60.2007.63
Ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. ricevibilità. parte civile
28 febbraio 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.63
Data decisione, Autorità:
28.02.2007, CRP
Titolo:
Ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. ricevibilità. parte civile
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 69 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. c CPP-TI
Incarto n.
60.2007.63
Lugano
28 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 16/19.2.2007
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 15/16.2.2007 del presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano, giudice __________, di annullamento
di citazione al dibattimento e di restituzione di 42 fotocopie estratte dall’incarto;
richiamato lo scritto 22/23.2.2007 del
procuratore pubblico PI 1, con il quale si rimette al prudente giudizio di
questa Camera;
richiamate le osservazioni 22.2.2007 del
presidente della Corte delle assise correzionali, giudice __________, con le
quali chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, subordinatamente di
respingerlo nel merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito
di una denuncia del 21.5.2002, il Ministero pubblico ha aperto alcuni procedimenti
penali (inc. __________) a carico di __________, principalmente per
malversazioni da lui commesse in particolare a danno della società cooperativa RI
1, __________, di cui era dipendente.
Considerandi
2.
Dopo la
scoperta delle malversazioni a suo danno, la cooperativa RI 1 ha iniziato la
procedura di liquidazione in vista del proprio scioglimento (decisione del
15.12.2003
iscritta a Registro di commercio il 22.12.2003). Tra i liquidatori
era iscritto anche il patrocinatore della qui “ricorrente”, con firma
collettiva a due. Il recapito della società in liquidazione era presso il qui
patrocinatore.
3.
La
società cooperativa è stata escussa, in via di pignoramento, con diverse esecuzioni:
le stesse sono almeno in parte sfociate in pignoramenti, andando a formare due
gruppi (n. __________). Nell’ambito dei medesimi, è stato pignorato il credito
di CHF 2'800'000.-- (importo approssimativo) vantato dalla società cooperativa RI
1.
nei confronti di __________ relativo alle pretese di risarcimento danni patrimoniali.
L’avviso d’incanto per questo credito, del 3.8.2004, è stato pubblicato sul
Foglio ufficiale cantonale del 24.9.2004. Il relativo incanto ha avuto luogo il
5.10
, ed il credito è stato aggiudicato per CHF 50.-- ad un cittadino
italiano (avviso d’incanto e verbale d’incanto, allegati 3 e 4 alle
osservazioni 22.2.2007 del presidente della Corte).
4.
Con
decisione della Pretura del distretto di Lugano, la società cooperativa è stata
dichiarata fallita in data 12.5.2005.
5.
In data
25.5.2005
la procedura di liquidazione del fallimento è stata sospesa per
mancanza di attivi giusta l’art. 230 LEF.
6.
In data 30.9.2005 (con pubblicazione sul
FUSC del 6.10.2005), trascorso il termine di tre mesi, l’iscrizione della
società cooperativa è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in
applicazione dell’art. 66 cpv. 2 dell’Ordinanza sul registro di commercio.
7.
I
procedimenti penali a carico di __________ sono sfociati nell’atto d’accusa
15.12.2005
(__________) con cui lo stesso è stato rinviato a giudizio avanti la
Corte delle assise correzionali di Lugano per ripetuta truffa, ripetuta falsità
in documenti, violazione della LAVS e trascuranza degli obblighi di mantenimento.
Tranne che per quest’ultima imputazione, gli altri reati sono stati commessi
dall’accusato quale dipendente della società cooperativa RI 1, con
comportamenti pregiudizievoli al patrimonio della stessa per importi che l’atto
d’accusa indica in CHF 1'983'051.-- (parzialmente recuperato per CHF 228'050.--,
per uno scoperto di CHF 1'755'001.30, ACC __________, imputazione n. 1) e in CHF
138'574.-- (__________, imputazione n. 3). Nell’atto d’accusa, tra le parti
civili, è indicata anche la RI 1 (__________, p. 10).
8.
Il
dibattimento avanti la Corte delle assise correzionale di Lugano è stato aggiornato
il 13.2.2007 per il giorno 8.3.2007 (inc. TPC __________). La Cancelleria
penale ha spiccato le relative citazioni: fondandosi sul testo dell’atto
d’accusa, ha citato al dibattimento anche la RI 1.
9.
In data
13.2.2007
il patrocinatore della ricorrente ha chiesto per iscritto al
presidente della Corte di poter visionare due quadri posti sotto sequestro
(osservazioni 22.2.2007, allegato 1).
10.
In data
14.2.2007
il patrocinatore della ricorrente ha visionato l’incarto penale presso
il Tribunale penale cantonale (TPC), estraendone 42 fotocopie.
11.
Con la decisione qui impugnata del
15/16.2.2007, il presidente della Corte di merito, preso atto che la RI 1 è un
soggetto giuridico non più esistente, ha annullato la citazione quale parte
civile a suo favore. Ha contestualmente negato la possibilità di visionare i
due quadri (come richiesto) ed ha esatto la restituzione da parte del patrocinatore
delle 42 copie, operando al contempo una segnalazione alla Commissione di
disciplina dell’Ordine degli avvocati per l’agire del patrocinatore.
12.
Contro
tale decisione è insorta la RI 1 in liquidazione, tramite il suo patrocinatore.
Nel gravame si sostiene anzitutto che la radiazione della società dal registro
di commercio ha solo effetto dichiarativo. Si adduce inoltre che nel concreto
caso la liquidazione della cooperativa non sarebbe stata interamente terminata,
di modo che l’indicazione della ricorrente quale parte civile nell’atto
d’accusa è corretta, così come la citazione spiccata dalla Cancelleria penale
del Tribunale penale cantonale. La ricorrente avrebbe piena legittimazione a
partecipare al dibattimento ed al procedimento penale. Ciò dovrebbe far
decadere anche l’ordine di restituzione delle copie dell’incarto. Nel gravame è
chiesta la concessione dell’effetto sospensivo, nel senso di rinviare la data
del dibattimento.
13.
Nel
termine fissato da questa Camera, il presidente della Corte di merito ha presentato
le proprie osservazioni, chiedendo in via principale di dichiarare
inammissibile il ricorso, ed in via subordinata di respingerlo. Egli osserva in
particolare che la ricorrente sarebbe un soggetto giuridicamente non più
esistente, di modo che il gravame andrebbe dichiarato inammissibile. Il
presidente osserva inoltre che la ricorrente non sarebbe neppure più titolare
della pretesa risarcitoria, a seguito dell’aggiudicazione avvenuta il
5.10.2004
Anche nel merito, per il presidente della Corte delle assise
correzionali non è dato di sapere cosa rimarrebbe ancora da liquidare:
l’assenza dell’iscrizione a registro di commercio priverebbe la ricorrente
della personalità giuridica e, in ogni modo, non potrebbe partecipare ad un
dibattimento.
14.
Il
procuratore pubblico si è rimesso al prudente giudizio di questa Camera.
15.
L’art.
284.
cpv. 1 lit. c CPP prevede il ricorso a questa Camera contro tutti i provvedimenti
e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico
dibattimento, salvo contraria disposizione della legge.
16.
In
ordine, si pongono due problemi, a sapere anzitutto se la ricorrente esiste e
se adempie alle condizioni per essere considerata parte (civile) nel quadro del
procedimento penale a carico di __________, e ciò in particolare in relazione
all’aggiudicazione del credito del 5.10.2004.
17.
Il primo
quesito giuridico pone non pochi problemi dal punto di vista del diritto civile
ed esecutivo. La situazione giuridica che si crea a seguito della dichiarazione
di fallimento di una persona giuridica e della successiva sospensione per
mancanza di attivo dell’art. 230 LEF è tutt'altro che chiara, e la revisione
della LEF entrata in vigore il 1.1.1997 non ha apportato una soluzione soddisfacente.
18.
A questa
situazione insoddisfacente giuridicamente si aggiungono le norme sul registro
di commercio. L’art. 66 cpv. 2 dell’Ordinanza sul registro di commercio, così
come modificato a partire dal 1.1.1990, prevede che dopo tre mesi dalla sospensione
dell’art. 230 LEF, la società sia radiata dal registro di commercio a meno che
un rappresentante della società o anche terzi (ad esempio creditori) vi si oppongano.
Rispetto alla versione precedentemente in vigore, i terzi (creditori) non
devono più chiedere la reiscrizione, ma possono limitarsi ad opporsi alla radiazione
(Messaggio 8.5.1991 n. 91.034 concernente la revisione della legge federale
sull’esecuzione e sul fallimento, p. 101/102): in precedenza, solo i
rappresentanti della società potevano opporsi alla cancellazione.
19.
Nella
sentenza 11.3.1971 del TF pubblicata in DTF 97 III 34, l’Alta corte ha considerato
che una società anonima fallita, e la cui liquidazione era stata sospesa per
mancanza di attivo, avesse una personalità giuridica fintanto che la sua
iscrizione non fosse stata radiata.
20.
François
Vouilloz (Commentaire Romand, ad art. 230 LEF, n. 16 p. 1014) osserva che, in
caso di opposizione motivata e fondata, la società resta iscritta a registro di
commercio con l’aggiunta “in liquidazione” (art. 66 cpv. 2 terza frase ORC). La
società in liquidazione conserva la propria personalità giuridica: con la sospensione
del fallimento, resta in attività e può essere escussa per via di pignoramento.
Sempre il medesimo autore, poche pagine dopo (p. 1021), osserva che
un’opposizione fondata alla radiazione può emanare dall’organo esecutivo della
persona giuridica, qualora ad esempio ritenga che ci siano ancora degli attivi
disponibili, contrariamente all’opinione dell’UEF e del giudice che ha sospeso
la liquidazione del fallimento.
21.
Dopo la
radiazione, in particolare se si scoprono dei beni o delle pretese non precedentemente
considerate, la società fallita e radiata può essere reiscritta a determinate
condizioni (DTF 132 III 733).
22.
Dopo la
radiazione, ed in mancanza di reiscrizione, la persona giuridica non ha più un’esistenza
giuridica. In questo senso, la Camera esecuzioni e fallimenti (CEF) ha
giudicato che la reiscrizione sia condizione necessaria per poter escutere una
società fallita ai sensi degli art. 230 cpv. 3 e 4 LEF (decisione 1.3.2001,
inc. __________).
23.
Da quanto
precede discende che la personalità giuridica è in ogni caso legata
all’iscrizione, che nel presente caso non è più data.
In questo
senso va la frase successiva alla citazione riportata nel ricorso: “Après
leur radiation au registre du commerce, les sociétés à personnalité juridique
ne peuvent plus actionner ou être actionnées en justice, (…)” (R. RUEDIN,
Droit des sociétés, ed. 1999, n° 2025, p. 380, ed. 2007, n° 2056, p. 367)
24.
Il
quesito giuridico della personalità non è l’unico determinante. In ogni caso,
a seguito del pignoramento, dell’incanto e dell’aggiudicazione del 5.10.2004,
la società cooperativa non è più titolare del credito in risarcimento del danno
connesso con gli atti illeciti dell’accusato. Di modo che, anche se esistesse
e/o fosse reiscritta, in ogni caso non potrebbe costituirsi parte civile.
25.
Come
ricordano dottrina e giurisprudenza, solo chi è attualmente, direttamente e
personalmente leso nel proprio bene giuridico può costituirsi parte civile (M.
RUSCA/E. SALMINA/C. VERDA, Commentario del Codice di procedura penale ticinese,
ad art. 69 n. 1, p. 217). Nel caso concreto, non è più data la condizione del
danno personale.
26.
Peraltro
l’art. 69 cpv. 2 CPP fa riferimento, per la capacità processuale, agli art. 38
e 39 del Codice di procedura civile (CPC). L’art. 38 CPC a sua volta riconosce
questa capacità ad ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili: come
ricorda l’art. 52 CCS in generale, e l’art. 830 CO per la società cooperativa,
l’esistenza e la personalità giuridica dipendono dall’iscrizione.
27.
Da quanto
precede risulta che la ricorrente non ha personalità giuridica, di modo che il
suo ricorso deve essere dichiarato irricevibile per mancanza di presupposti
processuali.
28.
Il ricorso
andrebbe comunque respinto anche nel merito, mancando i presupposti per la
costituzione a parte civile, a motivo dell’aggiudicazione a terzi delle pretese
civili che potrebbero essere fatte valere a titolo accessorio in sede penale.
29.
Visto
l’esito del gravame ed i tempi di evasione, la richiesta di effetto sospensivo
é divenuta priva d’oggetto.
30.
La tassa
di giustizia, non potendo essere posta a carico di una persona giuridica non
più esistente, è posta a carico del patrocinatore autore dell’impugnativa.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 69, 284 CPP ed ogni altra
norma applicabile
pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 650.--
(seicentocinquanta) sono poste a carico dell’avv__________.
3. Rimedio di diritto:
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione
è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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