60.2008.127
Istanza di ispezione degli atti. tribunale quale istante
19 maggio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.127
Data decisione, Autorità:
19.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. tribunale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.127
Lugano
19 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/21.4.2008
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
amministrativa degli atti di un procedimento penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 18/21.4.2008, indicando di non intravedere motivi per opporsi al
richiamo;
richiamate le osservazioni 29/30.4.2008
presentate dal rappresentante legale di PI 2, mediante le quali chiede di
accogliere l’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. __________)
sfociato in un decreto d’accusa in data 7.12.2004 (__________) cresciuto in
giudicato.
2. Il
Consiglio di Stato del Canton Ticino, con decisione del 18.2.2008, ha revocato ad
PI 2 l’autorizzazione ad esercitare l’attività di fiduciario in base alla
relativa legge cantonale (LFid).
Contro
tale decisione egli è insorto presso il Tribunale cantonale amministrativo
(inc. __________): per l’esame del gravame, il Tribunale cantonale
amministrativo richiama l’incarto penale surriferito. Come esposto in entrata,
al richiamo non si oppongono né il procuratore pubblico né PI 2.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. È
pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, in considerazione del
fatto che il procedimento penale e la procedura amministrativa riguardano i
medesimi fatti. Inoltre, l’art. 18 cpv. 5 LFid in fine prevede la collaborazione
delle autorità penali con quelle amministrative. Nel presente caso vi è pure
l’accordo del fiduciario ricorrente.
Fatti
5. L’istanza
è accolta. Gli atti saranno trasmessi direttamente da questa Camera al Tribunale
Considerandi
cantonale amministrativo.
6.
In
considerazione del motivo del richiamo, si rinuncia alla tassa di giustizia ed
alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, gli art. 1 ss. LFid ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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