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Decisione

60.2007.79

Istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva

5 marzo 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano

1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6. Il

mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di

preminenti motivi di interesse pubblico. Nel presente caso è dato certamente un

pericolo di recidiva, in considerazione delle innumerevoli imputazioni

contenute nell’atto d’accusa, nonché dei precedenti come risultano

dall’estratto del casellario giudiziario (AI 7 dell’inc. MP 2006.7487).

Considerandi

7.

La

carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri

indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

8.

Nella

valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre ritenere

che la durata della proroga è di circa due settimane. Considerati i reati

oggetto dell’atto d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della

proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del

processo sono certamente inferiori alla possibile pena.

9.

L’istanza

è quindi accolta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza è

accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino al 4.4.2007, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

CO 1

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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