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Decisione

60.2007.5

Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante

14 febbraio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che

ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108),

stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

Considerandi

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, è dato certamente un

interesse giuridico legittimo della compagnia istante, chiamata ad intervenire

quale assicurazione RC a copertura dei danni subiti a seguito dei fatti oggetto

del decreto d’accusa.

5.

L’istanza è accolta. Il rapporto di polizia

sarà allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.

6.

La tassa di giustizia e le spese sono poste

a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, l'art. 39 lit. f LTG

ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta) sono poste a carico dellaIS 1, __________

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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