60.2007.90
Istanza di proroga di carcere preventivo
15 marzo 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2007.90
Data decisione, Autorità:
15.03.2007, CRP
Titolo:
Istanza di proroga di carcere preventivo
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 105 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.90/dp
Lugano
15 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Nasino, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7.3.2007
presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: avv. __________,
__________), in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 9.3.2007 del procuratore pubblico Moreno Capella;
preso atto che l'interessato ha comunicato,
per il tramite del proprio patrocinatore, di non avere osservazioni particolari
da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 , in
detenzione preventiva dal 25.11.2006, il procuratore pubblico Moreno Capella ha emanato il 27.2.2007 l’atto d’accusa (ACC __________), accusandolo di infrazione aggravata alla
LStup e contravvenzione alla medesima legge.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a lunedì 16.4.2007 e dovrebbe esaurirsi in una giornata.
2. Con la
presente istanza, la presidente della competente Corte delle assise correzionali
di chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto
l'imputato fino al 16.4.2007,
data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.Nel caso in esame, sono dati tutti i
presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuto anche come il termine
scada nelle feste di Pasqua. A ciò si aggiunge la situazione di sovraccarico
invocata dalla presidente.
5.Nel presente caso ci sono seri indizi di
colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, come risulta anche
dalle sue ammissioni (verbale 19.12.2006 dinanzi al procuratore pubblico, p. 3,
AI 14).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.Il mantenimento della carcerazione
preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse
pubblico.
7.Nel presente caso è dato certamente un
pericolo di fuga (cfr. al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005),
ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello
di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al
procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.
In particolare
dalla descrizione data della propria situazione personale (verbale 19.12.2006 dinanzi
al procuratore pubblico, p. 4, AI 14) risulta che CO 1 non ha nessun legame
significativo con il nostro territorio. Egli è cittadino __________, ed il
territorio elvetico gli è servito unicamente per commettere gli atti di cui è accusato.
Considerandi
Per il che,
l’accusato non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle
autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale
eventualmente da scontare. Va inoltre considerata l’imminenza del giudizio di
merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che
accresce il rischio che gli accusati in detenzione preventiva si sottraggano al
procedimento. La tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al
procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente
verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente,
bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con
misure meno incisive.
8.
La carcerazione preventiva cui è astretto CO
1.
è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi
di interesse pubblico.
9.
Nella valutazione del rispetto del
principio della proporzionalità occorre ritenere che la durata della proroga è
di una settimana. Considerati i reati oggetto dell’atto d’accusa (ACC __________),
la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la
detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori
alla possibile pena.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino al 16.4.2007, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
CO 1
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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