60.2007.79
Istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva
5 marzo 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2007.79
Data decisione, Autorità:
05.03.2007, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.79
Lugano
5 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell’accusa 27.2.2007 presentata dal
IS 1 ,
tendente ad ottenere la proroga della
detenzione cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: avv. PR 1 __________),
in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 28.2/1.3.2008 del procuratore pubblico PI 1 ;
preso atto che l'interessato non si oppone
alla proroga, come comunicato con lettera 28.2/1.3.2007 del patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 , in
detenzione preventiva dal 29.8.2006, collocato presso la __________ a __________
dal 9.11.2006, e nuovamente
posto in detenzione preventiva il 29.12.2006, il procuratore pubblico PI 1 ha emanato il 2.2.2007 l’atto d’accusa (ACC __________), accusandolo di rapina ripetuta, furto,
lesioni semplici, vie di fatto, danneggiamento, ingiurie, minacce, violazione
di domicilio, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, infrazione
alla LF sulle armi, infrazione e contravvenzione alla LStup e contravvenzione alla
LTP.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato al 4.4.2007.
2. Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è
astretto l'imputato fino al 4.4.2007, data della presumibile conclusione del
pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga.
Questi presupposti
sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici
motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è
di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o
dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad
esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per
contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più
esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione
antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in
detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4. Nel
caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza,
ritenuta anche la nota situazione di sovraccarico del Tribunale penale
cantonale invocata nella richiesta.
5. Nel
presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico
di CO 1, come risulta anche dalle sue parziali ammissioni (vedi verbali
12.9.2006 e 8.11.2006, AI 15 e 38 dell’inc. MP 2006.7487).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico. Nel presente caso è dato certamente un
pericolo di recidiva, in considerazione delle innumerevoli imputazioni
contenute nell’atto d’accusa, nonché dei precedenti come risultano
dall’estratto del casellario giudiziario (AI 7 dell’inc. MP 2006.7487).
Considerandi
7.
La
carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri
indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
8.
Nella
valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre ritenere
che la durata della proroga è di circa due settimane. Considerati i reati
oggetto dell’atto d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della
proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del
processo sono certamente inferiori alla possibile pena.
9.
L’istanza
è quindi accolta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino al 4.4.2007, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
CO 1
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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