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Decisione

60.2007.95

Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato

2 aprile 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene

poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione è già

sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).

In questi

casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con

trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art. 112

cpv. 4 CPP).

Il

Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla

natura della cauzione codificata dall’art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito

nel 1993 dall’art. 51 e nel 1996 dall’art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso

sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese

non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in

libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello

Stato. Aveva argomentato che l’ingiustificata non comparsa dell’imputato ad una

citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata

cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto

in carcere l’imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP).

Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della

cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato

nella forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento

Considerandi

dell’imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all’applicazione di mezzi

coercitivi, in particolare al ripristino dell’arresto ai fini istruttori o ad

un’eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda il decadimento della

cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore l’1.1.1996, a parte qualche

modifica redazionale, non ha modificato l’ordinamento su cui è stato chiamato a

statuire il Tribunale federale.

5.

PI 1 non

si è presentato al dibattimento avanti la Corte delle assise correzionale di __________.

In

queste circostanze, richiamate le considerazioni di diritto esposte, si

giustifica far decadere la cauzione da lui prestata a favore della Stato, in

quanto PI 1, con il proprio comportamento, ha dimostrato la sua intenzione di

sottrarsi all’applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino

dell’arresto ai fini istruttori o ad un’eventuale espiazione della pena. Nella

fattispecie, l’ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte,

costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato

(M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449). PI 2 PI

1.

doveva e, come riconosciuto dalla Corte, poteva essere personalmente presente

al dibattimento (art. 233 cpv. 1 CPP). La presenza dell’accusato al

dibattimento rientra di per sé negli scopi e fini stessi del procedimento

penale (cfr. Pr 2001 n. 189, p. 1/49 in fine). Per questo motivo, la sua

assenza non è sopperibile dalla presenza del suo legale.

6.

Di

conseguenza l’istanza è accolta, con dichiarazione di decadenza a favore dello

Stato della cauzione fino a concorrenza di CHF 1'000.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 112 CPP e ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L'istanza è

accolta.

§ Di conseguenza

la cauzione di CHF 1'000.--, prestata da PI 1, __________, è dichiarata

decaduta a favore dello Stato.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedi di

diritto:

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è

ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

1 patr. da: PR 1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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