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Decisione

60.2008.112

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

8 settembre 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

di fiducia, avv. PR 1, di CHF 12'384.60 [di cui CHF 10'734.-- di onorario (42

ore e 55 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 776.-- di spese e CHF 874.60 di

IVA (doc. 9)];

che

il procedimento penale sarebbe stato alquanto laborioso, come attesterebbero

l’incarto predibattimentale, l’abbondante documentazione elettronica, l’esame

di un precedente procedimento che avrebbe coinvolto le parti, l’assunzione

delle prove al dibattimento, la preparazione delle domande per le parti e per i

testi, i colloqui con la cliente, lo scambio di corrispondenza con quest’ultima

e con la Pretura penale, la preparazione del dibattimento, il dibattimento e la

“coda” “(…) poiché il compito dell’avvocato non termina talvolta in

aula” (istanza 7/9.4.2008, p. 3);

che

la tariffa oraria esposta è conforme ai suddetti principi;

che

l’onorario – 42 ore e 55 minuti circa, che non viene precisato in relazione ad ogni

singola operazione – appare invece, per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale, eccessivo siccome non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;

che

il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa ed ha

sostanzialmente assistito la qui istante nella preparazione del processo e nel

dibattimento;

che

la fattispecie – reati di danneggiamento e di abuso di impianti di telecomunicazioni

– non presentava alcuna difficoltà particolare in diritto e/o in fatto: il caso

può in effetti essere considerato bagattella;

che

la circostanza che l’incarto predibattimentale fosse voluminoso non muta evidentemente

questa conclusione: la sua mole è da ricondurre sostanzialmente alla corrispondenza

elettronica tra l’istante ed il denunciante/querelante, la cui (anche solo)

rapida lettura era sufficiente per comprendere il rapporto esistente tra le

parti;

che,

per il resto, esso consisteva in undici verbali di interrogatorio (e nei loro allegati)

non particolarmente lunghi e di immediata comprensione;

che

“l’esame di un precedente procedimento che ha coinvolto le parti (doc. 5)”

(istanza 7/9.4.2008, p. 3) non concerneva, in realtà, __________ – parte civile

nel procedimento penale sfociato nel giudizio 31.1.2008 (inc. __________) –, ma

la qui istante, querelante, ed un suo ex compagno e la di lui attuale moglie,

querelati;

che

questo procedimento penale – sfociato in due decreti di accusa a carico dei

querelati per titolo di vie di fatto rispettivamente in un decreto di non luogo

a procedere non motivato per titolo di lesioni semplici, calunnia, ingiuria e

minaccia – non necessitava approfondimenti di alcun genere, per cui il suo

esame non poteva manifestamente impegnare particolarmente il legale;

che

la preparazione del dibattimento – assunzione delle prove, domande alle parti

ed ai testi, principio in dubio pro reo – richiedeva, alla luce della

semplicità della fattispecie, un ridotto dispendio di tempo: la limitata

corrispondenza con la Pretura penale in capo alle prove da assumere

rispettivamente la durata del dibattimento [ed in particolare dell’arringa di

difesa (dal verbale di dibattimento risulta infatti che la fase istruttoria è

stata chiusa alle ore 10.20 e che, dopo la replica della parte civile e la duplica

della difesa, il dibattimento – posti i quesiti – è stato sospeso alle ore

11.07)] attestano peraltro tale conclusione;

che

anche i colloqui (di persona / telefonici) con la qui istante e lo scambio di

corrispondenza con quest’ultima non esigevano intensità particolare stante la

sostanziale comprensibilità dei fatti imputati;

che

determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che,

tutto ciò considerato, viene quindi riconosciuto un onorario pari a 15 ore a CHF

250.--/ora per complessivi CHF 3'750.--, di cui 240 minuti inerenti i colloqui

(di persona / telefonici) con la cliente, 120 minuti inerenti gli scritti, 30

minuti inerenti i colloqui telefonici con terzi, 300 minuti inerenti l’esame

degli atti e la preparazione del dibattimento e 210 minuti inerenti il

dibattimento [apertosi alle ore 9.00 e riapertosi, per la motivazione del

Considerandi

giudizio e la lettura del dispositivo, alle ore 11.45 (cfr. verbale di dibattimento

31.1

)];

che

le spese, pari a CHF 776.--, vengono riconosciute come esposte;

che

l’IVA, su CHF 4'524.--, ammonta a CHF 343.80;

che alla qui istante va rifuso, a titolo di

spese legali, l’importo di CHF 4'869.80;

che

l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al

danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se

prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice

fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave

violazione della sua personalità;

che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto

morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un

procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei

loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

IS 1 domanda CHF 2'000.-- a titolo di torto morale, importo giustificato “(…)

tenuto conto della natura dell’accusa, la quale ha occasionato una immagine

particolarmente negativa nell’ambito di parenti e conoscenti e, soprattutto,

nell’ambito della __________, la quale, in vista di possibili provvedimenti, ha

delegato un funzionario al dibattimento” (istanza 7/9.4.2008, p. 3);

che

dagli atti emerge che la qui istante ha fatto largo uso, a scopo personale, dell’indirizzo

di posta elettronica di __________ a lei assegnato, per cui è verosimile

ritenere che l’interesse del datore di lavoro per la fattispecie sia diretta conseguenza

di questo suo agire e non del procedimento penale in quanto tale;

che

non ha inoltre presentato alcun certificato attestante una specifica sofferenza

fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente non ha

comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;

che

nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti

derivanti dal procedimento penale [pubblico dibattimento, cronaca giornalistica

(testo, quello prodotto quale doc. 8, che peraltro non indicava con il nome i

protagonisti della vicenda), ecc.];

che questa conclusione tiene conto del

resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento

penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla sentenza

31.1.2008

del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla presente

decisione;

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che

protesta le ripetibili;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv

(art. 8 TOA), tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento

del gravame;

che la redazione della domanda non

presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento

dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente

onorario, spese ed IVA;

che

a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 5'169.80, di cui CHF 4'869.80 per

spese legali e CHF 300.-- per ripetibili di questa sede;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 850.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 550.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 31.1.2008 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'169.80.

2. La

tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 550.-- (cinquecentocinquanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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