60.2007.61
Istanza di ispezione degli atti, Sezione permessi e immigrazione quale istante
22 marzo 2007Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.61
Data decisione, Autorità:
22.03.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti, Sezione permessi e immigrazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.61/dp
Lugano
22 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Valentina Nasino, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/16.2.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto
d’accusa in relazione ad una pratica di autorizzazione in base alla Legge
sulle attività di investigazione e sorveglianza (Lapis);
richiamate le osservazioni 21/22.2.2007 di PI
2, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamato lo scritto 27.2/1.3.2007 del
sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, mediante il quale comunica di
non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________)
conclusosi con un decreto d’accusa del 23.3.2006 (DA ____________________) cresciuto
in giudicato.
2. In
relazione ad una richiesta di autorizzazione in base alla Lapis, la Sezione istante
chiede di visionare l’incarto completo. Il sostituto procuratore pubblico ha
comunicato di non avere particolari osservazioni, mentre che PI 2 ha fatto
presente di non aver chiesto un’autorizzazione in relazione a delle armi, e di
aver già trasmesso copia del decreto d’accusa alla Sezione istante, rimettendosi
al giudizio di questa Camera.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore della
Sezione istante in relazione alle competenze in materia di autorizzazione e di
revoca previste dagli art. 6 e 9 Lapis e dall'art. 1 del regolamento del
17.12.1976 (Rapis).
.
5. L’istanza
è accolta. La Sezione istante potrà visionare l’incarto presso il Ministero
pubblico, e potrà estrarre copia unicamente del decreto d’accusa.
6. In
considerazione della persona istante e dello scopo perseguito, non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta nel senso dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster