60.2008.11
Istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante
18 febbraio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2008.11
Data decisione, Autorità:
18.02.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.11
Lugano
18 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/10.1.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione
all’accesso agli atti di un incarto penale relativo a dipendenti di __________;
richiamate le osservazioni 14.1.2008 del procuratore
pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento
della richiesta;
richiamate le osservazioni 14/15.1.2008 del
patrocinatore di PI 9, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;
richiamate le osservazioni 15/16.1.2008
presentate dal patrocinatore della PI 3, con le quali comunica il proprio
accordo all’accoglimento dell’istanza;
richiamato lo scritto 16.1.2008 del
patrocinatore di PI 12, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni
da formulare;
richiamate le osservazioni 17/18.1.2008 del
patrocinatore di PI 11, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta, chiedendo
che l’accesso agli atti dell’istanza avvenga solo dopo che la medesima facoltà
sia stata concessa anche al suo patrocinato;
richiamato lo scritto 21/23.1.2008 del
patrocinatore di PI 13, con cui si notifica come tale;
richiamate le osservazioni 22/24.1.2008 del
patrocinatore di PI 8, con cui non si oppone all’accesso agli atti, dopo quello
delle parti;
richiamato lo scritto 24/25.1.2008 del
patrocinatore di PI 10, con cui comunica di astenersi dal presentare
osservazioni;
rilevato che PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 ePI 2,
interpellati, non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale in relazione ad infrazioni
commesse in alcuni __________ ticinesi (inc. MP __________). L’inchiesta è tuttora
in corso.
2. Con
istanza 9/10.1.2008 la __________ istante chiede l’accesso agli atti
dell’inchiesta penale. Nessuno si è opposto all’istanza: alcune parti hanno
chiesto di posticipare tale facoltà dopo che l’accesso agli atti sia stato
garantito agli accusati. Altri hanno evidenziato come l’istanza non sia particolarmente
motivata.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. La __________
istante è autorità di vigilanza sulle case da gioco (art. 48 LCG): l’art. 49
LCG inoltre prevede lo scambio di informazioni tra le autorità. La __________ istante
ha certamente un interesse giuridico legittimo ad esaminare gli atti di procedimenti
penali relativi a fatti commessi all’interno o nella gestione di __________,
anche se l’istanza in quanto tale è assolutamente scarna di motivazioni.
Fatti
5. L’istanza
è pertanto di principio accolta. Ritenuta comunque la priorità doverosa nei
confronti delle parti, e non essendoci motivi preminenti d’altro genere,
Considerandi
l’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico unicamente dopo
che le parti medesime hanno goduto di detta facoltà procedurale.
6.
Visto
l’obbligo di comunicazione e di collaborazione, si prescinde dal prelievo di
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
3 patr. da: PR 1
4. PI
4
4 patr. da: PR 2
5. PI
5
5 patr. da: PR 3
6. PI
6
6 patr. da: PR 4
7. PI
7
7 patr. da: PR 5
8. PI
8
8 patr. da: PR 6
9. PI
9
9 patr. da: PR 7
10. PI
10
10 patr. da: PR 8
11. PI
11
11 patr. da: PR 9
12. PI
12
12 patr. da: PR 10
13. PI
13
patr. da: PR 11
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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