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Decisione

60.2008.106

Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

16 maggio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.106

Data decisione, Autorità:

16.05.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.106

Lugano

16 maggio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.3/1.4.2008

presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere copia del testo di una denuncia/querela

presentata dalla moglie nei suoi confronti;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa

Camera in data 31.3/1.4.2008, rimettendosi al prudente giudizio della stessa;

preso atto del successivo scritto 2.4.2008

del patrocinatore dell’istante con allegata la procura ed i motivi della

richiesta;

richiamate le osservazioni 15.4.2008 del

patrocinatore di PI 2, con le quali comunica di non avere obbiezione all’accoglimento

della richiesta, limitatamente al testo della denuncia;

preso atto dello scritto 21/22.4.2008 del

patrocinatore di IS 1, con il quale comunica di essere interessato solo al

testo della denuncia e non agli allegati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di una denuncia/querela sporta

in data 8.1.2008 dalla moglie nei confronti del qui istante, il Ministero

pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________), sfociato in un decreto

di non luogo a procedere del 27.2.2008 (NLP __________) intimato direttamente

al qui istante.

Considerandi

2.

Con

la presente richiesta, il patrocinatore dell’istante chiede di ricevere copia

del testo della denuncia/querela presentata contro di lui. Come esposto in

entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al prudente giudizio di questa

Camera, mentre che la moglie ha acconsentito alla trasmissione del testo della

denuncia.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/querelato)

al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse

giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nel

presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi

sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo

della ex parte. La parte denunciante/querelante ha peraltro dato il proprio

accordo.

6.

L’istanza

è accolta. Copia del testo della denuncia/querela, senza allegati, sarà trasmessa

all’istante unitamente alla presente decisione a lui destinata.

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

-).

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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