60.2007.489
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
20 maggio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.489
Data decisione, Autorità:
20.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.489
Lugano
20 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/11.12.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 20.11.2007 del
giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 13/14.12.2007
del procuratore pubblico Antonio Perugini e 18/20.12.2007 della Divisione della
giustizia, che si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 29.1.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di circolazione senza licenza
di circolazione “(…) per avere, in qualità di detentore, tollerato che __________
conducesse la vettura Fiat senza licenza di circolazione richiesta, sapendo o dovendo
sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione
per la responsabilità civile” (DA __________);
che il procuratore pubblico
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere
da CHF 100.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, ad
una multa di CHF 500.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e spese (DA __________);
che con scritto 8.2.2007 IS 1
ha interposto opposizione al predetto decreto d’accusa;
che con giudizio 20.11.2007
il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione
sopraccitata (inc. __________);
che
con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 1'636.65 per spese legali;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato
prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o
Considerandi
criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono,
ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di
patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto
morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2.
ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile
al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata,
applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'636.65, di cui CHF 1’350.-- a
titolo di onorario, CHF 171.-- di spese e CHF 115.60 di IVA (doc. C);
che l’avv. PR 1 nella sua
nota onorario non ha indicato né la tariffa oraria applicata, né ha precisato
il tempo da lui impiegato per ciascuna prestazione;
che in ogni caso il dispendio
orario complessivo desumibile (con una tariffa oraria di CHF 250.-- / ora,
conforme ai principi suesposti) è di circa 5 ore e 25 minuti;
che
il dispendio orario appare di conseguenza conforme ai predetti principi;
che viene
pertanto riconosciuto l’onorario richiesto;
che
a detta somma vanno aggiunto le spese e l’IVA, ammesse come indicate;
che interessi
di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi;
che
all’istante va di conseguenza rifuso l’importo di CHF 1'636.65, come postulato;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente
accolta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 20.11.2007 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'636.65.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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