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Decisione

60.2008.133

Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

16 maggio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.133

Data decisione, Autorità:

16.05.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.133

Lugano

16 maggio

2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23.4.2008

presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a

suo carico nel frattempo cresciuto in giudicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A carico dell’istante il Ministero pubblico

aveva aperto un procedimento penale (inc. __________ __________) conclusosi con

un decreto d’accusa del 3.2.1998 (____________________) cresciuto in giudicato.

Considerandi

2.

Con

la presente istanza, in relazione alla procedura di naturalizzazione, l’istante

chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) al procedimento

nel frattempo terminato, ella deve seguire la procedura prevista dall’art. 27

CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse

giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nel

presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi

sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo

della ex parte.

6.

L’istanza

è accolta. Copia del decreto d’accusa sarà allegata alla decisione inviata

all’istante.

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

- -

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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