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Decisione

60.2007.88

Istanza di proroga del carcere preventivo

15 marzo 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.88

Data decisione, Autorità:

15.03.2007, CRP

Titolo:

Istanza di proroga del carcere preventivo

PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 105 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.88/dp

Lugano

15 marzo 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Nasino, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6.3.2007

presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la proroga del

carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr da: avv. __________, __________), CO 2, __________ (patr.

da: avv. dr. __________, __________),

e CO 3, __________ (patr. da: avv. __________, __________), in vista del

pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 8/9.3.2007 del procuratore pubblico Luca Maghetti;

preso atto che CO 1 ha comunicato, tramite il proprio patrocinatore in data 8/9.3.2007, di non avere particolari

osservazioni;

preso atto che CO 3 ha comunicato, tramite il proprio patrocinatore in data 8/9.3.2007, di non opporsi alla richiesta;

ritenuto che CO 2, interpellato tramite il

proprio patrocinatore, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei

confronti di CO 1 (in

detenzione preventiva dal 12.7.2006), di CO 2 (in detenzione preventiva dal 12.7.2006)

e di CO 3 (in detenzione preventiva dal 5.9.2006), il procuratore pubblico Luca Maghetti ha emanato l’8.2.2007 l’atto d’accusa (ACC __________), accusando CO 1 di violenza carnale,

coazione sessuale ripetuta e atti sessuali con fanciulli ripetuti, CO 2 di violenza

carnale e atti sessuali con fanciulli, CO 3 di violenza carnale ripetuta,

coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli ripetuti.

Il pubblico

dibattimento è stato aggiornato a martedì 17.4.2007, con continuazione fino a lunedì 23.4.2007.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali

di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui

sono astretti gli accusati fino al 23.4.2007, data della presumibile conclusione del

pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo

lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope

legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,

il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé

d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi

penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103

cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di

proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):

per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice

del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare

celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della

proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare

la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga

della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto

del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce

della durata della proroga.

Queste due

prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una

proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, sono dati tutti i

presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuti anche gli impegni

indicati dal presidente nella sua istanza, nonché gli altri motivi che hanno

concorso alla determinazione della data del dibattimento.

5.

Nel presente caso ci sono seri indizi ai

sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 3 (verbale 26.9.2006, AI 213), di CO 2 (AI

85, 92, 102, 119 e 150) e di CO 1 (come emerge anche dalla decisione 27.11.2006

del giudice dell’istruzione e dell’arresto, inc. __________, p. 7). Inoltre, in

presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato

vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione

e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA

/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,

Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.

Il mantenimento della carcerazione

preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse

pubblico. Premesso che nessuno ha contestato la proroga, nel presente caso è

dato certamente un pericolo di fuga, come accertato in precedenza dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto (decisione 27.11.2006, inc. __________, p. 7/8,

per CO 1; decisione 17.8.2006, inc. __________, p. 4/5 e decisione 25.8.2006

inc. __________, p. 6, per CO 2) e come risulta anche dall’assenza di legami e

dalla prospettiva di rimpatrio indicate nel verbale del 26.9.2006 (AI 213, p.

3) per CO 3.

7.

Nella valutazione del rispetto del

principio della proporzionalità occorre ritenere che la durata della proroga è

di circa dieci giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto d’accusa, la

domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la

detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori

alla possibile pena.

8.

L’istanza è quindi accolta. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, CO 2, __________

e CO 3, __________, è prorogato

fino al 23.4.2007, rispettivamente fino alla conclusione del

processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

1. CO

1

1 patr. da: PR 1

2. CO

2

2 patr. da: PR 2

3. CO

3

patr. da: PR 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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