60.2008.100
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile ed accusato quale istante
6 maggio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2008.100
Data decisione, Autorità:
06.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile ed accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.100
Lugano
6 maggio 2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.2/25.3.2008
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti
penali dei procedimenti che lo hanno riguardato;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 25/26.3.2008, unitamente a sei incarti penali, rimettendosi al
giudizio di questa Camera ed evidenziando gli interessi legittimi di terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Per
gli anni dal 2004 ad oggi, il Ministero pubblico ha trasmesso diversi incarti.
L’incarto
MP __________ conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 28.6.2004
(NLP __________) in cui l’istante era querelante per il reato di minacce.
L’incarto
MP __________ conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 13.10.2004
(NLP __________) in cui l’istante era querelante per il reato di minacce.
L’incarto
MP __________ conclusosi con un decreto d’accusa del 23.8.2004 (DA __________)
per titolo di lesioni semplici a carico di __________ nel quale l’istante era
parte civile.
L’incarto
MP __________ conclusosi con un decreto d’accusa del 6.12.2004 (DA __________)
a carico del qui istante per titolo di violazione LArm.
L’incarto
penale MP __________ conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del
26.6.2006 (NLP __________) nel quale l’istante era parte civile per il reato di
lesioni gravi.
L’incarto
MP __________ conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 31.8.2006
(NLP __________) in cui l’istante era parte civile per il reato di diffamazione
e calunnia.
2. L’istante,
con scritto 28.2.2008, ha chiesto di poter ricevere copia di tutti gli atti istruttori
riguardanti le cause riferite alla sua persona dal 2004 al 2008. Tali atti gli
servirebbero per il proseguimento di un non meglio precisato procedimento penale.
Il Ministero pubblico ha trasmesso gli incarti, e con la lettera accompagnatoria
del 25/26.3.2008 si è limitato a rimettersi alla decisione di questa Camera,
evidenziando tuttavia gli interessi legittimi di terze persone.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile, ed in un
caso quale accusato) ai procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico
legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel
presente caso non ci sono a priori indicazioni per rovesciare la presunzione di
interesse giuridico legittimo per una ex parte ai diversi procedimenti.
6. L’istanza
è di principio accolta. In considerazione degli interessi legittimi di terzi indicati
nello scritto 25/26.3.2008 del Ministero pubblico, l’istante potrà esaminare
gli atti presso il Ministero pubblico, e indicare la lista di quelli che
intende far fotocopiare. Il Ministero pubblico verificherà se tra questi alcuni
possono mettere in discussione i legittimi interessi di terzi: eccettuati per
questi, gli altri potranno essere fotocopiati e consegnati all’istante. A
quest’ultimo dovranno comunque essere consegnate tutte le decisioni di non
luogo a procedere e i decreti d’accusa.
7. Data
la particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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