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Decisione

60.2007.480

Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante

21 gennaio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.480

Data decisione, Autorità:

21.01.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.480

Lugano

21 gennaio

2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16.11/5.12.2007

presentata dalla

IS 1, ,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti

di un procedimento penale;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa in data 4/5.12.2007 a

questa Camera per evasione, preavvisandola favorevolmente per il rapporto di

inchiesta di polizia giudiziaria del 23.5.2007;

ritenuto che PI 2 e PI 3, interpellati, non

hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. In

relazione ad una lite famigliare, il Ministero pubblico ha avviato un

procedimento penale (inc. MP __________) attualmente ancora pendente.

Considerandi

2.

La __________

istante si sta occupando della famiglia PI 2 e, saputo di interventi della

polizia, ha chiesto di conoscerne gli estremi. Il procuratore pubblico ha preavvisato

favorevolmente l’invio del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del

23.5

, mentre gli interessati, interpellati, non hanno preso posizione.

3.

L'art.

27.

CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti

dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione

degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.

4.

Nella

fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il

chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC)

dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in

materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie

comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e

315.

CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in

materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni

personali con i genitori. I documenti richiesti appaiono utili oltre che

necessari per permettere alla IS 1 di svolgere il suo compito con piena cognizione

di causa.

5.

L’istanza

è accolta. Copia del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23.5.2007

sarà trasmessa in allegato alla presente decisione, vista l’assenza di opposizioni.

6.

Considerato

che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa

di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza è

accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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