dalle concrete necessità di patrocinio:
in particolare risulta eccessivo quello inerente la “preparazione ricorso
per cassazione” di data 8.6.2004 (1'200 minuti pari a 20 ore);
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che,
tutto ciò premesso, dall’onorario indicato in 2'430 minuti (pari a 40 ore e 30
minuti) vengono dedotti 30 minuti inerenti l’interrogatorio 5.11.2002
[calcolando 90 minuti (compreso il tragitto fino al Ministero pubblico) anziché
Fatti
i 120 minuti esposti essendo, l’interrogatorio iniziato alle ore 9:30 e
terminato alle ore 10:45] e 720 minuti inerenti la preparazione del ricorso
alla Corte di cassazione e di revisione penale [calcolando 480 minuti (pari a 8
ore) anziché i 1'200 minuti esposti, ritenuto come il patrocinatore del qui
istante fosse già a conoscenza della fattispecie e avesse a suo tempo dedicato già
ben 600 minuti per la preparazione del dibattimento davanti alla Pretura penale
(cfr. “25 e 26 aprile: preparazione dibattimento” di data 26.4.2004 e “preparazione
dibattimento” di data 3.5.2004)];
che
pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 1'680 minuti (28 ore) a
250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 7'000.--;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 286.--;
che
a questo importo va dedotta l’indennità per ripetibili assegnata all’istante
dalla Corte di cassazione e di revisione penale con sentenza 4.10.2006 pari a
CHF 1'500.-- [“Gli oneri di entrambi i gradi di giurisdizione vanno a carico
dello Stato (…), che rifonderà al ricorrente un’indennità di fr. 1500.-- per
ripetibili di seconda sede. Per quanto riguarda la rifusione delle spese di
patrocinio di prima sede, la procedura da seguire è quella contemplata dagli
art. 317 e 320 cpv. 3 CPP (…)” (cfr. sentenza CCRP del 4.10.2006, p. 11 s.,
inc. __________)];
che
Considerandi
l’IVA ammonta a CHF 439.70;
che a IS 1 va di conseguenza
rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 6'225.70;
che protesta le ripetibili;
che,
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità,
questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la
determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare
in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto ammesso, tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda,
un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che interessi di mora non sono pretesi;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo
di CHF 6’475.70;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 180.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 4.10.2006 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 6’475.70.
2.La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF
50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di
IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 180.-- (centoottanta).
3.Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
-
__________
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster