60.2007.468
Istanza di ispezione degli atti. figlio di vittima quale istante
16 gennaio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.468
Data decisione, Autorità:
16.01.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. figlio di vittima quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.468
Lugano
16 gennaio
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/26.11.2007
presentata da
IS 1, ,
tendente ad avere l’accesso agli atti del
procedimento penale aperto a seguito del tragico decesso del padre in un
incidente sul lavoro (inc. NLP __________);
ritenuto che l’istanza è stata presentata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa
Camera in data 23/26.11.2007 comunicando al contempo il proprio nulla osta
all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito del decesso in un incidente in data 5.7.2000 di __________, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi in data
5.12.2005 con un decreto di non luogo a procedere interno senza motivazione.
Considerandi
2.
Con la
presente richiesta, la figlia del defunto chiede di poter esaminare gli atti.
Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta.
3.
L'art.
27.
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti
dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione
degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.
4.
Nel
presente caso, data la tragica situazione e la decisione di non luogo a procedere
interno, è dato certamente un interesse giuridico legittimo dell’istante, erede
e figlia del defunto, ad esaminare gli atti degli accertamenti preliminari a
suo tempo condotti relativamente al tragico incidente del 5.7.2000.
5.
L’istanza
è accolta. Gli atti saranno trasmessi al Ministero pubblico di Bellinzona,
presso il quale potranno essere esaminati dall’istante, con possibilità di
estrarre copie.
6.
Data la
particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
- Rossella
Cirillo, Bellinzona;
- procuratore
pubblico Maria Galliani, sede
(rif. inc.
NLP 4750/2005/MC);
- Ministero
pubblico, Bellinzona (con l’inc. NLP 4750/2005/MC).
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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