60.2007.484
Istanza di ispezione degli atti. Commissione federale delle banche quale istante
21 gennaio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.484
Data decisione, Autorità:
21.01.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione federale delle banche quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.484
Lugano
21 gennaio
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/10.12.2007
presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere l'accesso agli atti
di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 12/13.12.2007
del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con cui preavvisa
favorevolmente l’istanza;
richiamato lo scritto 17/18.12.2007 del
patrocinatore di PI 1, con cui comunica il proprio nulla osta all’accoglimento
dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1, in relazione
all’attività della __________, sfociato in un atto d’accusa (ACC __________) attualmente
pendente presso il Tribunale penale cantonale (inc. TPC __________).
Considerandi
2.
Con la
presente istanza la __________ (__________) chiede di poter avere accesso agli
atti del procedimento, in qualità di autorità di vigilanza in base all’art. 23
bis LBCR, per verificare se sono state commesse delle violazioni di norme di diritto
bancario o borsistico. Il procuratore pubblico e l’accusato hanno dato il loro
nulla osta all’accoglimento dell’istanza.
3.
L'art.
27.
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti
dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione
degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.
4.
Nel
presente caso, date le attribuzioni di autorità di vigilanza che spettano alla __________
in materia bancaria e borsistica, è pacificamente dato un interesse giuridico
legittimo della stessa ad esaminare gli atti di un procedimento penale quale il
presente.
5.
L’istanza
è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso il Tribunale penale
cantonale, e potranno essere estratte copie dei medesimi.
6.
Considerata
la funzione pubblica della __________, non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
1 patr. da: PR 1
2. PI
2
3. PI
3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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