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Decisione

60.2008.121

Istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante

16 maggio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

di accusa del 31.10.2002 (__________) per ripetuta minaccia, lesioni colpose

gravi e omissione di soccorso.

2. Con

la presente richiesta, il Dipartimento istante, confrontato con una richiesta

di indennizzo e di riparazione morale in relazione ai fatti del 21.5.2001,

chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito.

Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si rimette al giudizio di

questa Camera, mentre che PI 2 ha dato il proprio consenso alla trasmissione

degli atti.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

Considerandi

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso è pacifico l’interesse giuridico legittimo a favore del

Dipartimento istante, confrontato con una richiesta di indennizzo in base agli

art. 11 e ss. LAV: si tratta di un ambito di applicazione di norme

sostanzialmente penali, pur prevedendo anche carattere civile.

5.

L’istanza

è accolta. L’incarto sarà trasmesso direttamente in allegato alla copia della

presente decisione destinata al Dipartimento istante.

6.

Data

la natura dell’istante e il motivo della richiesta, non si prelevano tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e gli art. 11 ss. LAV ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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