60.2007.480
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
21 gennaio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.480
Data decisione, Autorità:
21.01.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.480
Lugano
21 gennaio
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16.11/5.12.2007
presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa in data 4/5.12.2007 a
questa Camera per evasione, preavvisandola favorevolmente per il rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria del 23.5.2007;
ritenuto che PI 2 e PI 3, interpellati, non
hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
relazione ad una lite famigliare, il Ministero pubblico ha avviato un
procedimento penale (inc. MP __________) attualmente ancora pendente.
Considerandi
2.
La __________
istante si sta occupando della famiglia PI 2 e, saputo di interventi della
polizia, ha chiesto di conoscerne gli estremi. Il procuratore pubblico ha preavvisato
favorevolmente l’invio del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
23.5
, mentre gli interessati, interpellati, non hanno preso posizione.
3.
L'art.
27.
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti
dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione
degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.
4.
Nella
fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il
chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC)
dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in
materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie
comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e
315.
CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in
materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni
personali con i genitori. I documenti richiesti appaiono utili oltre che
necessari per permettere alla IS 1 di svolgere il suo compito con piena cognizione
di causa.
5.
L’istanza
è accolta. Copia del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23.5.2007
sarà trasmessa in allegato alla presente decisione, vista l’assenza di opposizioni.
6.
Considerato
che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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