Lexipedia

Decisione

60.2008.115

Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

19 maggio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.115

Data decisione, Autorità:

19.05.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.115

Lugano

19 maggio

2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25.3/9.4.2008

presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia delle decisioni emanate a

suo carico in ambito penale;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Camera in data 4/9.4.2008, preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A carico dell’istante il Ministero

pubblico ha aperto diversi procedimenti nel frattempo sfociati in diversi

decreti d’accusa: DAC __________, DAP __________, DAP __________ e DA __________.

Considerandi

2.

Con

la presente istanza, l’istante chiede di poter ottenere copia delle decisioni emanate

a suo carico, in relazione a quanto richiesto dall’Ufficio naturalizzazioni di __________.

Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente

la richiesta.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) ai procedimenti

nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27

CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico

legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p.

19).

5.

Pertanto

la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi sono elementi

per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.

6.

L’istanza

è accolta. Copia dei decreti d’accusa saranno allegati alla presente decisione

destinata all’istante.

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster