60.2007.481
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
9 giugno 2008Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.481
Data decisione, Autorità:
09.06.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.481
Lugano
9 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/6.12.2007
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 11.12.2006 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 7/10.12.2007 del
presidente della Pretura penale – che si rimette al giudizio di questa Camera
–, 11/13.12.2007 della Divisione della giustizia – che ritiene eccessiva la
richiesta per spese legali e critica le pretese per danno materiale e torto
morale – e 31.12.2007/3.1.2008 del procuratore pubblico Nicola Respini – che
contesta l’esistenza di “discutibili decisioni del Ministero pubblico”
e, ricordata la condanna del qui istante in altro procedimento, chiede l’esame
della domanda alla luce della costante giurisprudenza di questa Camera –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 14.12.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di (1) omicidio colposo “per
avere, a __________, nel periodo dal __________ al __________, quale responsabile
tecnico della __________, del cantiere dell’erigendo stabile di proprietà __________,
in correità con l’arch. __________, __________ e __________, ognuno con proprie
responsabilità di cantiere, omesso di impartire e predisporre quanto di sua
competenza per garantire la sicurezza e di controllare l’esecuzione di tali
misure, in particolare evitare le cadute nel vuoto, per cui, per negligenza,
provocò la morte di __________ che salito per controllare lo stato dei lavori,
passò su un telone che copriva il vuoto del vano scale e cadde riportando lesioni
tali che ne provocarono il decesso”, di (2) lesioni colpose gravi “per
avere, a __________, il __________, quale responsabile tecnico della __________,
del cantiere dello stabile di proprietà __________, in correità con __________,
__________ e __________, ognuno con proprie responsabilità di cantiere, omesso
di impartire e predisporre quanto di sua competenza per garantire la sicurezza
e di controllare l’esecuzione di tali misure, in particolare evitare le cadute
nel vuoto, per cui, per negligenza, provocò lesioni gravi a __________, che
mentre lavorava sul tetto scivolò dalla falda e cadde dapprima sul balcone e
quindi sul suolo sottostante riportando gravi lesioni personali, come attestato
dai certificati medici in atti”, di ripetuta violazione delle regole
dell’arte edilizia (3.1.) “per avere, nelle circostanze di cui sub 2), in
correità con gli altri responsabili sopraccitati, tollerando che il ponteggio
mancasse di parti essenziali protettive ed in particolare non fosse predisposto
per i lavori da carpentiere-copritetto, omesso di predisporre le necessarie
misure di sicurezza, in particolare un idoneo ponte al di sotto della grondaia,
atto ad evitare con sicurezza le cadute dal tetto, per cui per negligenza,
trascurò le regole riconosciute dell’arte e pose in pericolo la vita e
l’integrità delle persone ivi operanti, in particolare di __________, il quale
caduto nel vuoto riportò gravi lesioni personali” e (3.2.) “per avere,
nelle circostanze di cui sub 1), in correità con gli altri responsabili
sopraccitati, tollerando che il vano scale venisse coperto con un semplice
telone, omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza, in particolare
far sì che le aperture nei suoli attraverso le quali è possibile cadere devono
essere provviste di protezione laterale o di copertura resistente alla rottura
e solidalmente fissata, per cui per negligenza, trascurò le regole riconosciute
dell’arte e pose in pericolo la vita e l’integrità delle persone ivi operanti,
in particolare di __________, il quale caduto nel citato vano riportò lesioni
tali che ne provocarono la morte”;
che
ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese;
che
ha, inoltre, ordinato la disgiunzione di questo procedimento penale da quello a
carico di __________, __________, __________, __________, __________ ed __________
(DA __________);
che
IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che con (distinti) decreti 7.8.2006 il
presidente della Pretura penale ha riunito i procedimenti concernenti la
fattispecie __________ [IS 1, __________ e __________] rispettivamente i
procedimenti concernenti la fattispecie __________ [IS 1, __________, __________],
procedendo contestualmente alla disgiunzione delle accuse nei confronti dell’accusato
qui istante di cui al suddetto decreto;
che
con sentenza 11.12.2006 il presidente della Pretura penale ha prosciolto IS 1 dalle
imputazioni rispettivamente ha condannato __________ alla pena di cinque giorni
di detenzione (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) e __________
alla pena di dieci giorni di detenzione (sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni) siccome autori colpevoli di lesioni colpose gravi
e di violazione delle regole dell’arte edilizia (inc. __________);
che
il successivo ricorso per cassazione presentato il 16.1.2007 da __________ contro
la sentenza di condanna è stato respinto, nella misura in cui era ammissibile,
dalla Corte di cassazione e di revisione penale con decisione 8.3.2007 (inc.
CCRP __________) [Corte che il 5.5.2008 ha respinto, per quanto ammissibili, i
ricorsi degli accusati, tra cui IS 1, tutti condannati nel contesto della
fattispecie __________ (inc. CCRP __________), sulla quale – come detto – il
giudice della Pretura penale si è pronunciato con separato processo];
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale sfociato nel giudizio
11.12.2006 del presidente della Pretura penale (inc. __________), l’importo di
CHF 23'804.30, di cui CHF 20'074.30 per le spese legali, CHF 2'730.-- per il
danno materiale e CHF 1'000.-- per il torto morale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure
liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità
nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei
danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G.
PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore
e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri
corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell’esito del procedimento;
che in altre parole
l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato
nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
IS 1 postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di
fiducia di complessivi CHF 20'074.30 [di cui CHF 17'392.50 di onorario (CHF
16'402.50 pari a 60 ore e 45 minuti a CHF 270.--/ora e CHF 990.-- quale “onorario
art. 3 TOA”), CHF 1'272.90 di spese e CHF 1'408.90 di IVA (doc. B)];
che
l’avv. PR 1 ha assunto il mandato il 6.11.2002 (doc. B), dopo che l’1.10.2002
il procuratore pubblico aveva promosso l’accusa a carico del qui istante per
violazione delle regole dell’arte edilizia (verbale di interrogatorio
1.10.2002, p. 4, AI 20) [accusa estesa, il 23.4.2003, al reato di lesioni
colpose gravi (AI 41)];
che
il legale ha assistito il suo cliente con, segnatamente, colloqui con lui / con
terzi, scritti a lui / a terzi, partecipazione agli interrogatori (verbale di
interrogatorio 19.11.2003 di __________, AI 70; verbale di interrogatorio
17.12.2003 di __________, AI 72; verbale di interrogatorio 2.3.2004 di __________,
AI 74; verbale di interrogatorio 6.4.2004 di __________, AI 76), istanze di complemento
di inchiesta 23/26.5.2003 (AI 50) e 29.7/2.8.2005 (AI 88), reclamo 26/29.8.2005
al giudice dell’istruzione e dell’arresto [contro la decisione 16.8.2005 del
procuratore pubblico che aveva respinto l’istanza di complemento 29.7/2.8.2005
(AI 90)], notifica delle prove alla Pretura penale (23/24.5.2006), ricorsi a questa
Camera (inc. CRP __________ / __________), esame degli atti e preparazione del
dibattimento;
che
il caso, abbastanza semplice dal profilo fattuale, era – alla luce delle ipotesi
accusatorie – piuttosto complicato dal profilo giuridico, in particolare con
riferimento alla violazione del dovere di prudenza mediante un’omissione, che
presuppone una posizione di garante;
che
non c’era, invece, una “(…) complessità procedurale, complicata da
discutibili decisioni del Ministero pubblico in ordine all’assunzione delle
prove ed al congiungimento di procedimenti penali, (…)” (istanza
4/6.12.2007, p. 7), tanto è vero che i gravami presentati sono stati – tutti –
respinti dalle autorità adite;
che,
in ragione delle (relative) difficoltà giuridiche, appare corretto applicare
alla fattispecie, anche se non esplicitamente invocato, l’art. 41 TOA (per
procedimenti ed altri atti penali particolarmente impegnativi l’avvocato può
prescindere dai massimi di cui agli art. 31 ss. TOA) in luogo della tariffa di
CHF 270.--/ora, come postulato (non giustificandosi nel caso di specie, in
considerazione delle problematiche soltanto giuridiche, di applicare l’art. 41
TOA e – cumulativamente – la predetta tariffa oraria, che viene ridotta a CHF
250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato);
che
nondimeno, anche tenendo conto del citato disposto, il dispendio orario
indicato nella nota professionale appare – per un avvocato con le dovute
conoscenze in ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di
patrocinio: i fatti alla base delle accuse non erano complicati, circostanza di
cui si deve necessariamente avere riguardo nel calcolo del dispendio, ed inoltre,
come detto, non c’era una complessità procedurale particolare;
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che
eccessivo è pertanto, segnatamente, il dispendio orario inerente l’istanza di
complemento 23/26.5.2003 (AI 50) [colloquio con cliente / stesura (90 minuti)],
l’istanza di complemento 29.7/2.8.2005 (AI 88) [120 minuti], il reclamo
26/29.8.2005 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 90) [420 minuti], la
notifica delle prove alla Pretura penale (23/24.5.2006) [60 minuti] (che
concerneva in larga misura il procedimento __________), il ricorso
16/17.11.2006 a questa Camera [480 minuti] ed il relativo esame della decisione
[60 minuti], la preparazione del dibattimento [che – sebbene complicata dalla
(relativa) difficoltà delle ipotesi accusatorie – esigeva (molto) meno di 13
ore e 30 minuti, come esposto], il dibattimento [540 minuti], l’esame della sentenza
[120 minuti] e l’esame del giudizio della Corte di cassazione e di revisione
penale e della successiva lettera [75 minuti];
che
inoltre la nota professionale indica molteplici scritti/colloqui con l’avv. __________,
__________, patrocinatore di __________ (datore di lavoro della vittima __________),
ammessa quale parte civile dall’allora procuratore pubblico Claudia Solcà;
che,
leggendo l’incarto, la posizione di __________ nel procedimento penale non emerge
tuttavia in modo chiaro, in particolare per quanto concerne il fatto di essere
danneggiata personalmente, direttamente ed attualmente dai reati e quindi parte
civile;
che,
al momento del dibattimento, il presidente della Pretura penale ha, difatti, deciso
di non ammettere __________ quale parte civile al processo (verbale del dibattimento
11.12.2006, p. 4 s.);
che
le prestazioni esposte inerenti l’avv. __________ lasciano invero intendere che
questi, di fatto, è intervenuto a sostegno dell’istante: non si spiegherebbe
altrimenti perché inviargli copia degli atti [cfr., per esempio, “invio a
avv. __________ cpc. not. prove e cpc. ricorso __________” (17.11.2006) e “fax
a avv. __________ (decisione CRP) – 7 pag.” (27.11.2006)];
che
nondimeno la fattispecie, anche se giuridicamente non semplicissima, poteva
senz’altro essere seguita da un solo patrocinatore: gli oneri dipendenti dagli
scritti/colloqui con l’avv. __________ restano pertanto – tutti – a carico di IS
1;
che
la nota professionale indica CHF 15.-- quale onorario per “lettera di accompagnamento”:
questa incombenza – l’invio di copia per conoscenza degli atti – poteva tuttavia
essere effettuata dal segretariato, i cui costi rimangono a carico del legale;
che
– tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 37 ore a
CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 9'250.--, di cui 60 minuti (come esposto)
inerenti il colloquio con il cliente (6.11.2002), 30 minuti (come esposto)
inerenti “accesso a Ministero pubblico x informazioni / trasferta”
(14.2.2003), 45 minuti inerenti l’istanza di complemento 23/26.5.2003 (AI 50)
[colloquio con cliente + stesura], 180 minuti (compresa la trasferta) [come
esposto] inerenti l’interrogatorio 19.11.2003 (AI 70), 210 minuti (compresa la
trasferta) [come esposto] inerenti l’interrogatorio 17.12.2003 (AI 72), 180
minuti (compresa la trasferta) [come esposto] inerenti l’interrogatorio
2.3.2004 (AI 74), 90 minuti (compresa la trasferta) [come esposto] inerenti
l’interrogatorio 6.4.2004 (AI 76), 60 minuti inerenti l’istanza di complemento
29.7/2.8.2005 (AI 88), 150 minuti inerenti il reclamo 26/29.8.2005 al giudice
dell’istruzione e dell’arresto (AI 90), 60 minuti (come esposto) inerenti “incontro
c/o __________” (23.2.2006), 20 minuti inerenti la notifica delle prove alla
Pretura penale (23/24.5.2006), 120 minuti inerenti il ricorso 16/17.11.2006 a
questa Camera, 30 minuti inerenti l’esame della successiva decisione, 420
minuti inerenti la preparazione del dibattimento (compreso il colloquio con il
cliente), 480 minuti inerenti il dibattimento [9.10-11.40 / 13.30-17.55 (quando
è stato riaperto per la motivazione e la lettura del dispositivo; cfr. verbale
del dibattimento 11.12.2006)], 60 minuti inerenti l’esame della sentenza
11.12.2006 e 25 minuti inerenti l’esame del giudizio della Corte di cassazione
e di revisione penale e della successiva lettera;
che
vengono inoltre riconosciuti CHF 540.-- per diciotto scritti (30.--/scritto,
come esposto) e CHF 90.-- per tre colloqui telefonici (CHF 30.--/telefonata,
come esposto), stralciate, come detto, tutte le prestazioni concernenti l’avv. __________;
che
l’onorario complessivo è pertanto pari a CHF 9'880.--;
che
le spese sono riconosciute in CHF 1'106.70, come indicate, stralciate nondimeno
quelle inerenti le prestazioni riguardanti l’avv. __________ per le ragioni
sopra indicate, quelle inerenti “stampa bozza istanza (4 pag.)”
[8.5.2003], “stampa bozza (8 pag.)” [24.8.2005] e “stampa bozza
modificata” [25.8.2005] – spese che restano a carico del legale – e quelle descritte
come “Scritturazioni” di CHF 5.--, spese che – parimenti – restano a
carico del legale (non essendo necessario, per l’invio di copie/fatture, allegare
un scritto accompagnatorio);
che
l’IVA ammonta a CHF 825.35 [su CHF 10'859.70 (onorario + spese senza esborso di
CHF 127.-- per copia atti istruttori)];
che
ad IS 1 va quindi rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 11'812.05;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato
inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli
della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi
successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al
“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum
emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il
procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che IS 1 domanda CHF 2'730.-- quale rimborso delle
tasse di giustizia e delle spese di cui alle sentenze del giudice dell'istruzione
e dell'arresto e di questa Camera (doc. C);
che
tasse di giustizia e spese corrisposte nel corso di un procedimento penale sfociato
in un proscioglimento possono – di principio, riservati manifesti abusi – essere
rifuse in applicazione dell’art. 317 CPP, esse costituendo un danno;
che
Fatti
i suddetti gravami concernevano nondimeno anche la fattispecie __________;
che
il qui istante sembra avere tenuto conto di questa circostanza chiedendo la rifusione
delle spese legali soltanto del reclamo 26/29.8.2005 al giudice dell'istruzione
e dell'arresto e del ricorso 16/17.11.2006
a questa Camera (cfr. nota professionale, doc. B);
che
si giustifica pertanto risarcire unicamente le tasse di giustizia e le spese
inerenti le decisioni dipendenti da detti gravami, oneri in nesso di causalità naturale
adeguato con il procedimento penale;
che,
quale danno materiale, va quindi rimborsato l’importo di CHF 1'610.-- [CHF
510.-- di cui alla decisione 21.11.2005 del giudice dell'istruzione e
dell'arresto (inc. GIAR __________, AI 96) e CHF 1'100.-- di cui alla decisione
20.11.2006 di questa Camera (inc. CRP __________)] (doc. C);
che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP
si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto
di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto
morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un
procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei
loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
IS 1 sostiene che la vicenda penale avrebbe gravemente leso la sua onorabilità
Considerandi
e la sua professionalità e che, dato il risalto avuto sulla stampa, lo avrebbe
pure messo ingiustamente in cattiva luce verso il suo datore di lavoro ed i
suoi subalterni;
che
postula pertanto, a titolo di torto morale, la somma di CHF 1'000.--;
che
il qui istante si limita tuttavia ad affermare di avere subito una grave
lesione della sua personalità, senza tentare di provare quanto preteso, per
esempio producendo la pagina 18 del __________ di martedì __________, alla
quale fa unicamente riferimento (pubblicazione peraltro avvenuta il giorno successivo
al suo proscioglimento da tutte le accuse);
che
non ha inoltre presentato alcun certificato attestante una specifica sofferenza
fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente non ha
comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;
che
nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti
derivanti dal procedimento penale (pubblico dibattimento, cronaca sul giornale
il giorno seguente il processo, ecc.);
che questa conclusione tiene conto del
resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il
procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio
11.12.2006
del presidente della Pretura penale (inc. __________) e dalla
presente decisione;
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che
protesta le ripetibili;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –
va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente onorario, spese ed
IVA;
che
ad IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 13'722.05, di cui CHF 11'812.05 per
spese legali, CHF 1'610.-- per danni materiali e CHF 300.-- per ripetibili di
questa sede;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 950.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 400.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 11.12.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
(inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 13'722.05.
2. La
tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.--
(novecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in
ragione di CHF 400.-- (quattrocento).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster