60.2008.121
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante
16 maggio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.121
Data decisione, Autorità:
16.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.121
Lugano
16 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.3/15.4.2008
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’acceso agli atti di un
procedimento penale in relazione ad una richiesta di indennizzo e riparazione
morale da parte di una vittima ai sensi della LAV;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Camera in data 15/16.4.2008, rimettendosi al prudente giudizio della stessa;
ritenuto che allegata alla richiesta vi è
lo scritto del patrocinatore di PI 2 del 14.3.2008 che autorizza il richiamo
dell’incarto;
considerato che trattandosi di una
procedura di indennizzo giusta la LAV, non è il caso di interpellare altri;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ per
titolo di lesioni gravi, omissione di soccorso, esposizione a pericolo della
vita altrui e coazione, per fatti avvenuti il 21.5.2001 ai danni della moglie,
qui istante (inc. MP __________). Il procedimento si è concluso con un decreto
Fatti
di accusa del 31.10.2002 (__________) per ripetuta minaccia, lesioni colpose
gravi e omissione di soccorso.
2. Con
la presente richiesta, il Dipartimento istante, confrontato con una richiesta
di indennizzo e di riparazione morale in relazione ai fatti del 21.5.2001,
chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito.
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si rimette al giudizio di
questa Camera, mentre che PI 2 ha dato il proprio consenso alla trasmissione
degli atti.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
Considerandi
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso è pacifico l’interesse giuridico legittimo a favore del
Dipartimento istante, confrontato con una richiesta di indennizzo in base agli
art. 11 e ss. LAV: si tratta di un ambito di applicazione di norme
sostanzialmente penali, pur prevedendo anche carattere civile.
5.
L’istanza
è accolta. L’incarto sarà trasmesso direttamente in allegato alla copia della
presente decisione destinata al Dipartimento istante.
6.
Data
la natura dell’istante e il motivo della richiesta, non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e gli art. 11 ss. LAV ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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