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Decisione

60.2007.92

Istanza di ispezione degli atti. ex moglie di già accusato quale istante

2 maggio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.92

Data decisione, Autorità:

02.05.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. ex moglie di già accusato quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.92

Lugano

2 maggio 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/12.3.2007

presentata da

IS 1 ,

patr. da: PR 1 ,

tendente ad ottenere copia della sentenza

di condanna di PI 2 con riferimento ad una causa pendente presso il Tribunale

di;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa

Camera;

richiamate le osservazioni 14/15.3.2007 del

procuratore pubblico PI 1, mediante le quali comunica di non opporsi

all’accoglimento della richiesta;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha

presentato osservazioni;

preso atto che il patrocinatore dell’istante

ha eletto domicilio presso lo __________, __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il Ministero

pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 sfociato in un atto

d’accusa (ACC __________) e in un giudizio di condanna da parte della Corte

delle assise correzionali di __________ del 9.5.2006 (inc. TPC __________), confermato

anche in cassazione (inc. CCRP __________), ed attualmente pendente al

Tribunale federale.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, la ex moglie chiede di ottenere copia della sentenza in relazione

ad un’azione civile pendente presso il Tribunale di __________ relativa all’affidamento

dei figli. Il procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi, mentre PI 2, interpellato,

non ha preso posizione.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel

presente caso è certamente dato un interesse giuridico in relazione all’azione

civile pendente presso il Tribunale di __________ (inc. __________),

trattandosi inoltre di causa di stato civile riferita all’affidamento dei

figli.

5.

L’istanza

è accolta. La sentenza di primo grado è trasmessa in allegato alla copia della

presente decisione indirizzata all’istante, con l’avvertenza, da rendere nota anche

alle autorità giudiziarie civili, che la stessa non è ancora cresciuta in

giudicato.

6.

La

tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi

le ha generate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--

(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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