60.2008.102
Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante
16 maggio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.102
Data decisione, Autorità:
16.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.102
Lugano
16 maggio 2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.3.2008
presentata dalla
IS 1
patr. da: PR 2
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di
un’inchiesta conclusasi con un decreto di non luogo a procedere;
richiamate le osservazioni 3.4.2008 del
procuratore pubblico Nicola Respini, con le quali preavvisa favorevolmente la
richiesta;
ritenuto che le altri parti non hanno
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia del __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale (inc. __________) contro ignoti per titolo di lesioni gravi in relazione
alla prescrizione di un farmaco (il __________) al paziente denunciante da
parte del medico curante. Il procedimento si è concluso con un decreto di non
luogo a procedere del __________). L’istanza di promozione dell’accusa
successivamente presentata è stata respinta da questa Camera con sentenza del 3.10.2006
(inc. CRP __________).
2. La
IS 1, assicuratore RC del medico curante del denunciante, che si trova confrontata
con una richiesta di regresso da parte dell’Istituto delle assicurazioni
sociali (IAS), chiede di poter visionare gli atti del procedimento penale, onde
prendere compiutamente posizione sulla pretesa. Come esposto in entrata, il
procuratore pubblico ha dato il proprio consenso, mentre le altri parti non hanno
preso posizione.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e sorretta
da un legittimo interesse giuridico a favore della compagnia assicurativa
istante, confrontata con la richiesta di regresso dello IAS.
5. L’istanza
è accolta. L’incarto potrà essere esaminato presso il Ministero pubblico e
potranno essere estratte copie.
6. La
tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________, succursale di __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
Considerandi
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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