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Decisione

60.2007.63

Ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. ricevibilità. parte civile

28 febbraio 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.63

Data decisione, Autorità:

28.02.2007, CRP

Titolo:

Ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. ricevibilità. parte civile

RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI

art. 69 CPP-TI

art. 284 cpv. 1 let. c CPP-TI

Incarto n.

60.2007.63

Lugano

28 febbraio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 16/19.2.2007

presentato da

RI 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione 15/16.2.2007 del presidente

della Corte delle assise correzionali di Lugano, giudice __________, di annullamento

di citazione al dibattimento e di restituzione di 42 fotocopie estratte dall’incarto;

richiamato lo scritto 22/23.2.2007 del

procuratore pubblico PI 1, con il quale si rimette al prudente giudizio di

questa Camera;

richiamate le osservazioni 22.2.2007 del

presidente della Corte delle assise correzionali, giudice __________, con le

quali chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, subordinatamente di

respingerlo nel merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito

di una denuncia del 21.5.2002, il Ministero pubblico ha aperto alcuni procedimenti

penali (inc. __________) a carico di __________, principalmente per

malversazioni da lui commesse in particolare a danno della società cooperativa RI

1, __________, di cui era dipendente.

Considerandi

2.

Dopo la

scoperta delle malversazioni a suo danno, la cooperativa RI 1 ha iniziato la

procedura di liquidazione in vista del proprio scioglimento (decisione del

15.12.2003

iscritta a Registro di commercio il 22.12.2003). Tra i liquidatori

era iscritto anche il patrocinatore della qui “ricorrente”, con firma

collettiva a due. Il recapito della società in liquidazione era presso il qui

patrocinatore.

3.

La

società cooperativa è stata escussa, in via di pignoramento, con diverse esecuzioni:

le stesse sono almeno in parte sfociate in pignoramenti, andando a formare due

gruppi (n. __________). Nell’ambito dei medesimi, è stato pignorato il credito

di CHF 2'800'000.-- (importo approssimativo) vantato dalla società cooperativa RI

1.

nei confronti di __________ relativo alle pretese di risarcimento danni patrimoniali.

L’avviso d’incanto per questo credito, del 3.8.2004, è stato pubblicato sul

Foglio ufficiale cantonale del 24.9.2004. Il relativo incanto ha avuto luogo il

5.10

, ed il credito è stato aggiudicato per CHF 50.-- ad un cittadino

italiano (avviso d’incanto e verbale d’incanto, allegati 3 e 4 alle

osservazioni 22.2.2007 del presidente della Corte).

4.

Con

decisione della Pretura del distretto di Lugano, la società cooperativa è stata

dichiarata fallita in data 12.5.2005.

5.

In data

25.5.2005

la procedura di liquidazione del fallimento è stata sospesa per

mancanza di attivi giusta l’art. 230 LEF.

6.

In data 30.9.2005 (con pubblicazione sul

FUSC del 6.10.2005), trascorso il termine di tre mesi, l’iscrizione della

società cooperativa è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in

applicazione dell’art. 66 cpv. 2 dell’Ordinanza sul registro di commercio.

7.

I

procedimenti penali a carico di __________ sono sfociati nell’atto d’accusa

15.12.2005

(__________) con cui lo stesso è stato rinviato a giudizio avanti la

Corte delle assise correzionali di Lugano per ripetuta truffa, ripetuta falsità

in documenti, violazione della LAVS e trascuranza degli obblighi di mantenimento.

Tranne che per quest’ultima imputazione, gli altri reati sono stati commessi

dall’accusato quale dipendente della società cooperativa RI 1, con

comportamenti pregiudizievoli al patrimonio della stessa per importi che l’atto

d’accusa indica in CHF 1'983'051.-- (parzialmente recuperato per CHF 228'050.--,

per uno scoperto di CHF 1'755'001.30, ACC __________, imputazione n. 1) e in CHF

138'574.-- (__________, imputazione n. 3). Nell’atto d’accusa, tra le parti

civili, è indicata anche la RI 1 (__________, p. 10).

8.

Il

dibattimento avanti la Corte delle assise correzionale di Lugano è stato aggiornato

il 13.2.2007 per il giorno 8.3.2007 (inc. TPC __________). La Cancelleria

penale ha spiccato le relative citazioni: fondandosi sul testo dell’atto

d’accusa, ha citato al dibattimento anche la RI 1.

9.

In data

13.2.2007

il patrocinatore della ricorrente ha chiesto per iscritto al

presidente della Corte di poter visionare due quadri posti sotto sequestro

(osservazioni 22.2.2007, allegato 1).

10.

In data

14.2.2007

il patrocinatore della ricorrente ha visionato l’incarto penale presso

il Tribunale penale cantonale (TPC), estraendone 42 fotocopie.

11.

Con la decisione qui impugnata del

15/16.2.2007, il presidente della Corte di merito, preso atto che la RI 1 è un

soggetto giuridico non più esistente, ha annullato la citazione quale parte

civile a suo favore. Ha contestualmente negato la possibilità di visionare i

due quadri (come richiesto) ed ha esatto la restituzione da parte del patrocinatore

delle 42 copie, operando al contempo una segnalazione alla Commissione di

disciplina dell’Ordine degli avvocati per l’agire del patrocinatore.

12.

Contro

tale decisione è insorta la RI 1 in liquidazione, tramite il suo patrocinatore.

Nel gravame si sostiene anzitutto che la radiazione della società dal registro

di commercio ha solo effetto dichiarativo. Si adduce inoltre che nel concreto

caso la liquidazione della cooperativa non sarebbe stata interamente terminata,

di modo che l’indicazione della ricorrente quale parte civile nell’atto

d’accusa è corretta, così come la citazione spiccata dalla Cancelleria penale

del Tribunale penale cantonale. La ricorrente avrebbe piena legittimazione a

partecipare al dibattimento ed al procedimento penale. Ciò dovrebbe far

decadere anche l’ordine di restituzione delle copie dell’incarto. Nel gravame è

chiesta la concessione dell’effetto sospensivo, nel senso di rinviare la data

del dibattimento.

13.

Nel

termine fissato da questa Camera, il presidente della Corte di merito ha presentato

le proprie osservazioni, chiedendo in via principale di dichiarare

inammissibile il ricorso, ed in via subordinata di respingerlo. Egli osserva in

particolare che la ricorrente sarebbe un soggetto giuridicamente non più

esistente, di modo che il gravame andrebbe dichiarato inammissibile. Il

presidente osserva inoltre che la ricorrente non sarebbe neppure più titolare

della pretesa risarcitoria, a seguito dell’aggiudicazione avvenuta il

5.10.2004

Anche nel merito, per il presidente della Corte delle assise

correzionali non è dato di sapere cosa rimarrebbe ancora da liquidare:

l’assenza dell’iscrizione a registro di commercio priverebbe la ricorrente

della personalità giuridica e, in ogni modo, non potrebbe partecipare ad un

dibattimento.

14.

Il

procuratore pubblico si è rimesso al prudente giudizio di questa Camera.

15.

L’art.

284.

cpv. 1 lit. c CPP prevede il ricorso a questa Camera contro tutti i provvedimenti

e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico

dibattimento, salvo contraria disposizione della legge.

16.

In

ordine, si pongono due problemi, a sapere anzitutto se la ricorrente esiste e

se adempie alle condizioni per essere considerata parte (civile) nel quadro del

procedimento penale a carico di __________, e ciò in particolare in relazione

all’aggiudicazione del credito del 5.10.2004.

17.

Il primo

quesito giuridico pone non pochi problemi dal punto di vista del diritto civile

ed esecutivo. La situazione giuridica che si crea a seguito della dichiarazione

di fallimento di una persona giuridica e della successiva sospensione per

mancanza di attivo dell’art. 230 LEF è tutt'altro che chiara, e la revisione

della LEF entrata in vigore il 1.1.1997 non ha apportato una soluzione soddisfacente.

18.

A questa

situazione insoddisfacente giuridicamente si aggiungono le norme sul registro

di commercio. L’art. 66 cpv. 2 dell’Ordinanza sul registro di commercio, così

come modificato a partire dal 1.1.1990, prevede che dopo tre mesi dalla sospensione

dell’art. 230 LEF, la società sia radiata dal registro di commercio a meno che

un rappresentante della società o anche terzi (ad esempio creditori) vi si oppongano.

Rispetto alla versione precedentemente in vigore, i terzi (creditori) non

devono più chiedere la reiscrizione, ma possono limitarsi ad opporsi alla radiazione

(Messaggio 8.5.1991 n. 91.034 concernente la revisione della legge federale

sull’esecuzione e sul fallimento, p. 101/102): in precedenza, solo i

rappresentanti della società potevano opporsi alla cancellazione.

19.

Nella

sentenza 11.3.1971 del TF pubblicata in DTF 97 III 34, l’Alta corte ha considerato

che una società anonima fallita, e la cui liquidazione era stata sospesa per

mancanza di attivo, avesse una personalità giuridica fintanto che la sua

iscrizione non fosse stata radiata.

20.

François

Vouilloz (Commentaire Romand, ad art. 230 LEF, n. 16 p. 1014) osserva che, in

caso di opposizione motivata e fondata, la società resta iscritta a registro di

commercio con l’aggiunta “in liquidazione” (art. 66 cpv. 2 terza frase ORC). La

società in liquidazione conserva la propria personalità giuridica: con la sospensione

del fallimento, resta in attività e può essere escussa per via di pignoramento.

Sempre il medesimo autore, poche pagine dopo (p. 1021), osserva che

un’opposizione fondata alla radiazione può emanare dall’organo esecutivo della

persona giuridica, qualora ad esempio ritenga che ci siano ancora degli attivi

disponibili, contrariamente all’opinione dell’UEF e del giudice che ha sospeso

la liquidazione del fallimento.

21.

Dopo la

radiazione, in particolare se si scoprono dei beni o delle pretese non precedentemente

considerate, la società fallita e radiata può essere reiscritta a determinate

condizioni (DTF 132 III 733).

22.

Dopo la

radiazione, ed in mancanza di reiscrizione, la persona giuridica non ha più un’esistenza

giuridica. In questo senso, la Camera esecuzioni e fallimenti (CEF) ha

giudicato che la reiscrizione sia condizione necessaria per poter escutere una

società fallita ai sensi degli art. 230 cpv. 3 e 4 LEF (decisione 1.3.2001,

inc. __________).

23.

Da quanto

precede discende che la personalità giuridica è in ogni caso legata

all’iscrizione, che nel presente caso non è più data.

In questo

senso va la frase successiva alla citazione riportata nel ricorso: “Après

leur radiation au registre du commerce, les sociétés à personnalité juridique

ne peuvent plus actionner ou être actionnées en justice, (…)” (R. RUEDIN,

Droit des sociétés, ed. 1999, n° 2025, p. 380, ed. 2007, n° 2056, p. 367)

24.

Il

quesito giuridico della personalità non è l’unico determinante. In ogni caso,

a seguito del pignoramento, dell’incanto e dell’aggiudicazione del 5.10.2004,

la società cooperativa non è più titolare del credito in risarcimento del danno

connesso con gli atti illeciti dell’accusato. Di modo che, anche se esistesse

e/o fosse reiscritta, in ogni caso non potrebbe costituirsi parte civile.

25.

Come

ricordano dottrina e giurisprudenza, solo chi è attualmente, direttamente e

personalmente leso nel proprio bene giuridico può costituirsi parte civile (M.

RUSCA/E. SALMINA/C. VERDA, Commentario del Codice di procedura penale ticinese,

ad art. 69 n. 1, p. 217). Nel caso concreto, non è più data la condizione del

danno personale.

26.

Peraltro

l’art. 69 cpv. 2 CPP fa riferimento, per la capacità processuale, agli art. 38

e 39 del Codice di procedura civile (CPC). L’art. 38 CPC a sua volta riconosce

questa capacità ad ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili: come

ricorda l’art. 52 CCS in generale, e l’art. 830 CO per la società cooperativa,

l’esistenza e la personalità giuridica dipendono dall’iscrizione.

27.

Da quanto

precede risulta che la ricorrente non ha personalità giuridica, di modo che il

suo ricorso deve essere dichiarato irricevibile per mancanza di presupposti

processuali.

28.

Il ricorso

andrebbe comunque respinto anche nel merito, mancando i presupposti per la

costituzione a parte civile, a motivo dell’aggiudicazione a terzi delle pretese

civili che potrebbero essere fatte valere a titolo accessorio in sede penale.

29.

Visto

l’esito del gravame ed i tempi di evasione, la richiesta di effetto sospensivo

é divenuta priva d’oggetto.

30.

La tassa

di giustizia, non potendo essere posta a carico di una persona giuridica non

più esistente, è posta a carico del patrocinatore autore dell’impugnativa.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 69, 284 CPP ed ogni altra

norma applicabile

pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 650.--

(seicentocinquanta) sono poste a carico dell’avv__________.

3. Rimedio di diritto:

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione

è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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