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Decisione

60.2007.468

Istanza di ispezione degli atti. figlio di vittima quale istante

16 gennaio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.468

Data decisione, Autorità:

16.01.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. figlio di vittima quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.468

Lugano

16 gennaio

2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/26.11.2007

presentata da

IS 1, ,

tendente ad avere l’accesso agli atti del

procedimento penale aperto a seguito del tragico decesso del padre in un

incidente sul lavoro (inc. NLP __________);

ritenuto che l’istanza è stata presentata

direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa

Camera in data 23/26.11.2007 comunicando al contempo il proprio nulla osta

all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito del decesso in un incidente in data 5.7.2000 di __________, il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi in data

5.12.2005 con un decreto di non luogo a procedere interno senza motivazione.

Considerandi

2.

Con la

presente richiesta, la figlia del defunto chiede di poter esaminare gli atti.

Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta.

3.

L'art.

27.

CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti

dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione

degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.

4.

Nel

presente caso, data la tragica situazione e la decisione di non luogo a procedere

interno, è dato certamente un interesse giuridico legittimo dell’istante, erede

e figlia del defunto, ad esaminare gli atti degli accertamenti preliminari a

suo tempo condotti relativamente al tragico incidente del 5.7.2000.

5.

L’istanza

è accolta. Gli atti saranno trasmessi al Ministero pubblico di Bellinzona,

presso il quale potranno essere esaminati dall’istante, con possibilità di

estrarre copie.

6.

Data la

particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

- Rossella

Cirillo, Bellinzona;

- procuratore

pubblico Maria Galliani, sede

(rif. inc.

NLP 4750/2005/MC);

- Ministero

pubblico, Bellinzona (con l’inc. NLP 4750/2005/MC).

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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