60.2007.88
Istanza di proroga del carcere preventivo
15 marzo 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.88
Data decisione, Autorità:
15.03.2007, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 105 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.88/dp
Lugano
15 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Nasino, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6.3.2007
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr da: avv. __________, __________), CO 2, __________ (patr.
da: avv. dr. __________, __________),
e CO 3, __________ (patr. da: avv. __________, __________), in vista del
pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 8/9.3.2007 del procuratore pubblico Luca Maghetti;
preso atto che CO 1 ha comunicato, tramite il proprio patrocinatore in data 8/9.3.2007, di non avere particolari
osservazioni;
preso atto che CO 3 ha comunicato, tramite il proprio patrocinatore in data 8/9.3.2007, di non opporsi alla richiesta;
ritenuto che CO 2, interpellato tramite il
proprio patrocinatore, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 (in
detenzione preventiva dal 12.7.2006), di CO 2 (in detenzione preventiva dal 12.7.2006)
e di CO 3 (in detenzione preventiva dal 5.9.2006), il procuratore pubblico Luca Maghetti ha emanato l’8.2.2007 l’atto d’accusa (ACC __________), accusando CO 1 di violenza carnale,
coazione sessuale ripetuta e atti sessuali con fanciulli ripetuti, CO 2 di violenza
carnale e atti sessuali con fanciulli, CO 3 di violenza carnale ripetuta,
coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli ripetuti.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a martedì 17.4.2007, con continuazione fino a lunedì 23.4.2007.
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui
sono astretti gli accusati fino al 23.4.2007, data della presumibile conclusione del
pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame, sono dati tutti i
presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuti anche gli impegni
indicati dal presidente nella sua istanza, nonché gli altri motivi che hanno
concorso alla determinazione della data del dibattimento.
5.
Nel presente caso ci sono seri indizi ai
sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 3 (verbale 26.9.2006, AI 213), di CO 2 (AI
85, 92, 102, 119 e 150) e di CO 1 (come emerge anche dalla decisione 27.11.2006
del giudice dell’istruzione e dell’arresto, inc. __________, p. 7). Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione
e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.
Il mantenimento della carcerazione
preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse
pubblico. Premesso che nessuno ha contestato la proroga, nel presente caso è
dato certamente un pericolo di fuga, come accertato in precedenza dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto (decisione 27.11.2006, inc. __________, p. 7/8,
per CO 1; decisione 17.8.2006, inc. __________, p. 4/5 e decisione 25.8.2006
inc. __________, p. 6, per CO 2) e come risulta anche dall’assenza di legami e
dalla prospettiva di rimpatrio indicate nel verbale del 26.9.2006 (AI 213, p.
3) per CO 3.
7.
Nella valutazione del rispetto del
principio della proporzionalità occorre ritenere che la durata della proroga è
di circa dieci giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto d’accusa, la
domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la
detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori
alla possibile pena.
8.
L’istanza è quindi accolta. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, CO 2, __________
e CO 3, __________, è prorogato
fino al 23.4.2007, rispettivamente fino alla conclusione del
processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
1. CO
1
1 patr. da: PR 1
2. CO
2
2 patr. da: PR 2
3. CO
3
patr. da: PR 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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