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Decisione

60.2007.479

Istanza di indennità per ingiusta carcerazione. spese legali. danno materiale. torto morale

29 settembre 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell’esito del procedimento;

che in altre parole

l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che al momento del suo

arresto il 12.7.2006, IS 1 ha nominato l’avv. __________ e l’avv. __________

quali suoi difensori di fiducia (AI 82);

che in data 3.10.2006

entrambi i patrocinatori hanno però revocato il mandato (AI 226/227);

che successivamente è

subentrato l’avv. __________, il quale ha revocato il mandato con comunicazione

6.10.2006 (AI 236);

che il giudice

dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha dunque nominato, in data 9.10.2006, l’avv.

__________ quale suo difensore d’ufficio (AI 240);

che in data 19.10.2006

l’istante ha tuttavia incaricato l’avv. __________ della sua difesa (AI 259);

che pertanto in data

23.10.2006 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha revocato la

nomina dell’avv. __________ quale difensore d’ufficio di IS 1 (AI 271);

che vista l’istanza

presentata il 17.4.2007 dall’avv. __________ intesa a far valere la garanzia

dello Stato per il pagamento della sua nota professionale di complessivi CHF

3'532.50, il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha approvato la suddetta

nota d’onorario e l’ha posta a carico dello Stato, che è subentrato nel diritto

alla rifusione (doc. 3.3);

che IS 1 postula la rifusione

della nota professionale dei suoi patrocinatori di fiducia, avv. __________ e

avv. __________, di complessivi CHF 14'146.40 [di cui CHF 11'812.50 di onorario

(47 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 1'334,70 di spese e CHF 999.-- di

IVA (doc. 3.2)];

che la tariffa applicata, pari a CHF

250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;

che tuttavia il dispendio orario, per un

avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, non appare giustificato

dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio, in considerazione

anche del fatto che l’avv. __________ e l’avv. __________ hanno patrocinato il

qui istante per soli tre mesi;

che nel caso in cui un accusato conferisce mandato a più

patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, vengono

risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R.

WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,

Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im

ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);

che in concreto IS 1 non ha

addotto alcuna oggettiva giustificazione al doppio patrocinio;

che di conseguenza gli onorari e le

spese inerenti il doppio patrocinio (apertura incarto, colloqui fra gli stessi

avvocati) restano a carico del qui istante;

che nondimeno il numero di colloqui con i

famigliari del qui istante, rispettivamente gli incontri e gli scritti a loro

indirizzati è eccessivo e non giustificato dalle effettive necessità di

istruttoria e di patrocinio (o almeno IS 1 non ne spiega la necessità in questa

sede);

che infatti, in capo ad una

conduzione ragionevole del mandato, prestazioni dell’avvocato di sostegno

morale / aiuto sociale all’accusato o ai suoi famigliari non vengono

indennizzate giusta l’art. 317 CPP: esse, per quanto eccedenti i limitati bisogni

di patrocinio, restano quindi a carico dell’istante (decisione 26.6.2007 del

Consiglio di moderazione in re avv. L.D., p. 4 s., inc. 19.2006.1);

che conseguentemente all’istante va

riconosciuto l’importo limitatamente a CHF 5'042.-- (20 ore e 10 minuti) a

titolo di onorario in relazione al patrocinio dell’avv. __________ e dell’avv. __________,

di cui 360 minuti inerenti i colloqui telefonici (con la moglie dell’accusato,

il fratello, il padre, il GIAR, il procuratore pubblico), 290 minuti (come

esposto) inerenti gli scritti (inviati alla moglie dell’accusato, al fratello,

al padre, al GIAR, al procuratore pubblico), 400 minuti inerenti i colloqui con

il cliente e con i suoi famigliari, 160 minuti inerenti l’esame degli atti;

che a questa somma vanno aggiunte le

spese pari a CHF 720.--, importo che considera, come esposto in precedenza, le

limitate necessità di frequenti relazioni e contatti tra i patrocinatori ed i

famigliari del qui istante;

che in particolare sono state ridotte

quelle inerenti le telefonate in uscita (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione

10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. __________) e quelle

in entrata (non fatturabili);

che l’IVA ammonta

a CHF 437.90;

cha all’istante

va pertanto rifuso, a titolo di spese legali per il patrocinio dell’avv. __________

e dell’avv. __________, CHF 6'200.--;

che IS 1 postula inoltre la rifusione della

nota professionale dell’avv. __________ di complessivi CHF 43'851.95 [di cui

38'720.-- di onorario (143 ore e 25 minuti a CHF 270.--/ora), CHF 1'622.90 di

spese, CHF 3'066.05 di IVA e CHF 443.-- di uscite per fotocopie (doc. 3.1)];

che come già sopraccitato,

nel caso in cui un accusato conferisce mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente

sia in caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero

sorte per un unico patrocinio;

che di conseguenza gli

onorari e le spese inerenti la sostituzione del legale (apertura incarto,

procura, colloqui introduttivi, per esempio) restano a carico del qui istante,

che peraltro non spiega, ancora una volta, i motivi alla base dell’avvicendamento;

che la tariffa applicata,

pari a CHF 270.--/ora, non appare conforme ai suddetti principi;

che a tale proposito

l’istante afferma che “(…) il patrocinio ha in particolare richiesto lo

studio di un incarto molto ampio, che oltre alla vicenda di IS 1, interessava

le accuse a carico di altri prevenuti, che dovevano però essere pure esaminate”

(istanza di indennità 3.12.2007, p. 6);

che tuttavia, benché il

procedimento in esame ha certamente richiesto alla difesa degli oneri non

indifferenti, segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse e alla

lunga detenzione preventiva cui è stato astretto il qui istante, il

procedimento non presentava particolari difficoltà dal profilo giuridico;

che pertanto si giustifica

ancora applicare una tariffa di CHF 250.--/ora, conformemente ai principi

suesposti;

che inoltre il dispendio

orario esposto, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore,

nonché l’impegno e la diligenza dimostrati nell’occasione, appare, anche in

questo caso, eccessivo e non può essere interamente confermato in questa sede;

che gran parte dei colloqui

telefonici sono stati effettuati con famigliari dell’istante, segnatamente con

il fratello, con la moglie o con conoscenti;

che inoltre il patrocinatore

si è incontrato con il fratello, con la compagna e con la moglie dell’istante,

complessivamente per più di 1 ora e 15 minuti;

che anche in questo caso le

prestazioni dell’avvocato di sostegno morale / aiuto sociale all’accusato o ai

suoi famigliari, trattandosi di dispendio di tempo chiaramente al di là delle

strette necessità di patrocinio del cliente, non possono essere indennizzate;

che pure il dispendio orario

(pari a quasi 44 ore) per l’esame della documentazione agli atti, anche se

voluminosa, appare eccessivo;

che per il patrocinio

prestato dall’avv. __________ viene dunque ammesso un dispendio orario

limitatamente a 125 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 31'250.--, di cui

845 minuti inerenti i colloqui telefonici, 1’375 minuti inerenti gli scritti e

gli atti di causa (istanza di complemento di inchiesta, istanza di libertà

provvisoria, osservazioni al GIAR, reclamo per complemento d’inchiesta), 2’160

minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione al processo, 1'460 minuti

inerenti i colloqui con il cliente, 270 minuti inerenti l’interrogatorio

23.10.2006, 1'330 minuti inerenti il processo e 60 minuti inerenti altre

prestazioni (fotocopie presso il Ministero pubblico, “ritirato chiavi

appartamento cliente presso Polizia cantonale”, “consegna DVD presso Ministero

pubblico”);

che a questa somma vanno aggiunte

le spese, pari a CHF 1'362.90, di cui CHF 510.-- per scritturazioni, CHF 496.--

per fotocopie, CHF 106.90 inerenti le spese postali e CHF 250.-- inerenti le

spese telefoniche e fax (ridotte in considerazione del dispendio orario

riconosciuto per i colloqui telefonici);

che l’IVA ammonta a CHF

2'478.60;

che sono ancora riconosciute

le uscite per “(…) vers. a Ministero pubblico (fotocopie)” di

complessivi CHF 443.--;

che all’istante

vanno pertanto rifusi, a titolo di spese legali per il patrocinio dell’avv. __________,

CHF 35'534.50;

che per gli interessi

moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno

riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione

agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data

3.12.2007 della presente istanza;

che,

con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza

sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in

Considerandi

vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato

inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli

della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi

successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al

“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum

emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa

o della detenzione;

che

per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante postula CHF 37'500.--

(pari allo stipendio di 9 mesi e 12 giorni a CHF 4'000.-- al mese) oltre

interessi, per perdita di guadagno: “(…) Al momento del suo arresto, IS 1

lavorava presso l’impresa __________ di __________. Tramite l’ufficio di collocamento,

IS 1 aveva lavorato presso la __________ dal 23 gennaio 2006 al 28 aprile 2006,

data a partire dalla quale egli era stato assunto (…), con la possibilità di

prorogare il contratto di lavoro, inizialmente pattuito a termine. L’arresto,

avvenuto qualche mese dopo (il 12 luglio 2006) ha bruscamente posto fine al

rapporto di lavoro” (istanza di indennità 3.12.2007, p. 8);

che dalla documentazione agli atti emerge

che IS 1 ha percepito per il mese di maggio 2006 un salario lordo di CHF

4’269.20, per il mese di giugno 2006 CHF 3’020.20 lordi e per il mese di luglio

2006.

(fino alla data dell’arresto) CHF 2'203.65 lordi [“(…) calcolando uno

stipendio medio di CHF 4'000.-- mensili, la perdita di guadagno complessiva,

durante la carcerazione di 9 mesi e 12 giorni, è di 37'500.--“ (istanza di

indennità 3.12.2007, p. 8)] (cfr. doc. 8);

che IS 1, postulando la

rifusione di un salario lordo, sembra intenzionato a far sopportare allo Stato

il danno d’assicurazione che deriverebbe dal mancato versamento, per un periodo

limitato, di contributi sociali rispettivamente di quote concordate contrattualmente;

che l’istante non calcola

detto danno, non lo rende sufficientemente verosimile, e non lo dimostra

adeguatamente; certo a livello prettamente astratto il mancato versamento del

contributo AVS per 5 mesi nel corso del 2006 e durante 4 mesi nel 2007 potrebbe

comportare, a dipendenza del numero di anni di contribuzione, delle eventuali

lacune contributive dell’assicurato, dell’ammontare – al momento del pensionamento

– del reddito annuo medio e della fissazione del reddito annuo medio determinante,

una flessione della rendita AVS cui l’istante potrebbe avere diritto al

compimento dei suoi 65 anni (rendita comunque plafonata per legge);

che per quanto attiene alla

LPP ed a eventuali ulteriori contributi, vale analogo discorso non essendo

dimostrato un concreto danno d’assicurazione per il loro mancato versamento

durante il periodo di durata della detenzione preventiva;

che va sottolineato come gli

importi dovuti all’istante in conseguenza alla perdita di guadagno o di

occupazione, non possono essere ritenuti quale salario o guadagno da attività

lavorativa e quindi non sono soggetti alla percezione di contributi sociali in

particolare dei contributi AVS/AI/IPG/AD;

che IS 1 ha quindi diritto a

vedersi versare l’importo netto che il datore di lavoro gli avrebbe accreditato

al fine di ogni mese lavorativo, senza diritto al rimborso di quote e

contributi di natura sociale non dovuti rispettivamente non comprovati;

che pertanto all’istante è

riconosciuto l’importo di CHF 33’250.--(con un salario netto medio di CHF

3'500.--) quale risarcimento per il danno materiale subito per perdita di

guadagno;

che l’istante postula inoltre

“(…) il risarcimento del mancato guadagno dopo la scarcerazione per un

periodo di 6 mesi” (istanza di indennità 3.12.2007, p. 9);

che egli afferma che “(…)

al momento del suo (…) arresto, (…), egli era occupato. Ora però non può

beneficiare delle indennità per disoccupazione in quanto, al momento del suo

arresto, non aveva esaurito il termine quadro per il periodo di contribuzione. IS

1.

aveva complessivamente 10 mesi di contribuzione invece dei 12 richiesti (…).

Se egli non fosse stato arrestato, avrebbe terminato il periodo quadro di

contribuzione. L’arresto ha avuto per conseguenza che egli è ridotto al

beneficio di prestazioni assistenziali per CHF 1'612.-- mensili, dal 1 novembre

2007.

(…)” (istanza di indennità 3.12.2007, p. 9);

che il procuratore pubblico,

nelle sue osservazioni 25.1.2008 afferma tuttavia che “(…) l’istante [è]

al beneficio, già a partire perlomeno dal novembre 2005, di regolari

prestazioni da parte della pubblica assistenza, con alcuni periodi di

interruzioni e meglio come risulta dal documento allegato, il tutto per

complessivi ca. fr. 28'000, dato aggiornato agli inizi di gennaio 2008 (vedi

scritto di data 7 gennaio 2008 dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento, allegato alla presente istanza). Dal medesimo documento si

nota che l’ultima prestazione prima dell’arresto risale al 14 giugno 2006. Dopo

la scarcerazione l’istante ha iniziato a percepire importi di ca. 1'550.-- mensili.

Quindi le pretese riguardanti perdite di guadagno successivamente alla

detenzione preventiva vanno rettificate, deducendo quanto l’istante ha già

percepito dallo Stato” (osservazioni 25.1.2008, p. 12 s.);

che infatti dallo scritto

7.1.2008

dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento risulta che dopo

la scarcerazione (da maggio 2007) IS 1 ha beneficiato di alcuni versamenti (“quote

cassa malati Lamal”, “pensione/albergo”, “spillatico”, “prest.

ordinaria cosas”) per un ammontare totale di CHF 10'652.90;

che pertanto dall’importo

concernente la pretesa dell’istante per perdita di guadagno dopo la scarcerazione,

va dedotto quanto da lui già percepito dallo Stato a titolo di prestazioni

assistenziali;

che in caso di richiesta di

rimborso ex art. 33 della legge cantonale sull’assistenza sociale (Las) [“(…)

Obbligo di rimborso a) in generale art. 33 Le prestazioni assistenziali

corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate: (…) b. in caso di acquisizione di

una sostanza rilevante; (…)”] l’autorità competente dovrà tener conto

dell’ammontare qui già detratto;

che vanno pertanto

riconosciuti a IS 1 CHF 10'347.10 a titolo di indennità per mancato guadagno

dopo la scarcerazione;

che per gli interessi

moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno

riconosciuti, anche in questo caso, al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 3.12.2007 della presente istanza;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §

109.

n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269

e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113

Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.

1998.

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere

un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione

della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistano particolari

motivi che ne giustifichino una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del

5.5.1997

e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di

transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S.

R., inc. n. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

cha al proposito l’istante

postula la rifusione di CHF 28'600.-- per i 286 giorni trascorsi in carcere;

che in effetti dalla

dichiarazione agli atti 27.4.2007 rilasciata dal Dipartimento delle

istituzioni, Sezione esecuzione pene e misure, IS 1 “(…) è stato in carcere

preventivo a dipendenza della sentenza 23.4.2007 della Corte delle Assise

Criminali di __________, presso il Penitenziario cantonale di __________ __________

dal 12.07.2006 al 23.04.2007, giorno della scarcerazione, per essere stato

prosciolto” (doc. 7);

che questa Camera ritiene

dunque che debba essere anzitutto riconosciuto all’istante un importo base di

CHF 28'600.--, corrispondente ad un’indennità di CHF 100.-- per ciascun giorno

di carcere preventivo sofferto;

che va quindi esaminato se, come

fatto valere nell’istanza, sussistono nel caso di specie gli estremi per ammettere

una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento del

suddetto importo;

che a tale quesito deve

essere data risposta affermativa, in particolar modo in considerazione delle

particolari accuse infamanti che sono state rivolte all’istante;

che a IS 1 va dunque

riconosciuta un’indennità per torto morale pari a CHF 35'000.-- così come

richiesto, oltre interessi al 5% dal 23.4.2007 (giorno della scarcerazione);

che, a titolo di ripetibili

di questa sede, l’istante chiede la somma di CHF 1'500.--;

che, nella commisurazione dell’onorario relativo alla

formulazione dell’istanza di indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati

dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese

di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di

accoglimento del gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto riconosciuto, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda,

un importo di CHF 1’000.-- comprendente onorario, spese ed IVA;

che alla luce delle suddette

considerazioni, a IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 121'331.60,

di cui CHF 41'734.50, oltre interessi, per spese legali, CHF 43’597.10, oltre

interessi, per danni materiali, CHF 35'000.--, oltre interessi, per torto

morale e CHF 1'000.-- per spese di patrocinio inerenti questa istanza;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 4’400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 4’500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 450.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al giudizio 23.4.2007 della Corte delle assise criminali (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 121'331.60, oltre interessi al 5% dal 3.12.2007

su CHF 85’331.60 e dal 23.4.2007 su CHF 35'000.--.

§ IS 1, __________,

__________, è esentato dalla rifusione allo Stato dell’importo di cui alla nota

d’onorario dell’avv. __________, __________, pari a CHF 3'532.50.

2.La tassa di giustizia di CHF 4’400.-- e le spese di

CHF 100.--, per complessivi CHF 4’500.-- (quattromilacinquecento), sono poste a

carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 450.-- (quattrocentocinquanta).

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

-

.

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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