60.2007.5
Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
14 febbraio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.5
Data decisione, Autorità:
14.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.5
Lugano
14 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.12.2006/11.1.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto
di polizia nel quadro del procedimento penale di cui all’inc. MP __________;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Comando di polizia, che l’ha poi trasmessa al Ministero
pubblico, che l’ha inviata a questa Camera per competenza in data 9/11.1.2007,
preavvisandola al contempo favorevolmente;
richiamate le osservazioni 19/22.1.2007 di PI
2 con le quali autorizza la visione dell’incarto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito del ferimento di una persona a causa
del morso di un cane, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________) conclusosi con il decreto d’accusa 9.10.2006 (DA __________)
a carico di PI 2.
2. Con la presente richiesta, la compagnia d’assicurazione
istante chiede di ricevere copia del rapporto di polizia relativo ai fatti alla
base del procedimento. Il procuratore pubblico e la persona interessata hanno
preavvisato favorevolmente la richiesta.
Fatti
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108),
stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
Considerandi
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel presente caso, è dato certamente un
interesse giuridico legittimo della compagnia istante, chiamata ad intervenire
quale assicurazione RC a copertura dei danni subiti a seguito dei fatti oggetto
del decreto d’accusa.
5.
L’istanza è accolta. Il rapporto di polizia
sarà allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.
6.
La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l'art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta) sono poste a carico dellaIS 1, __________
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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