60.2008.115
Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante
19 maggio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2008.115
Data decisione, Autorità:
19.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.115
Lugano
19 maggio
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.3/9.4.2008
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia delle decisioni emanate a
suo carico in ambito penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Camera in data 4/9.4.2008, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico dell’istante il Ministero
pubblico ha aperto diversi procedimenti nel frattempo sfociati in diversi
decreti d’accusa: DAC __________, DAP __________, DAP __________ e DA __________.
Considerandi
2.
Con
la presente istanza, l’istante chiede di poter ottenere copia delle decisioni emanate
a suo carico, in relazione a quanto richiesto dall’Ufficio naturalizzazioni di __________.
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente
la richiesta.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) ai procedimenti
nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico
legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p.
19).
5.
Pertanto
la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi sono elementi
per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.
6.
L’istanza
è accolta. Copia dei decreti d’accusa saranno allegati alla presente decisione
destinata all’istante.
7.
La
tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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