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Decisione

60.2007.489

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

20 maggio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.489

Data decisione, Autorità:

20.05.2008, CRP

Titolo:

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.489

Lugano

20 maggio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/11.12.2007

presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione

all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 20.11.2007 del

giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),

un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 13/14.12.2007

del procuratore pubblico Antonio Perugini e 18/20.12.2007 della Divisione della

giustizia, che si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto 29.1.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa davanti

alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di circolazione senza licenza

di circolazione “(…) per avere, in qualità di detentore, tollerato che __________

conducesse la vettura Fiat senza licenza di circolazione richiesta, sapendo o dovendo

sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione

per la responsabilità civile” (DA __________);

che il procuratore pubblico

ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere

da CHF 100.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, ad

una multa di CHF 500.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e spese (DA __________);

che con scritto 8.2.2007 IS 1

ha interposto opposizione al predetto decreto d’accusa;

che con giudizio 20.11.2007

il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione

sopraccitata (inc. __________);

che

con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo di CHF 1'636.65 per spese legali;

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato

prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o

Considerandi

criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono,

ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di

patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto

morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2.

ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6. ed.,

Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile

al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata,

applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per

l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che in altre parole

l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'636.65, di cui CHF 1’350.-- a

titolo di onorario, CHF 171.-- di spese e CHF 115.60 di IVA (doc. C);

che l’avv. PR 1 nella sua

nota onorario non ha indicato né la tariffa oraria applicata, né ha precisato

il tempo da lui impiegato per ciascuna prestazione;

che in ogni caso il dispendio

orario complessivo desumibile (con una tariffa oraria di CHF 250.-- / ora,

conforme ai principi suesposti) è di circa 5 ore e 25 minuti;

che

il dispendio orario appare di conseguenza conforme ai predetti principi;

che viene

pertanto riconosciuto l’onorario richiesto;

che

a detta somma vanno aggiunto le spese e l’IVA, ammesse come indicate;

che interessi

di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi;

che

all’istante va di conseguenza rifuso l’importo di CHF 1'636.65, come postulato;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente

accolta.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 20.11.2007 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'636.65.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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