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Decisione

60.2007.481

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale

9 giugno 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i suddetti gravami concernevano nondimeno anche la fattispecie __________;

che

il qui istante sembra avere tenuto conto di questa circostanza chiedendo la rifusione

delle spese legali soltanto del reclamo 26/29.8.2005 al giudice dell'istruzione

e dell'arresto e del ricorso 16/17.11.2006

a questa Camera (cfr. nota professionale, doc. B);

che

si giustifica pertanto risarcire unicamente le tasse di giustizia e le spese

inerenti le decisioni dipendenti da detti gravami, oneri in nesso di causalità naturale

adeguato con il procedimento penale;

che,

quale danno materiale, va quindi rimborsato l’importo di CHF 1'610.-- [CHF

510.-- di cui alla decisione 21.11.2005 del giudice dell'istruzione e

dell'arresto (inc. GIAR __________, AI 96) e CHF 1'100.-- di cui alla decisione

20.11.2006 di questa Camera (inc. CRP __________)] (doc. C);

che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP

si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se

prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto

di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave

violazione della sua personalità;

che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto

morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un

procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei

loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

IS 1 sostiene che la vicenda penale avrebbe gravemente leso la sua onorabilità

Considerandi

e la sua professionalità e che, dato il risalto avuto sulla stampa, lo avrebbe

pure messo ingiustamente in cattiva luce verso il suo datore di lavoro ed i

suoi subalterni;

che

postula pertanto, a titolo di torto morale, la somma di CHF 1'000.--;

che

il qui istante si limita tuttavia ad affermare di avere subito una grave

lesione della sua personalità, senza tentare di provare quanto preteso, per

esempio producendo la pagina 18 del __________ di martedì __________, alla

quale fa unicamente riferimento (pubblicazione peraltro avvenuta il giorno successivo

al suo proscioglimento da tutte le accuse);

che

non ha inoltre presentato alcun certificato attestante una specifica sofferenza

fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente non ha

comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;

che

nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti

derivanti dal procedimento penale (pubblico dibattimento, cronaca sul giornale

il giorno seguente il processo, ecc.);

che questa conclusione tiene conto del

resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il

procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio

11.12.2006

del presidente della Pretura penale (inc. __________) e dalla

presente decisione;

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che

protesta le ripetibili;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –

va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente onorario, spese ed

IVA;

che

ad IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 13'722.05, di cui CHF 11'812.05 per

spese legali, CHF 1'610.-- per danni materiali e CHF 300.-- per ripetibili di

questa sede;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 950.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 400.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 11.12.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

(inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 13'722.05.

2. La

tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.--

(novecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in

ragione di CHF 400.-- (quattrocento).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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