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Decisione

60.2007.67

Istanza di ispezione degli atti. teste quale istante

20 marzo 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

27.2.2007 in re B.P. ed altri, inc. __________);

che IS 1,

interrogato quale teste nel procedimento penale inc. MP __________, è stato

denunciato in __________ da __________ per titolo di truffa;

che le

competenti autorità straniere non hanno tuttavia presentato una domanda rogatoriale,

nel cui contesto avrebbero dovuto indicare gli atti del procedimento penale

Considerandi

svizzero necessari per il loro giudizio, ciò che avrebbe permesso alle parti coinvolte

di compiutamente esprimersi al proposito a salvaguardia dei loro diritti;

che pertanto

– in difetto di una tale richiesta – si deve concludere per l’assenza di un

interesse giuridico legittimo prevalente sui diritti delle altre persone

implicate nel procedimento penale promosso dal Ministero pubblico, che – oltre

ad __________ – interessa altre parti civili;

che l’istanza

è respinta, con tassa di giustizia e spese a carico di IS 1, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit.

f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--

(duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedi di

diritto:

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di

trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile

il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di

trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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