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Decisione

60.2007.49

Istanza di ispezione degli atti, Divisione delle contribuzioni quale istante

16 marzo 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.49

Data decisione, Autorità:

16.03.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti, Divisione delle contribuzioni quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.49

Lugano

16 marzo 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Valentina Nasino, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.1.2007

presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione

all’accesso agli atti dell’incarto penale MP __________;

richiamate le osservazioni 8/9.2.2007 del patrocinatore

di PI 1, con cui comunica il proprio accordo all’accoglimento della richiesta;

richiamate le osservazioni 14/15.2.2007 con

cui il patrocinatore di PI 3 e PI 4 comunica di non opporsi alla richiesta;

richiamato lo scritto 14/16.2.2007 del

procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con cui si rimette al giudizio

di questa Camera;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha

presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento

penale per reati economici a carico di PI 1 e di altre persone (inc. MP __________).

Il procedimento penale è tuttora aperto.

Considerandi

2.

La Divisione istante chiede l’accesso agli

atti, in relazione ad informazioni raccolte nell’ambito di un procedimento di

sottrazione fiscale a carico di una persona che aveva avuto dei rapporti economici

con almeno uno degli accusati. Le parti interpellate non si sono opposte

all’accoglimento dell’istanza.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore

dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con

riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e

95.

I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti)

applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo

della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”.

Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione

degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera

delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e

79.

cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso

agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la

chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo

risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione

dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota

marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”,

modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della

Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

4.

Non essendo di regola l’autorità fiscale

parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma

sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di

informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù

dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa

Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente

pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

5.

Nel presente caso, considerata la

segnalazione raccolta in altra procedura da parte della Divisione istante, e

considerato come nessuno si sia opposto alla richiesta, è dato un interesse

giuridico legittimo per la Divisione istante.

6.

L’istanza è accolta. L’ispettore del fisco

potrà compulsare gli atti del procedimento penale ed estrarre copie degli

stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento fiscale.

7.

Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3

LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185

LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

1 patr. da: PR 1

2. PI

2

2 patr. da: PR 2

3. PI

3

4. PI

4

3, 4 patr. da: PR 3

5. PI

5

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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