60.2007.48
Istanza di ispezione degli atti. amministrazione federale delle dogane quale istante
22 marzo 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.48
Data decisione, Autorità:
22.03.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. amministrazione federale delle dogane quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.48/dp
Lugano
22 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 1/5.3.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale aperto dal Ministero pubblico in relazione ad un
furto di sigarette presso la __________ di __________;
premesso che la richiesta è stata
preliminarmente inviata al procuratore pubblico Luca Maghetti, che con scritto
31.1.2007 ha indicato all’Amministrazione istante la procedura da seguire, ed
al contempo anticipato di preavvisare favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 14/16.3.2007 di PI
1, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;
rilevato che PI 2 e PI 3, interpellati, non
hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
relazione al furto di sigarette presso la __________ di __________, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale, tuttora pendente (inc. MP __________).
2. Con la
presente istanza, l’IS 1 chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento
penale, in quanto l’asportazione di sigarette dal Punto Franco (territorio doganale
estero) e la rispettiva introduzione illegale nel territorio doganale svizzero
possono configurare una violazione della Legge federale sulle dogane (LD),
della Legge federale sull’imposta sul valore aggiunto (LIVA) e della Legge
federale sull’importazione del tabacco (LIT), che l’ufficio istante è chiamato
ad istruire. Il procuratore pubblico Luca Maghetti e PI 1 hanno preavvisato
favorevolmente la richiesta, mentre PI 2 e PI 3, interpellati, non hanno preso
posizione.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Correttamente
l’autorità istante invoca l’art. 30 della Legge federale sul diritto penale
amministrativo, che prevede l’assistenza fra autorità, ovviamente in relazione
alle loro specifiche competenze. Ovvio altresì che la richiesta di assistenza
debba riferirsi ad una fattispecie che pervenga ad entrambe le autorità.
5. Nel
presente caso sono date le premesse per concedere, da parte delle autorità
penali, l’assistenza alle autorità amministrative.
6. L’istanza
è accolta. I competenti funzionari amministrativi incaricati potranno esaminare
gli atti presso il Ministero pubblico.
7. Tenuto
conto della funzione dell’Amministrazione istante, si prescinde dal carico di
tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP e 30 DPA, nonché ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
3.
PI
3.
4.
PI
4.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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