60.2008.107
Istanza di ispezione degli atti. divisione quale istante
16 maggio 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.107
Data decisione, Autorità:
16.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. divisione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.107
Lugano
16 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4.4.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 16.4.2008 del
procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che comunica il proprio nulla
osta all’accoglimento dell’istanza, adducendo alcune precisazioni;
rilevato che PI 2 e PI 3, entrambe
interpellate, non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico di diverse persone (inc. __________), sfociato in
particolare in un atto d’accusa a carico di PI 2 (ACC __________). Con scritto
10.7.2007 il procuratore pubblico ha segnalato all’ispettorato fiscale che nel
procedimento penale da lui condotto sono emerse situazioni che potrebbero
configurare un’infrazione ai doveri fiscali, senza ulteriormente fornire delle
indicazioni.
2. Ricevuta
la segnalazione, la __________ con la presente istanza chiede di poter aver
accesso all’intero incarto penale a carico diPI 3
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,(…)”. Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP). Al contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso
agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la
chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo
appare anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale
(inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione
degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio,
p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è
competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2
CPP).
5. Nel
presente caso, pur essendo in presenza di una segnalazione alquanto imprecisa,
completata dal procuratore pubblico in sede di osservazioni, è dato un
interesse giuridico legittimo ad accedere agli atti del procedimento penale,
limitatamente alla parte civile PI 3, essendo l’unica indicata (non nella
segnalazione, ma nelle osservazioni), in base al principio della proporzionalità.
6. L’istanza
è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, __________ istante
potrà accedere agli atti del procedimento, limitatamente a quelli relativi alla
parte civile PI 3.
7. Considerati
gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP,
112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
Considerandi
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster