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Decisione

60.2007.499

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

21 gennaio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.499

Data decisione, Autorità:

21.01.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.499

Lugano

21 gennaio

2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/14.12.2007

presentata da

IS 1, ,

tendente ad ottenere copia di un decreto

d’accusa che lo riguarda;

premesso che l’istanza è stata presentata

direttamente al Ministero pubblico, che il 14.12.2007 l’ha trasmessa a questa Camera

per evasione, preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’istante (inc.

MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa cresciuto in giudicato del

5.5.2004 (DA __________).

Considerandi

2.

Con la presente istanza, ed in relazione ad

un’autorizzazione quale agente di sicurezza, l’istante chiede di poter ottenere

copia del decreto d’accusa surriferito. Il procuratore pubblico ha preavvisato

favorevolmente la richiesta.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di

un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Pur

essendo stato l’istante parte al procedimento, occorre ricorrere alla procedura

prevista dall'art. 27 CPP. Come ricordato dai lavori preparatori della

revisione del CPP, nel caso delle ex parti al procedimento nel frattempo

concluso, l’interesse giuridico legittimo è presunto.

5.

Nel

presente caso, l’interesse giuridico legittimo è certamente dato, e nulla

concorre a rovesciare la presunzione indicata dai lavori preparatori.

6.

L’istanza

è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa è allegata alla copia della presente

decisione destinata all’istante.

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo della tariffa.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG

ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--

(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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