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Decisione

60.2007.98

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

25 ottobre 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al

patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la

preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere

quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--

per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF

3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre

parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che il qui istante postula la

rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1,

di complessivi CHF 7'458.80 [di cui CHF 6'826.50 di onorario (25 ore e 17

minuti a CHF 270.--/ora) e CHF 632.30 di spese (doc. A)];

che l’istante ritiene

giustificata la tariffa oraria di CHF 270.--/ora “(…) soprattutto perché la

maggior parte dei documenti versati agli atti è redatta in lingua inglese,

idioma usato anche per la corrispondenza tra istante e patrocinatore (…).

L’incarto completo, (…), ne fa stato. Inoltre per tutta la corrispondenza

scambiata con il cliente è stato indispensabile usare tale lingua perché

l’istante non conosce l’italiano, come provato dall’intervento dell’interprete

in tutte le fasi del procedimento. (…). L’uso della lingua inglese giustifica

l’applicazione di un onorario a tempo leggermente superiore al minimo applicato

di regola da questa Camera (Fr. 270 anziché Fr. 250)” (istanza d’indennità

14/15.3.2007, p. 3 s.);

che nel caso

in esame non si giustifica applicare la tariffa di CHF 270.--/ora, come

postulato: il fatto che gran parte del mandato sia stato svolto in inglese

giustifica se del caso un maggior dispendio orario ma non legittima una più

alta remunerazione oraria;

che viene

quindi riconosciuta una tariffa oraria di CHF 250.--/ora come da prassi di

questa Camera;

che viene quindi ammesso un

onorario, tenuto anche conto della maggior difficoltà linguistica, pari a 25

ore e 17 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 6'320.80;

che all’importo suddetto

vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 632.30, come postulato;

che non viene risarcita

l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr. decisione 29.4.2003 di

questa Camera in re N.P., inc. __________);

che ad IS 1 va pertanto rifuso,

a titolo di spese legali, l’importo di CHF 6'953.10;

che per gli

interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto

essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione

agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data

14.3.2007 della presente istanza;

che, con

riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza

sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in

vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato

inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che

quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312),

per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno

pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406 e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa

o della detenzione;

che per la

valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,

gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER

/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante chiede il risarcimento

della somma di CHF 1'048.-- in relazione alle “(…) spese di viaggio e di

soggiorno sostenute per il rientro dopo il rilascio e per la partecipazione al

Considerandi

dibattimento” (istanza di indennità 14/15.3.2007, p. 4);

che vi è evidentemente un nesso di causalità

naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del

23.2

) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa pretesa;

che si

giustifica ammettere i costi inerenti la necessaria presenza dell'istante nei

giorni 13/14.3.2006 in occasione del pubblico dibattimento per un totale di CHF

504.

--, consistenti nelle spese di pernottamento pari a CHF 80.-- (CHF

80.

--/notte), di pranzi/cene pari a CHF 54.-- (CHF 18.--/pasto per tre pasti) e

di trasferta pari a CHF 370.-- (costo del biglietto aereo __________) e i costi

per il pernottamento e il volo di ritorno dopo la scarcerazione per un totale

di CHF 286.--, consistenti nelle spese di pernottamento pari a CHF 80.-- (CHF

80.

--/notte) e di trasferta pari a CHF 206.-- (costo del biglietto aereo __________)

[art. 5 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e

agli altri rappresentanti in organi cantonali] (doc. D);

che all’istante va quindi

rifusa la somma complessiva di CHF 790.-- per danni materiali, oltre interessi

al 5% dal 14.3.2007, come postulato;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che la

determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è

necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del

pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che la

privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della

personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che secondo

dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto

morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE

/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung

der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237

s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che nella

prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della

durata della detenzione;

che questa

Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un

importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n.

126.

nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che l’allora Camera

d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere

un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione

della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari

motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

che nella

seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso

l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari

fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze

fisiche o psichiche per l'accusato;

che benché il

denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che al proposito il qui istante

postula la rifusione della somma di CHF 800.-- per la detenzione sofferta;

che, come detto, IS 1 è stato

arrestato a __________ in data 25.5.2004 (Al 18), è stato tradotto a Lugano in

data 27.5.2004 ed è poi stato scarcerato il 28.5.2004 (Al 21);

che per i 4

giorni di detenzione ingiustamente patita gli viene quindi assegnato il postulato

importo di CHF 800.-- (CHF

200.

-- /giorno), oltre interessi del 5% dal

14.3

, come richiesto;

che IS 1

chiede infine il risarcimento della nota professionale del suo patrocinatore di

fiducia dipendente dall’istanza in esame pari a CHF 1'149.50 [di cui CHF

1'000.-- (4 ore a 250.--/ora) a titolo di onorari e CHF 149.50 di spese] (doc.

C);

che, nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità, questa Camera, oltre i

suddetti parametri elaborati dal Consiglio di moderazione, tiene in particolare

in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la

stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che l’onere

lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va pertanto ammesso, tenuto

conto del solo parziale accoglimento della domanda, un importo di CHF 350.--,

comprendente onorario e spese;

che alla luce delle suddette

considerazioni, ad IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 8'893.10, di cui

CHF 6'953.10 per spese di patrocinio, CHF 790.-- per danni materiali, CHF

800.

-- per torto morale e CHF 350.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza

di indennità;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.--,

sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di

circa 1/5, per la somma di CHF 130.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

§. Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 14.3.2006 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),

rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli

artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 8'893.10, oltre interessi al 5% su CHF

8’543.10 dal 14.3.2007.

2. La

tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 130.-- (centotrenta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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