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Decisione

60.2007.497

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto. ritiro della querela penale

9 giugno 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.497

Data decisione, Autorità:

09.06.2008, CRP

Titolo:

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto. ritiro della querela penale

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

PROCEDURA

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.497

Lugano

9 giugno 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/18.12.2007

presentata da

IS 1, ,

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione al

decreto di stralcio 18.12.2006 del giudice della Pretura penale Giovanni

Celio (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi

degli art. 317 ss. CPP;

richiamati gli scritti 28.12.2007/2.1.2008

del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli – che comunica di non avere

particolari osservazioni – e 7/8.1.2008 della Divisione della giustizia – che,

in generale, si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico e, in

particolare, contesta la pretesa per torto morale –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto 14.6.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti

alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di danneggiamento giusta

l’art. 144 cpv. 1 CP “per avere, in data 1.01.2006, nonché in data

8.02.2006, inserendo della colla nei cilindri della serratura della porta

secondaria dell’EP __________ sito in via __________ intenzionalmente

danneggiato una cosa in uso alla __________ in liquidazione”;

che

ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese rispettivamente l’ammonimento ex art. 41 cifra

3 cpv. 2 vCP in luogo della revoca del beneficio della sospensione condizionale

concesso alle pene di cinque giorni di detenzione (decretate il 10.1.2005 dal

Considerandi

Ministero pubblico ed il 4.4.2005 dalla Staatsanwaltschaft __________);

che

ha inoltre rinviato la parte civile al competente foro per eventuali pretese

(DA __________);

che

con scritto 20/21.6.2006 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di

accusa;

che

il dibattimento è stato aggiornato al 19.12.2006;

che

il 15/18.12.2006 __________ e __________ hanno ritirato le querele penali

2.1.2006

e 8.2.2006 presentate nei confronti di ignoto, in seguito identificato

in IS 1;

che

con decreto 18.12.2006 il giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli

il procedimento (inc. __________);

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale di cui al decreto di

accusa 14.6.2006 (DA __________) ed al successivo decreto di stralcio

18.12.2006

(inc. __________), l’importo di CHF 2'516.--, oltre interessi, di

cui CHF 2'216.-- per le spese legali e CHF 300.-- per il torto morale;

che

giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo

dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato

da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella

forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni

materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,

Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556

ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

Schweizerisches Strafprozessrecht,

6.

ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che – come esposto –

unicamente l’accusato prosciolto ha diritto all’indennità;

che

nel caso concreto il giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il

procedimento in seguito al ritiro delle querele penali;

che,

essendo la querela penale un presupposto processuale, in difetto del quale il

reato non può (più) essere perseguito (BSK Strafrecht I – C. RIEDO, 2. ed.,

Basilea 2007, n. 20 ad vor art. 30 CP; A. DONATSCH / B. TAG, Strafrecht

I, 8. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, p. 403 s.; S. TRECHSEL / P. NOLL,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 6. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2004, p. 295), il ritiro delle querele penali ha comportato un impedimento a

procedere, di modo che il giudice non ha potuto né condannare né assolvere

[decisioni di questa Camera 27.4.2007 in re P.I. (inc. __________), 15.3.2004

in re I.M. (inc. __________) e 15.3.2004 in re F.D. (inc. __________)];

che

manca pertanto il presupposto del proscioglimento come imposto dal

tenore letterale dell’art. 317 CPP;

che

questa fattispecie non è comparabile a quella di cui alla decisione 14.3.2006

di questa Camera (inc. __________), alla quale fa riferimento IS 1, concernente

uno stralcio per intervenuta prescrizione dell’azione penale, che – quale

presupposto materiale – deve essere sanzionata con un giudizio di merito;

che

in queste circostanze l’istanza è respinta;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del qui istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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