60.2008.126
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. successione nel diritto. riduzione/esclusione del danno. regresso. spese legali. torto morale
6 ottobre 2008Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2008.126
Data decisione, Autorità:
06.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. successione nel diritto. riduzione/esclusione del danno. regresso. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
REGRESSO
SUCCESSIONE NEL DIRITTO
art. 317 CPP-TI
art. 319a CPP-TI
art. 321 CPP-TI
art. 322 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.126
Lugano
6 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/21.4.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 3.10.2007
del presidente della Corte delle assise correzionali di __________ Mauro
Ermani (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 14/16.5.2008 della
Divisione della giustizia, che si rimette, in generale, alle osservazioni che
presenterà il Ministero pubblico, esponendo parimenti alcune considerazioni
sulla richiesta di risarcimento delle spese legali e delle ripetibili;
richiamate altresì le osservazioni
20.5.2008 del procuratore pubblico Mario Branda, che conclude per la reiezione
del gravame, e in via subordinata per la riduzione sostanziale della pretesa
d’indennità;
rilevato che il giudice della Corte delle
assise correzionali di __________, interpellato, non ha presentato
osservazioni;
rilevato inoltre che, su richiesta di
questa Camera, con scritto 12/15.9.2008 l’avv. Goran Mazzucchelli ha prodotto
copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata il
24.1.2008 da IS 1 e certificata dall’autorità comunale di __________,
attestante che egli è l’unico erede legittimo di __________ __________ (doc.
10);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 13.11.2002 il procuratore pubblico ha, tra l’altro, posto dinanzi alla
Corte delle assise correzionali di __________ __________ __________ – detenuto
in carcere preventivo dal 26.11.2001 al 7.2.2002 – siccome prevenuto colpevole
di rapina "per avere, a __________, __________, __________,
__________ __________, __________, tra l’inizio del mese di ottobre 2001 e l’8
novembre dello stesso anno, in correità con __________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________ e, parzialmente, __________ __________
__________ __________, fornendo informazioni e assistenza in conformità al
ruolo attribuitogli nell’ambito di un piano delittuoso che prevedeva una ripartizione
paritaria del bottino, partecipato alla commissione di un furto ai danni della
stazione di servizio __________, __________, in occasione del quale gli autori
materiali hanno usato violenza, rispettivamente minacciato di un pericolo imminente
alla vita o all’integrità corporale terze persone;
rapina
poi effettivamente eseguita la sera dell’8 novembre 2001 quando verso le ore
20.00, momento della chiusura dell’esercizio, due individui con il volto parzialmente
coperto intercettavano il gerente della stazione di servizio che rientrava a
piedi al proprio domicilio poco distante, obbligandolo sotto la minaccia di una
pistola a farli entrare in casa e consegnare loro il denaro che aveva in tasca,
costringendolo in seguito, sempre sotto la minaccia della pistola, a ritornare
con loro al negozio dove si facevano rimettere altro denaro per un importo complessivo
di Lit. 19'335'000 e frs. 11'617.--,
ritenuto
che uno dei due rapinatori aveva inoltre immobilizzato afferrando loro la testa
con le braccia, la zia e la madre del gerente venutesi a trovare sul luogo del
reato, dileguandosi in seguito con la refurtiva; (…)", e meglio come descritto nell’atto di accusa
13.11.2002 (ACC __________);
che
con giudizio 3.10.2007 la Corte delle assise correzionali di __________ ha
prosciolto __________ __________ dalla surriferita imputazione ["(…). Questo Presidente ha accertato i fatti così come
descritto nell’atto di accusa, ad eccezione di tutti i riferimenti a __________
che è stato assolto perché posto al beneficio del dubbio, quantomeno
sull’aspetto soggettivo"
(decisione 3.10.2007, p. 8, inc. __________)];
che
__________ __________ è deceduto a __________ il __________ (doc. 1.b annesso
all’istanza 18/21.4.2008);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cvp. 1 CP – IS 1, in qualità di erede unico di ┼__________ – chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
47'789.70, oltre interessi, di cui CHF 32'989.70 per spese di difesa e CHF
14'800.-- per torto morale;
che
IS 1, essendo l’unico erede legittimo di ┼__________ [cfr. scritto 12/15.9.2008 dell’avv. __________ __________
e copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ivi annessa (doc.
10)], è legittimato all’inoltro della presente istanza in applicazione dell’art.
321 CPP (secondo cui in caso di morte dell’avente diritto, l’azione passa ai
suoi eredi);
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che
il procuratore pubblico invoca l’applicazione dell’art. 319a CPP (secondo cui,
in particolare, l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave
esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto);
che
il magistrato inquirente rileva in particolare che "(…) __________ è stato assolto poiché posto al beneficio del dubbio quantomeno
sull’aspetto soggettivo (…), in parole povere, ha “partecipato” ma non sapeva
che gli altri stavano organizzando ed eseguendo una rapina", e che "nel corso dell’istruttoria __________ (…)
aveva ripetutamente mentito aggravando i sospetti sul suo conto", esponendo le sue dichiarazioni (cfr. osservazioni PP 20.5.2008, p. 2 e 3);
che
sostiene altresì che "(…).
Le menzogne e (l’)ambiguità di __________ hanno pacificamente
contribuito al mantenimento della sua carcerazione e al suo successivo rinvio a
giudizio: in questo senso ben si può parlare di una (con)colpa grave
dell’accusato poi prosciolto" (osservazioni PP 20.5.2008, p. 3);
che
le norme indicate concretizzano l’art. 44 CO, che permette al giudice di escludere
o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o
se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a
cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione
dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la
sua incarcerazione oppure ha intralciato lo svolgimento della procedura (G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 1559;
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che
il rifiuto o la riduzione dell’indennità
sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato
l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un
comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una
regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli
(decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che
il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti
illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti
e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto
federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per
determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione
dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che
in particolare secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’imputato può
fare uso del suo diritto di non rispondere e può anche contestare il reato; la
semplice negazione di un’accusa mossa nei suoi confronti è da equiparare al
diritto di non rispondere;
che
una colpa processuale in questo senso può essergli rimproverata nell’ipotesi in
cui egli, mediante deposizioni manifestamente contrarie al vero oppure ripetutamente
contraddittorie, mette su una falsa pista le autorità inquirenti costringendole
ad aprire procedimenti inutili oppure inducendole a svolgere delle indagini
superflue contribuendo in tal modo a prolungare il procedimento o a renderlo
più difficoltoso (decisione TF 6B_300/2007 del 13.11.2007 consid. 3 e
riferimenti);
che
dalla lettura dei verbali d’interrogatorio di polizia e dinanzi al Ministero
pubblico non appare che a __________ possa essere addossata una colpa
processuale ai sensi della suddetta giurisprudenza, nonostante egli abbia
modificato rispettivamente corretto in un secondo tempo alcune sue
dichiarazioni, a volte anche poco lineari;
che
non s’intravede nemmeno che egli, mediante il suo comportamento, abbia concretamente
contribuito a prolungare, rispettivamente a rendere più difficoltoso il procedimento;
che
al riguardo va rilevato egli è stato posto in libertà a seguito della sua istanza
31.1/1.2.2001 presentata al giudice dell’istruzione e dell’arresto, preavvisata
negativamente dal procuratore pubblico (decisione Giar 6.2.2002, inc. __________,
AI 3.4);
che
durante il pubblico dibattimento il presidente della Corte delle assise correzionali
di __________ ha pure dato atto della violazione del principio di celerità
(verbale del dibattimento 2/3.10.2007, p. 2, inc. __________);
che
nemmeno le argomentazioni del procuratore pubblico secondo cui __________ era
stato arrestato in compagnia di __________ __________ __________ __________ [(condannato,
in contumacia, ad una pena detentiva di tredici mesi, computato il carcere
preventivo sofferto, siccome ritenuto autore colpevole di atti preparatori
punibili di rapina "(…) per avere preso concrete disposizioni
tecniche ed organizzative per la commissione della rapina avvenuta l’8 novembre
2001 a __________ presso la stazione di servizio __________, e meglio come descritto
nell’atto di accusa (…)" 13.11.2002 (__________) (decisione
3.10.2007, p. 10, inc. __________)], che avrebbe intrattenuto dei rapporti con
gli autori anche successivamente alla rapina e che le sue menzogne e l’ambiguità
avrebbero contribuito al mantenimento della sua carcerazione e al suo rinvio a
giudizio, – sempre alla luce della surriferita giurisprudenza – possono essere
considerati elementi sufficienti per ritenere che sia data una (con)colpa grave
dell’accusato;
che
in caso contrario equivarrebbe a lasciar intendere che sia colpevole del reato
di rapina [reato che non ha potuto essergli imputato essendo "(…) stato assolto perché posto al beneficio del
dubbio, quantomeno sull’aspetto soggettivo" (decisione 3.10.2007, p. 8, inc. __________)], ciò che nondimeno è contrario agli art.
32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU;
che,
in queste circostanze, non si giustifica negare all’unico erede di __________
il diritto all’indennità giusta gli art. 317 ss. CPP: si deve di conseguenza
entrare nel merito delle singole richieste;
che
a giudizio del procuratore pubblico occorre pure "(…) considerare
l’azione di regresso dello Stato a carico del coimputato __________ __________
che ha chiamato in causa __________ (cfr. per es. DZ 10.1.2002 – AI 12.2
allegato 9)" (osservazioni PP 20.5.2008, p. 3);
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il
coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte
l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o
negligenza grave;
che
nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale a
carico di ┼__________, come si evince dagli atti, non apparendo
del tutto ingiustificato;
che
pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore
e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell’esito del procedimento;
che in altre parole
l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione dell’importo di CHF 31'109.70 per le spese
legali (comprensive di esborsi), di cui CHF 28'200.-- a titolo di onorario (94
ore a CHF 300.--/ora), CHF 650.10 (recte: CHF 717.10) per spese di cancelleria
e CHF 2'192.60 di IVA (istanza 18/21.4.2008, p. 4 ss., e doc. 1.f e 1.h ivi
annessi);
che
il 27.11.2001 ┼__________, dinanzi all’allora giudice
dell’istruzione e dell’arresto, ha designato l’avv. PR 1 quale suo difensore di
fiducia (AI 1.3);
che
l’avv. PR 1 ritiene che nel caso in esame sarebbe giustificato il riconoscimento
di una tariffa oraria di CHF 300.-- [fatta eccezione per la stesura della
presente istanza, per la quale a sua mente tornerebbe applicabile il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19.12.2007, entrato in
vigore l’1.1.2008, ove è prevista una tariffa oraria di CHF 280.--, di cui si
dirà in seguito];
che
egli, dopo aver descritto brevemente lo svolgimento del procedimento penale, –
con riferimento alla rifusione delle spese di patrocinio – ha suddiviso il suo
intervento difensivo in tre fasi;
che
per quanto concerne la prima fase [dal giorno del suo arresto (avvenuto il 26.11.2001)
fino alla fine del mese di febbraio 2002] sostiene che la stessa sarebbe "(…) stata estremamente impegnativa", avendo "(…) dovuto
approfondire la questione dal punto di vista fattuale e degli indizi a carico.
In secondo luogo, vi è stata una significativa attività di assistenza
processuale in sede di interrogatori, con preparazione degli stessi e visite al
PCT. In terzo luogo, vi è stato anche un versante riconducibile al precario
stato di salute di __________ __________, con raccolta di documentazione,
colloqui medici (…). Questa attività tesa alla raccolta di riscontri sullo
stato di salute è stata funzionale alla difesa, con particolare riferimento
alla situazione di detenzione preventiva. Di ciò ne dà atto anche il GIAR nella
sua decisione, ove richiama il tema delle condizioni di salute di __________ __________.
Da ultimo, va segnalata l’attività del patrocinatore in relazione alla richiesta
di messa in libertà provvisoria, con svariati colloqui sia con il cliente, sia
con la signora __________ (sua compagna all’epoca dei fatti) per raccogliere
l’importo necessario a titolo di cauzione e delineare gli oneri che avrebbero
controbilanciato il rischio di fuga e di non presenza al pubblico dibattimento.
Tutta questa fase, della durata di circa tre mesi, ha determinato uno stipendio
orario di circa 46 ore" (istanza 18/21.4.2008, p. 4);
che
la seconda fase (marzo 2002 - settembre 2006), pari a circa 19 ore, l’ha
definita come meno impegnativa; essa si riferisce "(...) alla fase finale dell’istruzione formale del Procuratore Pubblico,
con esami di verbali di correi/testi, del rapporto di polizia, dell’atto
d’accusa", adducendo di aver allestito un rapporto
preliminare per il suo assistito (prodotto in busta sigillata quale doc. G alla
sola attenzione di questa Camera con il vincolo del segreto professionale) (istanza
18/21.4.2008, p. 4 e 5);
che
precisa al proposito che "(…), occorre considerare la particolare
situazione processuale, con un cliente all’estero e con rischio di carcerazione
/ arresto, se del caso in aula, come dimostra peraltro la richiesta formulata
al pubblico dibattimento dal Procuratore Pubblico di condanna alla pena
detentiva di due anni e otto mesi di cui la metà da espiare (aggiungasi che nel
2002/ 2003 l’introduzione della condizionale parziale non era nemmeno
all’orizzonte, o comunque l’orizzonte appariva semmai molto lontano)", che "a fronte di questa spinosa situazione processuale
vi era il cliente che asseriva di essere vittima di un’ingiustizia", che "tutto
ciò ha richiesto un’analisi critica dei rischi processuali, segnatamente allo
scopo di delineare il “worst case”", che "ne è sortito un
documento, denominato “rapporto preliminare”, (…)" e che "questo
documento è ovviamente risultato utile in sede di preparazione del processo,
poiché ha evidentemente permesso di ridurre o contenere il dispendio in questa
fase" (istanza
18/21.4.2008, p. 5);
che
l’ultima fase del suo patrocinio (novembre 2006-ottobre 2007) di poco meno di
29 ore "(…) coincide con il primo concreto
aggiornamento del pubblico dibattimento (che avrebbe dovuto essere celebrato
nel dicembre 2006) e nell’elaborazione finale della strategia difensiva con
messa a punto dell’impostazione fattuale e giuridica", e che "il processo era di natura indiziaria, con
conseguente necessità di minuziosa analisi degli atti di inchiesta, in particolare
dei verbali d’interrogatorio, e diversi colloqui / riunioni con il cliente. (…)" (istanza 18/21.4.2008, p. 5);
che
il procedimento in esame ha indubbiamente richiesto alla difesa degli oneri non
indifferenti e un impegno significativo da parte dell’avv. PR 1, il quale in
talune occasioni è stato pure affiancato oppure sostituito dall’avv. __________
__________ [si ricorda al proposito che nel caso in cui un accusato conferisce
il proprio mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di
avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per
un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat
an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,
p. 106)];
che ciò emerge, oltre dalle giustificazioni apportate
dall’avv. PR 1, anche da
un’attenta lettura degli atti, segnatamente con riferimento alla gravità
delle accuse mosse nei confronti del suo assistito, alla circostanza che si è
trattato di un procedimento indiziario (il qui istante si è sempre professato
innocente) e alla preparazione al pubblico dibattimento;
che
la complessità fattuale, e in parte anche giuridica, della fattispecie e
l’impegno profuso dal patrocinatore sono comprovati pure dal "rapporto preliminare"
prodotto in busta sigillata a questa Camera (doc. 1.g);
che
a giudizio di questa Camera si giustifica ammettere la tariffa oraria di CHF
300.-- trattandosi di un caso complesso riguardo alle prestazioni antecedenti
al 2008;
che
ricordato che determinante non
è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto, quanto semmai quello
medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,
nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (cfr. REP. 1998 n. 126
nota 4), il dispendio orario esposto nel dettaglio delle prestazioni fornite
(doc. 1.f) viene confermato, essendo conforme ai principi suesposti, eccetto
che per quanto concerne le prestazioni riguardanti i colloqui con i clienti e
alla preparazione per il processo, che appaiono eccessive e vengono decurtate
di 4 ore;
che
viene quindi ammesso un onorario pari a 90 ore a
CHF
300.--/ora, per complessivi CHF 27'000.--;
che
le spese sono ammesse in CHF 717.10, come indicato nel dettaglio delle prestazioni
legali, e nella presente istanza a p. 5/6 (ndr: verosimilmente, per una semplice
svista, nei calcoli è stato riportato l’importo di CHF 650.10);
che
l’IVA non viene risarcita, ┼__________ all’epoca del mandato avendo avuto
domicilio all’estero (cfr. decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I.,
inc. __________), come peraltro rettamente rilevato dalla Divisione della
giustizia nelle sue osservazioni 14/16.5.2008;
che
a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 27'717.10
(di cui CHF 27'000.-- di onorario e CHF 717.10), oltre interessi al 5% dal
18.4.2008, come postulato;
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende,
come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa
nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa
non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
117 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale deve essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE
/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung
der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237
s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione
della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisione TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale,
sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002
in re S. R., inc. __________);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
al proposito l’istante chiede che gli venga riconosciuto un risarcimento di CHF
14'800.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 7.2.2002, per i
74 giorni di carcere preventivo sofferto;
che
┼__________ __________ è stato arrestato il 26.11.2001, a __________,
alle ore 18:00, con l’accusa di complicità in rapina (rapporto
d’arresto 27.11.2001, p. 1, AI 1.1);
che
il giorno successivo l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori
ha confermato il provvedimento per l’esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e
bisogni dell’istruzione) (AI 1.3);
che
è stato scarcerato il 7.2.2002 (AI 1.6);
che
è pertanto stato privato della libertà personale per settantaquattro giorni;
che
– applicando al caso concreto la propria prassi in materia e in difetto di
elementi che giustificano una diminuzione della postulata somma, con
riferimento ai criteri menzionati in precedenza – per i settantaquattro giorni
di detenzione preventiva ingiustamente sofferta va riconosciuto l’importo di CHF
14'800.-- (CHF 200.--/giorno, come da prassi di questa Camera per detenzioni
fino a due/tre mesi; cfr., al proposito, anche decisione TF 6B_194/2008
dell’11.8.2008, consid. 5), oltre interessi al 5% da 7.2.2002, come postulato;
che
l’istante postula infine la rifusione dell’importo di CHF 1'880.-- per
ripetibili di questa sede, di cui CHF 1'680.-- a titolo di onorario (6 ore a
CHF 280.--/ora) in applicazione dell’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per
Fatti
i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili del 19.12.2007, entrato in vigore l’1.1.2008, CHF 67.20 di
spese (calcolate forfetariamente in base all’art. 6 del predetto Regolamento) e
l’IVA pari a CHF 132.80;
che
va al proposito osservato che il suddetto regolamento ha subito una modifica il
18.3.2008 mediante l’introduzione dell’art. 16 cpv. 2, secondo cui "Per i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore
del regolamento, le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente" (BU 13/2008);
che
di conseguenza la richiesta dell’istante di applicare per le ripetibili una
tariffa oraria (omnicomprensiva) pari a CHF 280.-- non può essere accolta;
che
viene applicata la tariffa oraria di CHF 250.--/ora, come da prassi di questa
Camera, a cui sono aggiunte le spese (senza IVA, IS 1 avendo domicilio
all’estero);
che
nella commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti
dall’istanza di indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal
Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di
patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento
Considerandi
del gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari e l’onere lavorativo può del resto essere
considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva già la
fattispecie;
che
considerato infine il parziale accoglimento della domanda, a giudizio di questa
Camera appare congruo riconoscere un onorario di CHF 1'250.--, oltre CHF 67.20
di spese, per complessivi CHF 1'317.20 (IVA esente);
che,
richiamato l’art. 321 CPP e ritenute
le suddette considerazioni, l’indennità
dovuta a IS 1 ammonta a CHF 43'834.30, di cui CHF 27'717.10 per spese di
patrocinio oltre interessi al 5% dal 18.4.2008, CHF 14'800.-- per torto morale
oltre interessi al 5% dal 7.2.2002 e infine CHF 1'317.20 per ripetibili
dipendenti dal presente procedimento;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 1’800.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1’900.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 200.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
alla sentenza 3.10.2007 del presidente della Corte delle assise correzionali di
Mendrisio Mauro Ermani (inc. __________) rifonderà a IS 1, __________, ____________________,
a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 43'834.30, oltre interessi al 5% dal 7.2.2002 su CHF 14'800.-- e dal 18.4.2008 su CHF 27'717.10.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'800.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1’900.-- (millenovecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 200.-- (duecento).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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