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Decisione

60.2007.80

Istanza di ispezione degli atti. Commissione di disciplina dell'ordine degli avvocati quale istante

22 marzo 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.80

Data decisione, Autorità:

22.03.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. Commissione di disciplina dell'ordine degli avvocati quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.80/dp

Lugano

22 marzo 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Valentina Nasino, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/2.3.2007

presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere copia del verbale di

un’udienza svoltasi avanti la Pretura penale;

richiamato lo scritto 7/8.3.2007 del presidente

della Pretura penale, con il quale ha inviato copia del verbale ed ha

comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare;

richiamate le osservazioni 9/12.3.2007 del

procuratore pubblico Arturo Garzoni, mediante le quali comunica di non

intravedere motivi per opporsi alla richiesta;

richiamate le osservazioni 13.3.2007 dell’PI

1, mediante le quali ribadisce di opporsi al procedimento disciplinare ed

espone altre argomentazioni di merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Questa

Camera ha già emanato una decisone con riferimento al procedimento disciplinare

(n. __________) avviato dalla Commissione istante a carico dell’avv. dott. PI 1

(decisione del 20.11.2006, inc. CRP __________). In quel caso si trattava di

decidere sull’acquisizione agli atti del procedimento disciplinare del verbale

dell’udienza del 12.9.2006 avvenuta presso la Pretura penale in relazione ad un

decreto d’accusa a carico di __________.

Considerandi

2.

Nel

presente caso si tratta dell’acquisizione nel medesimo incarto del procedimento

disciplinare del verbale dell’udienza del 14.12.2006, sempre alla Pretura

penale e sempre nel caso della medesima accusata.

3.

Per i

medesimi motivi della decisione del 20.11.2006 (inc. CRP __________), a cui per

economia di giudizio si rinvia, anche la presente richiesta deve essere

accolta: infatti non sono stati sollevati nuovi argomenti contro la richiesta.

4.

L’istanza

è accolta. Il verbale verrà trasmesso scaduto il termine di ricorso.

5.

Come nella precedente decisione, non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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