60.2007.49
Istanza di ispezione degli atti, Divisione delle contribuzioni quale istante
16 marzo 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.49
Data decisione, Autorità:
16.03.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti, Divisione delle contribuzioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.49
Lugano
16 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Valentina Nasino, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.1.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione
all’accesso agli atti dell’incarto penale MP __________;
richiamate le osservazioni 8/9.2.2007 del patrocinatore
di PI 1, con cui comunica il proprio accordo all’accoglimento della richiesta;
richiamate le osservazioni 14/15.2.2007 con
cui il patrocinatore di PI 3 e PI 4 comunica di non opporsi alla richiesta;
richiamato lo scritto 14/16.2.2007 del
procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con cui si rimette al giudizio
di questa Camera;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale per reati economici a carico di PI 1 e di altre persone (inc. MP __________).
Il procedimento penale è tuttora aperto.
Considerandi
2.
La Divisione istante chiede l’accesso agli
atti, in relazione ad informazioni raccolte nell’ambito di un procedimento di
sottrazione fiscale a carico di una persona che aveva avuto dei rapporti economici
con almeno uno degli accusati. Le parti interpellate non si sono opposte
all’accoglimento dell’istanza.
3.
Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95.
I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti)
applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo
della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”.
Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione
degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera
delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e
79.
cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso
agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la
chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo
risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota
marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”,
modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della
Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4.
Non essendo di regola l’autorità fiscale
parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma
sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di
informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù
dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).
5.
Nel presente caso, considerata la
segnalazione raccolta in altra procedura da parte della Divisione istante, e
considerato come nessuno si sia opposto alla richiesta, è dato un interesse
giuridico legittimo per la Divisione istante.
6.
L’istanza è accolta. L’ispettore del fisco
potrà compulsare gli atti del procedimento penale ed estrarre copie degli
stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento fiscale.
7.
Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3
LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185
LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
1 patr. da: PR 1
2. PI
2
2 patr. da: PR 2
3. PI
3
4. PI
4
3, 4 patr. da: PR 3
5. PI
5
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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