60.2007.97
Istanza di ispezione degli atti. già indagato/accusato quale istante
27 aprile 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.97
Data decisione, Autorità:
27.04.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già indagato/accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.97
Lugano
27 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/14.3.2007
presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale concluso;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera con
scritto 14.3.2007, nel quale ha specificato il modo di invio delle decisioni
richieste;
richiamato lo scritto 27.3.2007 con il
quale il procuratore pubblico comunica di non avere ulteriori osservazioni;
richiamato lo scritto 28/29.3.2007 del
patrocinatore degli PI 1, mediante il quale si rimette al giudizio di questa
Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia presentata dagli PI 1, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico di IS 1, conclusosi con un decreto di non luogo
procedere del 25.1.2006 (NLP __________) e con un decreto d’accusa sempre del
25.1.2006 (DA __________), cresciuti in giudicato.
2. Con la
presente istanza, il patrocinatore di IS 1 chiede di avere accesso all’incarto
ed eventualmente fotocopiarlo in vista di un’eventuale richiesta di revisione.
Il procuratore pubblico ed il rappresentante degli PI 1 non si sono opposti, ma
si sono rimessi al giudizio di questa Camera.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso, la richiesta di accesso agli atti è avanzata con riferimento ad
un’eventuale domanda di revisione: non ci sono inoltre elementi tali da rovesciare
la presunzione di interesse giuridico legittimo indicata dai lavori
preparatori.
6. L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, con
la possibilità di estrarre fotocopie.
7. Tassa
di giustizia e spese (contenute al minimo) sono poste a carico di chi le ha originate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta),
sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
1 patr. da: PR 2
Considerandi
2.
PI
2.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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