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Decisione

60.2007.85

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

5 novembre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato

durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento,

un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli

art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni

a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore,

CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF

50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre

parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante

postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,

avv. __________, di complessivi CHF 6'054.-- [di cui CHF 5'000.-- di onorario

(20 ore a CHF 250.--/ora), CHF 626.40 di spese e CHF 427.60 di IVA (doc. C/D)],

dedotti CHF 500.-- riconosciutigli quali ripetibili dal giudice della Pretura penale;

che la

tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

che secondo

il dettaglio della nota il dispendio orario è stato pari a CHF 6'426.-- (25 ore

e 40 minuti circa a CHF 250.--/ora);

che, come

detto, __________ chiede nondimeno unicamente la rifusione dell’onorario di CHF

5'000.--, pari a 20 ore a CHF 250.--/ora, esposto nella nota professionale di

cui al doc. C;

che il legale

ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è

quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante

il dibattimento;

che, per

quanto risulta dall’incarto penale, il patrocinatore ha inviato al giudice

della Pretura penale gli scritti 16/17.7.2003 (A4), 17/18.7.2003 (A5), 3/4.3.2004

(A10) e 24/25.2.2005 (A18) – tutti di poche righe –, ha presentato l’istanza

29.8/1.9.2003 [notifica di nuove prove ed opposizione all’uso dibattimentale di

risultanze dell’istruzione formale (A8)] ed ha partecipato al dibattimento;

che il caso

ha quindi esatto un impegno relativamente modesto;

che detto

dispendio orario, anche se corretto verso il basso, appare quindi – per un

avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – ancora oggettivamente

sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di

difesa;

che – in

ragione della sostanziale semplicità del caso – sono eccessivi i rapporti telefonici

ed epistolari intrattenuti con l’avv. __________, __________, che rappresentava

il parente __________: dopo la presentazione dell’istanza 29.8/1.9.2003

[notifica di nuove prove ed opposizione all’uso dibattimentale di risultanze

Considerandi

dell’istruzione formale (A8)] – atto che esigeva di contattare l’accusato

rispettivamente il suo legale __________ –, si imponeva infatti unicamente di

attendere il dibattimento, senza necessità, quindi, di frequenti relazioni patrocinatore-cliente;

che gli

ulteriori atti all’incarto concernono difatti sostanzialmente domande di rinvio

del dibattimento presentate dall’accusato medesimo (o dalla di lui moglie) e dal

suo legale __________ (A16/21/22/26/33/35), dibattimento peraltro ripetutamente

rimandato [fino al 18.10.2006, quando __________ è stato giudicato in

contumacia (AI 36)];

che eccessivo

appare anche il dispendio orario inerente l’esame degli atti e la preparazione

del dibattimento [la fattispecie essendo chiara e l’incarto del Ministero

pubblico essendo costituito sostanzialmente dal rapporto di inchiesta di

polizia giudiziaria 7.7.2000 (tre pagine) con gli allegati: rapporto 6.7.2000

del Corpo delle guardie di confine del IV. circondario (quattro pagine);

verbale di interrogatorio 5.7.2000 di __________ (quattro pagine + allegati); verbale

di interrogatorio 5.7.2000 di __________ (tre pagine + allegati); estratto del

registro di commercio (AI 1)] ed il dibattimento [apertosi alle ore 14.30 e

riapertosi, per la motivazione del giudizio e la lettura dei dispositivi, alle

ore 15.25 (AI 36)];

che

determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che nella

trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa

proporzionalità;

che – tutto

ciò premesso – viene pertanto ammesso un onorario pari a 10 ore e 30 minuti a

CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'625.--, di cui 120 minuti

inerenti i colloqui (di persona/telefonici) con il cliente e con il suo legale __________,

30.

minuti inerenti i colloqui (di persona/telefonici) con il giudice / il segretario

della Pretura penale e con terzi, 40 minuti inerenti gli scritti al giudice della

Pretura penale (A4/5/10/18), 120 minuti inerenti l’istanza 29.8/1.9.2003 (A8), 80

minuti inerenti gli scritti al cliente / al suo legale __________ / a terzi, 30

minuti inerenti “accesso Pretura penale per visione atti”, 120 inerenti

l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento e 90 minuti inerenti il

dibattimento;

che a questo

importo vanno aggiunte le spese, ammesse – in considerazione delle predette

osservazioni in capo all’eccessivo dispendio orario, di cui si deve tenere

conto anche nel riconoscimento delle spese – in CHF 263.80, di cui CHF 50.-- (come

esposto) per la formazione dell’incarto, CHF 47.80 (come esposto) per gli

scritti alla Pretura penale, CHF 20.-- per le telefonate e CHF 120.-- per scritti

(con spese postali) / fotocopie / fax / ricezione fax, oltre a CHF 26.-- di

esborsi;

che non viene

risarcita l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr. decisione

24.2.2003

di questa Camera in re L.I., inc. __________, sentenza nota al

patrocinatore dell’istante);

che al qui

istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF

2'388.80 (CHF 2'888.80 dedotti CHF 500.-- di ripetibili);

che interessi

di mora non sono pretesi;

che protesta

le ripetibili;

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i

parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione

dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in

considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la

stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che l’onere

lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va

pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –

un importo di CHF 400.--, comprendente onorario e spese;

che, alla

luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo

di CHF 2'788.80, di cui CHF 2'388.80 per spese legali e CHF 400.-- per ripetibili

di questa sede;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--,

sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di

circa ½, per la somma di CHF 175.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

parzialmente accolta.

§ Di conseguenza

lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al

giudizio 18.10.2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà ad __________, __________, __________, a titolo di indennità giusta

gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'788.80.

2. La tassa di

giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta),

sono poste a carico di __________, __________, __________, in ragione di CHF

175.-- (centosettantacinque).

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. Pretura

Penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona

2. Dipartimento

delle istituzioni, Divisione della Giustizia, 6500 Bellinzona

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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