60.2008.112
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
8 settembre 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2008.112
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.112
Lugano
8 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/9.4.2008
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 31.1.2008 del giudice
della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità per
ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 15/17.4.2008 della
Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni
del Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato la pretesa per torto
morale –, 16/17.4.2008 del giudice Damiano Stefani – che ha comunicato di non
avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Camera – e 7/9.5.2008
del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier – che, con riferimento alle
spese legali, si è rimesso al giudizio di questa Camera proponendo di riconoscere,
al massimo, 12 ore e, con riferimento al torto morale, ha domandato di
respingere la pretesa –;
preso atto che, su richiesta 29.5.2008 di
questa Camera, il 30.5/2.6.2008 l’avv. PR 1 ha comunicato che la sua nota
professionale non era stata e non sarebbe stata coperta da alcuna compagnia di
assicurazione o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 21.5.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di danneggiamento ripetuto giusta
l’art. 144 cpv. 1 CP “per avere, a __________ in __________, il 28 luglio
2005, intenzionalmente danneggiato il veicolo __________ targato __________ di
proprietà di __________ scalfendone con un oggetto appuntito la fiancata destra
(danni quantificati in fr. 1'800.00 dalla parte civile); per avere, a __________
in __________, il 01 giugno 2006, intenzionalmente danneggiato il veicolo __________
targato __________ di proprietà di __________ scalfendolo in più punti (danno
quantificato in fr. 7'000.00 dalla parte civile); per avere, a __________ in __________,
il 14 luglio 2006, intenzionalmente danneggiato il veicolo __________ targato __________
di proprietà di __________ scalfendone le due fiancate (danno non quantificato
dalla parte civile)” e di abuso di impianti di telecomunicazioni giusta
l’art. 179septies CP “per avere, in località non meglio precisate nel periodo
15 aprile 2006 / 18 luglio 2006, ripetutamente abusato per malizia di un
impianto telefonico soggetto alla privativa dei telefoni per importunare __________
selezionando o inviando SMS, in almeno 25 circostanze, all’utenza mobile (__________)
in uso alla parte civile”;
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'800.-- – trentacinque
aliquote da CHF 80.--/aliquota –, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni, alla multa di CHF 800.-- ed al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese;
che,
infine, ha rinviato la parte civile al competente foro (DA __________);
che
con scritto 23/24.5.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che
con sentenza 31.1.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata
dalle imputazioni (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 14'384.60,
di cui CHF 12'384.60 per spese legali e CHF 2'000.-- per torto morale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Fatti
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 12'384.60 [di cui CHF 10'734.-- di onorario (42
ore e 55 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 776.-- di spese e CHF 874.60 di
IVA (doc. 9)];
che
il procedimento penale sarebbe stato alquanto laborioso, come attesterebbero
l’incarto predibattimentale, l’abbondante documentazione elettronica, l’esame
di un precedente procedimento che avrebbe coinvolto le parti, l’assunzione
delle prove al dibattimento, la preparazione delle domande per le parti e per i
testi, i colloqui con la cliente, lo scambio di corrispondenza con quest’ultima
e con la Pretura penale, la preparazione del dibattimento, il dibattimento e la
“coda” “(…) poiché il compito dell’avvocato non termina talvolta in
aula” (istanza 7/9.4.2008, p. 3);
che
la tariffa oraria esposta è conforme ai suddetti principi;
che
l’onorario – 42 ore e 55 minuti circa, che non viene precisato in relazione ad ogni
singola operazione – appare invece, per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale, eccessivo siccome non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;
che
il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa ed ha
sostanzialmente assistito la qui istante nella preparazione del processo e nel
dibattimento;
che
la fattispecie – reati di danneggiamento e di abuso di impianti di telecomunicazioni
– non presentava alcuna difficoltà particolare in diritto e/o in fatto: il caso
può in effetti essere considerato bagattella;
che
la circostanza che l’incarto predibattimentale fosse voluminoso non muta evidentemente
questa conclusione: la sua mole è da ricondurre sostanzialmente alla corrispondenza
elettronica tra l’istante ed il denunciante/querelante, la cui (anche solo)
rapida lettura era sufficiente per comprendere il rapporto esistente tra le
parti;
che,
per il resto, esso consisteva in undici verbali di interrogatorio (e nei loro allegati)
non particolarmente lunghi e di immediata comprensione;
che
“l’esame di un precedente procedimento che ha coinvolto le parti (doc. 5)”
(istanza 7/9.4.2008, p. 3) non concerneva, in realtà, __________ – parte civile
nel procedimento penale sfociato nel giudizio 31.1.2008 (inc. __________) –, ma
la qui istante, querelante, ed un suo ex compagno e la di lui attuale moglie,
querelati;
che
questo procedimento penale – sfociato in due decreti di accusa a carico dei
querelati per titolo di vie di fatto rispettivamente in un decreto di non luogo
a procedere non motivato per titolo di lesioni semplici, calunnia, ingiuria e
minaccia – non necessitava approfondimenti di alcun genere, per cui il suo
esame non poteva manifestamente impegnare particolarmente il legale;
che
la preparazione del dibattimento – assunzione delle prove, domande alle parti
ed ai testi, principio in dubio pro reo – richiedeva, alla luce della
semplicità della fattispecie, un ridotto dispendio di tempo: la limitata
corrispondenza con la Pretura penale in capo alle prove da assumere
rispettivamente la durata del dibattimento [ed in particolare dell’arringa di
difesa (dal verbale di dibattimento risulta infatti che la fase istruttoria è
stata chiusa alle ore 10.20 e che, dopo la replica della parte civile e la duplica
della difesa, il dibattimento – posti i quesiti – è stato sospeso alle ore
11.07)] attestano peraltro tale conclusione;
che
anche i colloqui (di persona / telefonici) con la qui istante e lo scambio di
corrispondenza con quest’ultima non esigevano intensità particolare stante la
sostanziale comprensibilità dei fatti imputati;
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che,
tutto ciò considerato, viene quindi riconosciuto un onorario pari a 15 ore a CHF
250.--/ora per complessivi CHF 3'750.--, di cui 240 minuti inerenti i colloqui
(di persona / telefonici) con la cliente, 120 minuti inerenti gli scritti, 30
minuti inerenti i colloqui telefonici con terzi, 300 minuti inerenti l’esame
degli atti e la preparazione del dibattimento e 210 minuti inerenti il
dibattimento [apertosi alle ore 9.00 e riapertosi, per la motivazione del
Considerandi
giudizio e la lettura del dispositivo, alle ore 11.45 (cfr. verbale di dibattimento
31.1
)];
che
le spese, pari a CHF 776.--, vengono riconosciute come esposte;
che
l’IVA, su CHF 4'524.--, ammonta a CHF 343.80;
che alla qui istante va rifuso, a titolo di
spese legali, l’importo di CHF 4'869.80;
che
l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto
morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un
procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei
loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
IS 1 domanda CHF 2'000.-- a titolo di torto morale, importo giustificato “(…)
tenuto conto della natura dell’accusa, la quale ha occasionato una immagine
particolarmente negativa nell’ambito di parenti e conoscenti e, soprattutto,
nell’ambito della __________, la quale, in vista di possibili provvedimenti, ha
delegato un funzionario al dibattimento” (istanza 7/9.4.2008, p. 3);
che
dagli atti emerge che la qui istante ha fatto largo uso, a scopo personale, dell’indirizzo
di posta elettronica di __________ a lei assegnato, per cui è verosimile
ritenere che l’interesse del datore di lavoro per la fattispecie sia diretta conseguenza
di questo suo agire e non del procedimento penale in quanto tale;
che
non ha inoltre presentato alcun certificato attestante una specifica sofferenza
fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente non ha
comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;
che
nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti
derivanti dal procedimento penale [pubblico dibattimento, cronaca giornalistica
(testo, quello prodotto quale doc. 8, che peraltro non indicava con il nome i
protagonisti della vicenda), ecc.];
che questa conclusione tiene conto del
resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento
penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla sentenza
31.1.2008
del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla presente
decisione;
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che
protesta le ripetibili;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv
(art. 8 TOA), tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento
del gravame;
che la redazione della domanda non
presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento
dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente
onorario, spese ed IVA;
che
a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 5'169.80, di cui CHF 4'869.80 per
spese legali e CHF 300.-- per ripetibili di questa sede;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 850.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 550.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 31.1.2008 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'169.80.
2. La
tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 550.-- (cinquecentocinquanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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