60.2007.95
Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato
2 aprile 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2007.95
Data decisione, Autorità:
02.04.2007, CRP
Titolo:
Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato
DECADENZA OPE LEGIS
ISTANZA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA
art. 112 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.95/dp
Lugano
2 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 13/14.3.2007
presentata dal
IS 1
chiedente la pronuncia della decadenza
della cauzione di CHF 1’000.-- prestata da PI 1, __________ (patr. da: avv. PR
1, __________);
richiamate le osservazioni 16/20.3.2007 del
procuratore pubblico Nicola Respini, con le quali preavvisa favorevolmente la
richiesta;
richiamato lo scritto 26/27.3.2007 del
patrocinatore di PI 1, mediante il quale comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. PI 1,
in relazione al procedimento penale contro di lui aperto per infrazione aggravata
alla LStup, ha depositato una cauzione di CHF 1'000.-- in data 6.9.2006.
2. Benché
regolarmente citato, PI 1 non ha fatto atto di comparsa al dibattimento pubblico
celebrato il 18.1.2007. La Corte, dopo discussione e preso atto della comunicazione
17.1.2007 della difesa, ha respinto l’istanza volta a dispensare l’imputato
dalla presenza al dibattimento ed ha conseguentemente deciso di procedere nei
suoi confronti secondo le forme contumaciali ai sensi degli art. 308 ss. CPP
(sentenza del 18.1.2007, p. 2, inc. __________).
La sentenza
della Corte delle assise correzionali ha riconosciuto PI 1 autore di infrazione
aggravata alla LFStup e l’ha condannato ad una pena detentiva di 12 mesi.
3. Con la presente istanza, il presidente
della Corte giudicante chiede di pronunciare la decadenza a favore dello Stato
della cauzione prestata da PI 1.
Nelle proprie
osservazioni, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la
richiesta, mentre che il patrocinatore di PI 1 ha comunicato di non avere
osservazioni particolari da formulare.
4. La cauzione è una misura sostitutiva
dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello Stato dal momento in cui la
persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o
all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza
con l’esito del procedimento. La decisione che costata l’assenza colpevole da
una qualsiasi citazione, davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già
da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello
Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 874, in particolare n. 2425, p. 566).
Secondo
l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali
interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si
sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della
libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi ope legis quando si
verificano le condizioni elencate da questo capoverso.
La parte
civile ha diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione
prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se è
prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà
risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).
La successiva
sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi penali,
secondo l’art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte
competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a
constatare che la cauzione è decaduta ex tunc, al momento in cui se ne sono verificati
Fatti
i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene
poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione è già
sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).
In questi
casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con
trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art. 112
cpv. 4 CPP).
Il
Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla
natura della cauzione codificata dall’art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito
nel 1993 dall’art. 51 e nel 1996 dall’art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso
sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese
non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in
libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello
Stato. Aveva argomentato che l’ingiustificata non comparsa dell’imputato ad una
citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata
cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto
in carcere l’imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP).
Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della
cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato
nella forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento
Considerandi
dell’imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all’applicazione di mezzi
coercitivi, in particolare al ripristino dell’arresto ai fini istruttori o ad
un’eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda il decadimento della
cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore l’1.1.1996, a parte qualche
modifica redazionale, non ha modificato l’ordinamento su cui è stato chiamato a
statuire il Tribunale federale.
5.
PI 1 non
si è presentato al dibattimento avanti la Corte delle assise correzionale di __________.
In
queste circostanze, richiamate le considerazioni di diritto esposte, si
giustifica far decadere la cauzione da lui prestata a favore della Stato, in
quanto PI 1, con il proprio comportamento, ha dimostrato la sua intenzione di
sottrarsi all’applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino
dell’arresto ai fini istruttori o ad un’eventuale espiazione della pena. Nella
fattispecie, l’ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte,
costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato
(M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449). PI 2 PI
1.
doveva e, come riconosciuto dalla Corte, poteva essere personalmente presente
al dibattimento (art. 233 cpv. 1 CPP). La presenza dell’accusato al
dibattimento rientra di per sé negli scopi e fini stessi del procedimento
penale (cfr. Pr 2001 n. 189, p. 1/49 in fine). Per questo motivo, la sua
assenza non è sopperibile dalla presenza del suo legale.
6.
Di
conseguenza l’istanza è accolta, con dichiarazione di decadenza a favore dello
Stato della cauzione fino a concorrenza di CHF 1'000.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 112 CPP e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
§ Di conseguenza
la cauzione di CHF 1'000.--, prestata da PI 1, __________, è dichiarata
decaduta a favore dello Stato.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
1 patr. da: PR 1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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