60.2007.67
Istanza di ispezione degli atti. teste quale istante
20 marzo 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2007.67
Data decisione, Autorità:
20.03.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. teste quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.67
Lugano
20 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano
Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/20.2.2007
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti,
con facoltà di estrarne copia, del procedimento penale di cui all’inc. MP __________;
richiamato lo scritto 6.3.2007 del
procuratore pubblico Maria Galliani, che – osservando come, a suo giudizio,
l’interesse di terzi coinvolti nel procedimento penale sia preminente rispetto
all’interesse del qui istante ad esaminare gli atti – si rimette alla valutazione
di questa Camera;
ritenuto che con scritto 13.3.2007 IS 1 ha
sostanzialmente ribadito le sue argomentazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che, nel
corso del 2000, a carico – tra l’altro – di __________, direttore di __________,
succursale di __________, radiata d’ufficio il 6.11.2001, è stato promosso un
procedimento penale per titolo, segnatamente, di appropriazione indebita
qualificata, truffa, amministrazione infedele a scopo di lucro e falsità in documenti
(inc. MP __________);
che, nel
contesto del predetto procedimento, tuttora pendente, si è costituito parte
civile __________, __________, che il 17.4.2001 ha inoltrato un esposto di denuncia
penale;
che l’11.6.2001
è stato interrogato quale teste IS 1;
che __________,
il 18/23.10.2001, “nella certezza di non poter essere risarcito nel processo
penale in Svizzera, non avendo titolarità alcuna in quanto nessun investimento
risulterà effettuato nella società fallita (…)” (p. 6, doc. C, allegato
all’istanza 19/20.2.2007), ha denunciato alla __________ IS 1 per titolo di
truffa, sostenendo che gli avrebbe consegnato USD 70,000 da investire in un
fondo facente capo a __________, di cui il denunciato sarebbe stato
procacciatore d’affari ed operatore finanziario;
che con istanza
19/20.2.2007 IS 1 chiede di essere autorizzato ad ispezionare l’inc. MP __________
e ad estrarre copia della denuncia penale e dei verbali che lo concernono
direttamente/indirettamente e “(…) comunque di tutti gli atti necessari o utili
per la sua difesa penale in __________” (istanza 19/20.2.2007, p. 3);
che, a suo
dire, sarebbe infatti palese il suo interesse “(…) a potersi validamente
difendere in un procedimento penale portando in particolare ulteriori
dichiarazioni effettuate dallo stesso denunciante davanti ad autorità
differenti (straniere)” (istanza 19/20.2.2007, p. 2);
che giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”;
che un
testimone, sentito come tale nell'ambito di una determinata inchiesta, non ha –
secondo la giurisprudenza di questa Camera – un interesse alla compulsazione di
un incarto penale riguardante terzi, quali accusati o parte lesa: l'art. 27 CPP
intende infatti precipuamente tutelare gli interessi delle persone implicate
nel processo, fra le quali non rientrano i testimoni (decisione 3.12.2003 in re
M.Q., inc. __________);
che con
giudizio 9.11.2006 questa Camera, precisando la predetta giurisprudenza, ha
nondimeno ammesso, in presenza di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale,
un interesse giuridico legittimo del teste indagato all’estero per i medesimi
fatti (decisione 9.11.2006 in re A.B., inc. __________; cfr. anche decisione
Fatti
27.2.2007 in re B.P. ed altri, inc. __________);
che IS 1,
interrogato quale teste nel procedimento penale inc. MP __________, è stato
denunciato in __________ da __________ per titolo di truffa;
che le
competenti autorità straniere non hanno tuttavia presentato una domanda rogatoriale,
nel cui contesto avrebbero dovuto indicare gli atti del procedimento penale
Considerandi
svizzero necessari per il loro giudizio, ciò che avrebbe permesso alle parti coinvolte
di compiutamente esprimersi al proposito a salvaguardia dei loro diritti;
che pertanto
– in difetto di una tale richiesta – si deve concludere per l’assenza di un
interesse giuridico legittimo prevalente sui diritti delle altre persone
implicate nel procedimento penale promosso dal Ministero pubblico, che – oltre
ad __________ – interessa altre parti civili;
che l’istanza
è respinta, con tassa di giustizia e spese a carico di IS 1, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit.
f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--
(duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile
il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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