60.2007.499
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
21 gennaio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.499
Data decisione, Autorità:
21.01.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.499
Lugano
21 gennaio
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/14.12.2007
presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia di un decreto
d’accusa che lo riguarda;
premesso che l’istanza è stata presentata
direttamente al Ministero pubblico, che il 14.12.2007 l’ha trasmessa a questa Camera
per evasione, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’istante (inc.
MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa cresciuto in giudicato del
5.5.2004 (DA __________).
Considerandi
2.
Con la presente istanza, ed in relazione ad
un’autorizzazione quale agente di sicurezza, l’istante chiede di poter ottenere
copia del decreto d’accusa surriferito. Il procuratore pubblico ha preavvisato
favorevolmente la richiesta.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Pur
essendo stato l’istante parte al procedimento, occorre ricorrere alla procedura
prevista dall'art. 27 CPP. Come ricordato dai lavori preparatori della
revisione del CPP, nel caso delle ex parti al procedimento nel frattempo
concluso, l’interesse giuridico legittimo è presunto.
5.
Nel
presente caso, l’interesse giuridico legittimo è certamente dato, e nulla
concorre a rovesciare la presunzione indicata dai lavori preparatori.
6.
L’istanza
è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa è allegata alla copia della presente
decisione destinata all’istante.
7.
La
tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo della tariffa.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--
(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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