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Decisione

60.2007.484

Istanza di ispezione degli atti. Commissione federale delle banche quale istante

21 gennaio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.484

Data decisione, Autorità:

21.01.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. Commissione federale delle banche quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.484

Lugano

21 gennaio

2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/10.12.2007

presentata dalla

IS 1, ,

tendente ad ottenere l'accesso agli atti

di un procedimento penale;

richiamate le osservazioni 12/13.12.2007

del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con cui preavvisa

favorevolmente l’istanza;

richiamato lo scritto 17/18.12.2007 del

patrocinatore di PI 1, con cui comunica il proprio nulla osta all’accoglimento

dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1, in relazione

all’attività della __________, sfociato in un atto d’accusa (ACC __________) attualmente

pendente presso il Tribunale penale cantonale (inc. TPC __________).

Considerandi

2.

Con la

presente istanza la __________ (__________) chiede di poter avere accesso agli

atti del procedimento, in qualità di autorità di vigilanza in base all’art. 23

bis LBCR, per verificare se sono state commesse delle violazioni di norme di diritto

bancario o borsistico. Il procuratore pubblico e l’accusato hanno dato il loro

nulla osta all’accoglimento dell’istanza.

3.

L'art.

27.

CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti

dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione

degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.

4.

Nel

presente caso, date le attribuzioni di autorità di vigilanza che spettano alla __________

in materia bancaria e borsistica, è pacificamente dato un interesse giuridico

legittimo della stessa ad esaminare gli atti di un procedimento penale quale il

presente.

5.

L’istanza

è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso il Tribunale penale

cantonale, e potranno essere estratte copie dei medesimi.

6.

Considerata

la funzione pubblica della __________, non si prelevano tassa di giustizia e

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

1 patr. da: PR 1

2. PI

2

3. PI

3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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