60.2007.91
Istanza di ispezione degli atti. commissione federale case da gioco quale istante
27 aprile 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.91
Data decisione, Autorità:
27.04.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. commissione federale case da gioco quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.91
Lugano
27 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/8.3.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione di
accesso agli atti di un procedimento penale (inc. MP __________) relativo a
reati commessi nel quadro di una casa da gioco;
richiamate le osservazioni 12.3.2007 del
procuratore pubblico PI 1i, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento
della richiesta,
richiamato lo scritto 11/13.3.2007 del
patrocinatore di PI 5, con il quale comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare;
richiamato lo scritto 14/15.3.2007 del
patrocinatore di PI 3, con il quale comunica di rimettersi al giudizio di
questa Camera;
richiamato lo scritto 16/20.3.2007 del patrocinatore
di PI 6, mediante il quale comunica di non avere osservazioni particolari da
formulare;
richiamato lo scritto 20/22.3.2007 del
patrocinatore di PI 2, mediante il quale comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare;
ritenuto che PI 4, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. __________)
a carico di diverse persone in relazione a reati commessi nell’ambito di una
casa da gioco. Il procedimento penale è sfociato in due distinti atti d’accusa,
entrambi del 7.12.2006 (ACC __________) attualmente pendenti presso il Tribunale
penale cantonale (TPC).
2. Con la
presente istanza, la IS 1 (CFCG) chiede di poter accedere agli atti del procedimento.
Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre i
patrocinatori delle parti si sono rimessi al giudizio o hanno comunicato di non
avere particolari osservazioni.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. La __________,
quale autorità di vigilanza, ha certamente diritto di accedere agli atti
dell’incarto, considerato l’ambito nel quale i reati ipotizzati negli atti
d’accusa sono stati commessi, e ciò con riferimento anche agli art. 6 e 48 cpv.
2 LCG.
5. L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti dell’incarto MP __________ potrà avvenire presso
il TPC, che riceve copia della presente.
6. Visto
l’art. 49 LCG, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
2.
patr. da: PR 1
3.
PI
3.
3.
patr. da: PR 2
4.
PI
4.
5.
PI
5.
5.
patr. da: PR 3
6.
PI
6.
patr. da: PR 4
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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