60.2007.85
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
5 novembre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2007.85
Data decisione, Autorità:
05.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.85
Lugano
5 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.3.2007
presentata da
__________, __________,
patr. da: avv. __________, __________,
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 18.10.2006 del
giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità
a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 15.3.2007 del
procuratore pubblico Monica Galliker – che comunica di non avere particolari
osservazioni –, 14/20.3.2007 del giudice della Pretura penale – che ritiene
eccessivo l’importo richiesto – e 20/21.3.2007 della Divisione della giustizia
– che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto 7.4.2003 l’allora magistrato inquirente Claudia Solcà ha posto in stato
di accusa davanti alla Pretura penale __________ siccome ritenuto colpevole di
atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (reato
tentato) giusta l’art. 271 cifra 1 CP “per avere, il 5 luglio 2000, a __________,
senza essere autorizzato, raggiunto il territorio svizzero al fine di compiere,
per conto dello Stato __________, atti che spettano ai poteri pubblici
elvetici, e meglio, per avere accompagnato il cittadino __________ __________,
oggetto all’epoca di un procedimento penale condotto dalla __________ di __________,
sino in Svizzera con l’intento di recarsi presso una delle sedi della __________
al fine di ottenere, nell’interesse del procedimento penale in corso in __________,
la documentazione bancaria della relazione __________ n° __________ intestata
all’indagato __________, documentazione ottenibile in via ufficiale soltanto
attraverso una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata
alle competenti autorità elvetiche”;
che ha
proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con
scritto 14/20.6.2003 __________ ha interposto opposizione al predetto decreto
di accusa;
che con
giudizio 18.10.2006 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato
dall’imputazione, riconoscendogli CHF 500.-- a titolo di ripetibili (inc. __________);
che con
l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
1 CPP – __________ chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 5'554.--
per spese legali;
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato
durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento,
un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli
art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni
a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore,
CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF
50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre
parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante
postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,
avv. __________, di complessivi CHF 6'054.-- [di cui CHF 5'000.-- di onorario
(20 ore a CHF 250.--/ora), CHF 626.40 di spese e CHF 427.60 di IVA (doc. C/D)],
dedotti CHF 500.-- riconosciutigli quali ripetibili dal giudice della Pretura penale;
che la
tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;
che secondo
il dettaglio della nota il dispendio orario è stato pari a CHF 6'426.-- (25 ore
e 40 minuti circa a CHF 250.--/ora);
che, come
detto, __________ chiede nondimeno unicamente la rifusione dell’onorario di CHF
5'000.--, pari a 20 ore a CHF 250.--/ora, esposto nella nota professionale di
cui al doc. C;
che il legale
ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è
quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante
il dibattimento;
che, per
quanto risulta dall’incarto penale, il patrocinatore ha inviato al giudice
della Pretura penale gli scritti 16/17.7.2003 (A4), 17/18.7.2003 (A5), 3/4.3.2004
(A10) e 24/25.2.2005 (A18) – tutti di poche righe –, ha presentato l’istanza
29.8/1.9.2003 [notifica di nuove prove ed opposizione all’uso dibattimentale di
risultanze dell’istruzione formale (A8)] ed ha partecipato al dibattimento;
che il caso
ha quindi esatto un impegno relativamente modesto;
che detto
dispendio orario, anche se corretto verso il basso, appare quindi – per un
avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – ancora oggettivamente
sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di
difesa;
che – in
ragione della sostanziale semplicità del caso – sono eccessivi i rapporti telefonici
ed epistolari intrattenuti con l’avv. __________, __________, che rappresentava
il parente __________: dopo la presentazione dell’istanza 29.8/1.9.2003
[notifica di nuove prove ed opposizione all’uso dibattimentale di risultanze
Considerandi
dell’istruzione formale (A8)] – atto che esigeva di contattare l’accusato
rispettivamente il suo legale __________ –, si imponeva infatti unicamente di
attendere il dibattimento, senza necessità, quindi, di frequenti relazioni patrocinatore-cliente;
che gli
ulteriori atti all’incarto concernono difatti sostanzialmente domande di rinvio
del dibattimento presentate dall’accusato medesimo (o dalla di lui moglie) e dal
suo legale __________ (A16/21/22/26/33/35), dibattimento peraltro ripetutamente
rimandato [fino al 18.10.2006, quando __________ è stato giudicato in
contumacia (AI 36)];
che eccessivo
appare anche il dispendio orario inerente l’esame degli atti e la preparazione
del dibattimento [la fattispecie essendo chiara e l’incarto del Ministero
pubblico essendo costituito sostanzialmente dal rapporto di inchiesta di
polizia giudiziaria 7.7.2000 (tre pagine) con gli allegati: rapporto 6.7.2000
del Corpo delle guardie di confine del IV. circondario (quattro pagine);
verbale di interrogatorio 5.7.2000 di __________ (quattro pagine + allegati); verbale
di interrogatorio 5.7.2000 di __________ (tre pagine + allegati); estratto del
registro di commercio (AI 1)] ed il dibattimento [apertosi alle ore 14.30 e
riapertosi, per la motivazione del giudizio e la lettura dei dispositivi, alle
ore 15.25 (AI 36)];
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che nella
trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa
proporzionalità;
che – tutto
ciò premesso – viene pertanto ammesso un onorario pari a 10 ore e 30 minuti a
CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'625.--, di cui 120 minuti
inerenti i colloqui (di persona/telefonici) con il cliente e con il suo legale __________,
30.
minuti inerenti i colloqui (di persona/telefonici) con il giudice / il segretario
della Pretura penale e con terzi, 40 minuti inerenti gli scritti al giudice della
Pretura penale (A4/5/10/18), 120 minuti inerenti l’istanza 29.8/1.9.2003 (A8), 80
minuti inerenti gli scritti al cliente / al suo legale __________ / a terzi, 30
minuti inerenti “accesso Pretura penale per visione atti”, 120 inerenti
l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento e 90 minuti inerenti il
dibattimento;
che a questo
importo vanno aggiunte le spese, ammesse – in considerazione delle predette
osservazioni in capo all’eccessivo dispendio orario, di cui si deve tenere
conto anche nel riconoscimento delle spese – in CHF 263.80, di cui CHF 50.-- (come
esposto) per la formazione dell’incarto, CHF 47.80 (come esposto) per gli
scritti alla Pretura penale, CHF 20.-- per le telefonate e CHF 120.-- per scritti
(con spese postali) / fotocopie / fax / ricezione fax, oltre a CHF 26.-- di
esborsi;
che non viene
risarcita l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr. decisione
24.2.2003
di questa Camera in re L.I., inc. __________, sentenza nota al
patrocinatore dell’istante);
che al qui
istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF
2'388.80 (CHF 2'888.80 dedotti CHF 500.-- di ripetibili);
che interessi
di mora non sono pretesi;
che protesta
le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione
dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in
considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la
stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che l’onere
lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va
pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –
un importo di CHF 400.--, comprendente onorario e spese;
che, alla
luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo
di CHF 2'788.80, di cui CHF 2'388.80 per spese legali e CHF 400.-- per ripetibili
di questa sede;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--,
sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di
circa ½, per la somma di CHF 175.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
parzialmente accolta.
§ Di conseguenza
lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al
giudizio 18.10.2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà ad __________, __________, __________, a titolo di indennità giusta
gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'788.80.
2. La tassa di
giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta),
sono poste a carico di __________, __________, __________, in ragione di CHF
175.-- (centosettantacinque).
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. Pretura
Penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona
2. Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della Giustizia, 6500 Bellinzona
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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