60.2007.69
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali
4 ottobre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2007.69
Data decisione, Autorità:
04.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.69
Lugano
4 ottobre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/22.2.2007
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 13.9.2006 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati lo scritto 1/2.3.2007 della
Divisione della giustizia – che “(…) si rimette alle osservazioni che
presenterà il Ministero pubblico” – e le osservazioni 5/6.3.2007 del procuratore
pubblico Arturo Garzoni – che si rimette al giudizio di questa Camera –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto 9.1.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di ripetuta complicità in
truffa “(…) per avere, a __________, nel periodo settembre-ottobre 1997,
nella sua qualità di infermiere diplomato presso la Clinica psichiatrica “__________”,
facente capo al dott. __________ (proprietario e primario della struttura
medica), allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente
assecondato il dott. __________ e la struttura a lui facente capo nell’ingannare
con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i funzionari delle casse
malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti
pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in particolare nel
pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie o parzialmente
fittizie, configurandosi l’inganno astuto nell’aver personalmente partecipato
all’allestimento di cartelle mediche contenenti dati inveritieri relativi a
prestazioni in realtà mai fornite che avrebbero costituito la base per la
fatturazione e in ogni caso sarebbero state idonee a comprovare – anche a
fronte di verifiche – degenze e prestazioni in realtà fittizie, più
specificatamente per avere – come da lui stesso ammesso – in almeno 20 (venti)
occasioni, personalmente annotato nei “fogli di decorso” la presenza di
pazienti presso la Clinica psichiatrica “__________”, mediante iscrizioni generiche
del tipo il paziente “dorme”, è “tranquillo”, “nulla di particolare”,
“stazionario” e simili, tali da comprovare la degenza dei pazienti nella
struttura e giustificare così le relative fatture alle casse malati, ritenuto
che nel corso del periodo in cui l’accusato ha lavorato presso la Clinica __________,
tale struttura ha emesso – fra l’altro – false fatturazioni riferite ai
seguenti pazienti, ammessi dallo stesso accusato: __________ (degenza __________),
__________ (degenza __________), __________ (__________)”;
che ha
proposto la sua condanna alla multa di CHF 100.-- ed al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese;
che ha
contestualmente decretato il non luogo a procedere per titolo di falsità in documenti
“(…) non avendo le cartelle cliniche valore di documento ai sensi dell’art.
251 CP” (DA __________, AI 12);
che con
scritto 11/12.1.2006 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto
di accusa (AI 16);
che con
giudizio 13.9.2006 il presidente della Pretura penale ha prosciolto l’accusato
dall’imputazione (inc. __________);
che con
l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato
a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento
penale, l’importo di CHF 9'633.80, di cui CHF 8'633.80 per spese legali e CHF
1'000.-- per l’istanza di indennità (onorario, spese ed IVA);
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss.
CPP compete all’accusato;
che accusato
è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa
(art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo
delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è
sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare
l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e
2 CPP);
che in questa
fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita
generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la
qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare
agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la
giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che è quindi
da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un
reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o
sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la
necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che, in
ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata esclude la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.
49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 489 ss.);
che nei casi
in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare
le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato
non è in grado di far fronte (per esempio la complessità delle questioni
giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella
procedura);
che nel caso
di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF
1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002 e 1P. 263/2002 del
28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.
SALMINA / C, VERDA, op. cit., n. 2/18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op.
cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16;
B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II p.
67 ss.);
che l’avv. PR
1 ha assunto il mandato il 15.3.2004, prima dell’emanazione del decreto di
accusa 9.1.2006 (DA __________,
AI 12), in applicazione dell’art. 207a CPP;
che le
informazioni preliminari nei confronti del qui istante hanno comportato sostanzialmente
due interrogatori [9.2.1999 (AI 1), in sede di polizia, e 20.9.2005 (AI 10),
davanti al procuratore pubblico];
che nondimeno
il procedimento penale promosso a carico di IS 1 traeva origine dal più ampio
procedimento nei confronti di __________, che il 13.5.2005 la Corte delle
assise criminali ha condannato alla pena di due anni di detenzione siccome riconosciuto
colpevole di truffa, parzialmente aggravata per mestiere, e ripetuta falsità in
documenti (inc. TPC __________, AI 8);
che il caso –
in ragione della non semplicità dei fatti, ricostruiti dalla suddetta Corte in
oltre venti giorni di dibattimento, e del numero delle persone implicate, che
complicava ulteriormente la fattispecie – imponeva quindi fin da subito la
presenza di un legale, anche se la pena proposta nel decreto di accusa era solo
una multa;
che pertanto il
qui istante va ritenuto accusato ai sensi dell’art. 317 CPP già prima
dell’emanazione del decreto di accusa a suo carico;
che – nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato
durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento,
un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli
art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni
a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore,
CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF
50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre
parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
Considerandi
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante
postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,
avv. PR 1, di complessivi CHF 8'633.80 [di cui CHF 6'850.-- di onorario (27 ore
e 25 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 1'174.-- di spese e CHF 609.80 di IVA (doc.
2)];
che la
tariffa applicata ed il dispendio orario sono conformi ai suddetti principi;
che anche le
spese e l’IVA appaiono corrette;
che a IS 1 va
pertanto rifuso – a titolo di spese legali – il postulato importo di CHF
8'633.80;
che interessi
di mora non sono pretesi;
che, a titolo di ripetibili, chiede la somma di (almeno)
CHF 1'000.--;
che la stesura dell’istanza in esame non
presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere
lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che è
pertanto riconosciuta la somma di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed
IVA;
che, in
ragione delle suddette considerazioni, all’istante va quindi rifuso l’importo
di CHF 9'133.80, di cui CHF 8'633.80 per spese legali e CHF 500.-- per
l’istanza di indennità;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- ,
restano a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 13.9.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.
__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità
giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9'133.80.
2. La tassa di
giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta),
restano a carico dello Stato.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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