60.2007.509
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante
18 febbraio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2007.509
Data decisione, Autorità:
18.02.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.509
Lugano
18 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/27.12.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale che coinvolge anche un operatore sanitario;
richiamate le osservazioni 9.1.2008 del
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi con le quali preavvisa
favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 14/15.1.2008 del
patrocinatore di PI 2 con le quali non contesta la richiesta, pur giudicandola
prematura;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del qui osservante
e di sua moglie (inc. MP __________). Con scritto del 5.12.2007, il procuratore
pubblico incaricato dell’inchiesta ha segnalato all'__________ l’apertura del
procedimento a loro carico.
2. Con
decisione del 20.12.2007 il __________ ha aperto un procedimento ai sensi
dell’art. 59 LSan a carico del qui osservante, e gli ha contestualmente sospeso
l’autorizzazione all’esercizio della professione di medico. L’istruzione del
procedimento è affidato alla __________. Con comunicazione al qui osservante
del 21.12.2007, la __________ ha sospeso il procedimento amministrativo a
motivo del procedimento penale.
3. Con la
presente istanza, la __________ istante chiede di poter aver accesso agli atti
del procedimento penale a carico dell’osservante. Come esposto in entrata, il
procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre che il
patrocinatore della osservante non contesta la richiesta, pur giudicandola
prematura.
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. Questa
Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di
procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione
di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.
"Al
Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di
vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro
vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),
incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a
favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi
competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni
volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela
degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una
scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione
in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il
rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di
dubbio.
Ciò
premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione
nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta
di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle
competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità
di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,
anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli
atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa
esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al
procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e
delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione
dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di
essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da
compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan
ponga difficoltà" (sentenza
del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza 10.9.2003, inc. __________).
6. La
fattispecie in esame potrebbe rientrare nel primo dei due casi per cui una
richiesta, a questa Camera, ossequia la surriferita giurisprudenza.
Correttamente __________ istante l’ha perciò presentata.
7. Nel
presente caso occorre considerare come il procedimento penale è tuttora pendente,
l’inchiesta amministrativa è sospesa in attesa degli esiti dell’inchiesta, ed
il DSS ha già adottato una decisione a titolo cautelare.
La __________
istante chiede di accedere agli atti, anche se non è incaricata dell’inchiesta
amministrativa. Vero però che il DSS, di cui fa parte, ha adottato una misura
cautelare: ha quindi un interesse giuridico legittimo a visionare gli atti.
L’interesse è
anche attuale, in quanto l’accesso agli atti potrebbe confermare, o eventualmente
modificare i provvedimenti cautelari.
8. L’istanza
è accolta. L’incarto potrà essere visionato presso il Ministero pubblico.
9. Vista
la particolarità del caso ed essendo l’istante un ente pubblico, si rinuncia
alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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