60.2008.12
Istanza di ispezione degli atti. divisione quale istante
18 febbraio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.12
Data decisione, Autorità:
18.02.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. divisione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.12
Lugano
18 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/10.1.2008
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (MP __________)
conclusosi con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________).
2. La __________
ha conferito all’__________ un mandato di una verifica familiare nei confronti
del nucleo famigliare di __________, avendo PI 2 chiesto l’affidamento della
figlia __________.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, l’Ufficio istante ha certamente un interesse giuridico
legittimo, ritenuto il mandato ricevuto dalla __________ e lo scopo della
procedura.
.
5. L’istanza
è accolta. L’incarto potrà essere esaminato presso il Ministero pubblico, senza
però estrarre copie.
6. Considerato
lo scopo e le funzioni dell’Ufficio istante, si prescinde dalla tassa di giustizia
e dalle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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