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Decisione

60.2008.135

Istanza di indennità per ingiusta carcerazione. spese legali. danno materiale. torto morale

29 settembre 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori non aiutano ad interpretare ulteriormente il termine

prosciolto dell’art. 317 CPP, segnatamente a sapere se valga solo in caso di

totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella

fattispecie in esame;

che

questa Camera ritiene di principio che un’indennità giusta l’art. 317 CPP sia

possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell’accusato;

che

infatti in una precedente decisione questa Camera ha stabilito che l’art. 317

CPP non poteva essere applicato in presenza di due imputazioni riferite al

medesimo fatto o complesso di fatti, se almeno una delle accuse era stata accertata

ed aveva portato alla condanna (cfr. decisione 1.10.2002, inc. CRP 60.2000.143);

che

nel caso in esame, tuttavia, vista la diversa gravità delle accuse (tra quelle

da cui è stato prosciolto e quelle per le quali è stato condannato), la leggera

colpa riconosciuta all’istante [“Per IS 1, dopo aver valutato la valenza

oggettiva dei gesti sessuali compiuti con la ragazza, la Corte ha considerato

che si è trattato della caduta di un attimo nel contesto di una vita

irreprensibile, interamente dedicata al lavoro ed alla famiglia. Pertanto, pur

se i gesti commessi non possono essere banalizzati, la Corte, rilevato anche il

pentimento da lui mostrato in aula, ha considerato lieve la colpa di IS 1 e,

pertanto, ha ritenuto adeguata la pena di 90 aliquote giornaliere”

(sentenza 23.4.2007, p. 118, inc. __________)] e soprattutto la manifesta

sproporzione tra la lunga carcerazione sofferta e la pena inflitta, all’istante

deve essere comunque riconosciuto il diritto ad un’indennità ex art. 317 CPP,

con una riduzione del 10% per la lieve condanna subita (cfr. decisione TF

1P.353/2004 del 25.2.2006, consid. 2.4.; REP 1988, p. 600);

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine

degli avvocati (TOA), abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto

essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata, applicando i parametri

giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per

l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore

e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell’esito del procedimento;

che in altre parole

l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che IS 1 ha dapprima

nominato, quale suo difensore di fiducia, l’avv. __________ (AI 76-78);

che in data 23.11.2006 l’avv.

__________ ha comunicato al procuratore pubblico di essere stato sostituito nel

patrocinio del qui istante dall’avv. __________ (AI 292);

che l’istante postula dunque

dapprima la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di

fiducia, avv. __________, di complessivi CHF 17'323.60 [da quanto risulta dal “conteggio

spese sostenute dal signor __________” (presidente della __________ SA, suo

datore di lavoro) (doc. B)];

che in data 13.5.2008 questa

Camera ha richiesto invano all’istante di produrre il dettaglio della nota d’onorario

sopraccitata;

che,

in assenza del dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono

nondimeno essere rifuse unicamente per quanto ricostruibili dall’incarto [cfr.

N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317

CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve

invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base

alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”];

che quindi, ritenuto che

determinante è non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126), l’onorario indicato di complessivi CHF 17'323.70 appare

conforme (da quanto è stato possibile ricostruire dall’incarto) ai principi suesposti,

considerato che si presenta adeguato alla pratica, confrontando l’onorario

esposto con quello di altri avvocati che hanno patrocinato un'altra persona

anch’essa coinvolta nell’ambito del medesimo procedimento penale e pure

sfociato nella sentenza di assoluzione 23.4.2007 (cfr. decisione CRP 29.9.2008,

inc. __________);

che IS 1 postula inoltre la

rifusione della nota professionale dell’avv. __________ di complessivi CHF

28'132.99 [di cui 24'430.-- di onorario (81 ore e 26 minuti a CHF 300.--/ora,

da quanto deducibile dalla nota d’onorario), CHF 1’715.90 di spese e CHF

1’987.09 di IVA];

che nel caso in cui un

accusato conferisce mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso

di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte

per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat

an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,

p. 106);

che di conseguenza gli

onorari e le spese inerenti la sostituzione del legale (apertura incarto, procura,

colloqui introduttivi, per esempio) restano a carico del qui istante, che

peraltro non spiega i motivi alla base dell’avvicendamento;

che la tariffa applicata,

pari a CHF 300.--/ora, non appare inoltre conforme ai suddetti principi;

che il procedimento in esame

ha certamente richiesto alla difesa degli oneri non indifferenti, segnatamente

con riferimento alla gravità delle accuse e alla lunga detenzione preventiva

cui è stato astretto il qui istante, tuttavia il procedimento non ha riservato

particolari difficoltà dal profilo giuridico;

che pertanto si giustifica

applicare ancora una tariffa di CHF 250.--/ora, conformemente ai principi

suesposti;

che il dispendio orario (pari

complessivamente a quasi 6 ore) per l’allestimento della presente istanza di

indennità (studio incarto e colloqui telefonici con il dr. med. __________ e

con __________) appare eccessivo;

che,

per il resto, il dispendio orario appare conforme ai predetti principi;

che per il patrocinio

prestato dall’avv. __________ viene dunque ammesso un dispendio orario pari a 79

ore e 26 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 19’858.--;

che a questa somma vanno aggiunte le

spese, pari a CHF 1'565.-- [ridotte in particolare le spese inerenti

l’avvicendamento dei patrocinatori, che, come già sopraccitato, restano a

carico dell’istante e le spese inerenti i colloqui telefonici in uscita (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione

10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. __________)];

che l’IVA ammonta

a CHF 1'628.15;

che va inoltre

aggiunto un esborso di CHF 55.-- così come esposto nella nota d’onorario;

cha all’istante

vanno pertanto rifusi, a titolo di spese legali per il patrocinio dell’avv. __________,

CHF 23'106.15.--;

che l’importo

complessivo di CHF 40'429.85 riconosciuto a IS 1 a titolo di spese legali deve

tuttavia essere ridotto del 10% in considerazione del solo parziale proscioglimento,

per un totale di CHF 36'386.90;

che per gli interessi

moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno

riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione

agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 23.04.2008

della presente istanza;

che,

con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza

sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in

vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato

inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli

della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi

successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al

“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum

emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa

o della detenzione;

che

per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,

gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER

/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante postula la rifusione di CHF 51'291.-- [importo

corrispondente a 9 mesi di salario lordo (pari a CHF 5'042.85) più CHF 5'905.35

per il “mancato pagamento contributi” da parte del datore di lavoro)]

(doc. E);

che, in merito, IS 1 ha prodotto un

conteggio 20.4.2007 del datore di lavoro __________ SA, il conteggio di salario

Considerandi

del mese di luglio 2006 e il certificato di salario 1.1.2006 – 31.7.2007 (doc.

E);

che IS 1 postula il

versamento di complessivi CHF 5'905.35 composti da contributi AVS, quote relative

alla Cassa pensione, il contributo finalizzato al prepensionamento ed il

contributo paritetico che il datore di lavoro non ha versato per la mancata prestazione

lavorativa imposta dalla privazione della libertà subita che ha comportato il

mancato versamento dello stipendio;

che la pretesa non può essere

accolta da un lato poiché in assenza di prestazione lavorativa da parte del

collaboratore ed in assenza di versamento dello stipendio da parte del datore

di lavoro quest’ultimo non è astretto al pagamento dei contributi sociali; in

virtù dell’art. 3 cpv. 1 LAVS infatti gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività

lucrativa (fatto salvo il versamento di contributi degli assicurati senza

attività a condizioni che qui non ricorrono);

che d’altro canto non è dimostrato in

concreto che il datore di lavoro di IS 1 abbia versato lo stipendio al

collaboratore e, sullo stesso, abbia trattenuto i contributi imposti dalla LAVS

rispettivamente ancora quelli previsti dalla LPP e neppure è comprovato il

versamento effettivo del contributo per il prepensionamento o quello paritetico;

che IS 1 con la sua richiesta

sembra invece intenzionato a far sopportare allo Stato il danno d’assicurazione

che deriverebbe dal mancato versamento, per un periodo limitato, di contributi

sociali rispettivamente di quote concordate contrattualmente;

che l’istante non calcola

detto danno, non lo rende sufficientemente verosimile, e non lo dimostra

adeguatamente; certo a livello prettamente astratto il mancato versamento del

contributo AVS per 5 mesi nel corso del 2006 e durante 4 mesi nel 2007 potrebbe

comportare, a dipendenza del numero di anni di contribuzione, delle eventuali

lacune contributive dell’assicurato, dell’ammontare – al momento del pensionamento

– del reddito annuo medio e della fissazione del reddito annuo medio determinante,

una flessione della rendita AVS cui l’istante potrebbe avere diritto al

compimento dei suoi 65 anni (rendita comunque plafonata per legge);

che per quanto attiene alla

LPP ed al contributo di prepensionamento, non diversamente per quanto attiene

al contributo paritetico, vale analogo discorso non essendo dimostrato un concreto

danno d’assicurazione per il mancato versamento dei contributi paritetici

durante il periodo di durata della detenzione preventiva;

che va sottolineato come gli

importi dovuti all’istante in conseguenza alla perdita di guadagno o di

occupazione, non possono essere ritenuti quale salario o guadagno da attività

lavorativa e quindi non sono soggetti alla percezione di contributi sociali in

particolare dei contributi AVS/AI/IPG/AD;

che IS 1 ha quindi diritto a

vedersi versare l’importo netto che il datore di lavoro gli avrebbe accreditato

al fine di ogni mese lavorativo, senza diritto al rimborso di quote e

contributi di natura sociale non dovuti rispettivamente non comprovati;

che pertanto all’istante è

riconosciuto l’importo di CHF 45'385.65 quale risarcimento per il danno materiale

subito per perdita di guadagno;

che tale importo

deve tuttavia essere ridotto del 10% in considerazione del solo parziale

proscioglimento, per un totale di CHF 34’465.50;

che l’istante chiede inoltre

la rifusione di CHF 419.-- corrispondenti “(…) al costo del biglietto di

aereo che non ha potuto sfruttare poiché prima di tornare a visitare la

famiglia in __________ è stato ingiustamente arrestato” (doc. F);

che vi è evidentemente un

nesso di causalità adeguato (cfr. al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F.

B., inc.1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e

la citata pretesa;

che infine IS 1 chiede la

rifusione di tutte le spese anticipate da __________, presidente della __________

SA, suo datore di lavoro, durante il periodo della sua carcerazione, per un

ammontare complessivo di CHF 70'246.70 (doc. B);

che __________ ha infatti

dichiarato di aver anticipato “(…) i costi della difesa di IS 1. Inoltre, da

quando lui è in prigione pago io per lui l’appartamento e tutti gli oneri

ricorrenti (cassa malati, telefono, etc.). Inoltre tutti i mesi mando fr.

1'500.-- alla famiglia in __________ (…)” (cfr. istanza di indennità

23/24.4.2008, p. 5);

che con riconoscimento di

debito 13.6.2007 l’istante si è dichiarato debitore verso __________, per

l’importo sopraccitato (doc. D);

che tuttavia il

riconoscimento in questa sede delle spese legali e del mancato guadagno ha già

indennizzato l’istante, ritenuto che egli, tramite il reddito del suo lavoro, avrebbe

dovuto comunque provvedere al pagamento dell’”affitto appartamento __________”

e delle diverse fatture riguardanti le sue spese ordinarie [“____________________”,

“__________(…)”, “__________”, “__________”, “__________”,

“__________”, “__________”, “Farmacia __________”, “__________”,

“__________”, “__________SA”, oltre a tasse ed imposte] contenute

nella lista “spese sostenute da __________” di cui al doc. B;

che, in queste circostanze,

nulla gli è dovuto a questo titolo;

che vanno pertanto

riconosciuti a IS 1 CHF 34'465.50 a titolo di risarcimento per danni materiali;

che per gli interessi

moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno

riconosciuti, anche in questo caso, al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 23.04.2008 della presente istanza;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §

109.

n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269

e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113

Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.

1998.

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere

un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione

della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistano particolari

motivi che ne giustifichino una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del

5.5.1997

e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di

transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S.

R., inc. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari

fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze

fisiche o psichiche per l'accusato;

cha al proposito l’istante

postula la rifusione di CHF 56'000.-- per il risarcimento del torto morale [“(…)

tradotto in risarcimento per torto morale questa sofferenza si cifra in almeno

CHF 200.-- (…) al giorno per un totale complessivo di CHF 56'000.--“

(istanza di indennità 23/24.4.2008, p. 9)];

che IS 1 è stato arrestato,

come già sopraccitato, in data 12.7.2006 e tradotto alle carceri pretoriali di __________,

per poi essere trasferito, in data 14.8.2006, al penitenziario cantonale La

Stampa di __________ fino all’emanazione della sentenza di parziale assoluzione

(23.4.2007);

che, nella sentenza della

Corte delle assise criminali del 23.4.2007, il qui istante è stato prosciolto

dall’imputazione di violenza carnale ma è stato condannato, per atti sessuali

con fanciulli tentati, alla pena pecuniaria di “fr. 1'800.-- (…), corrispondenti

a 90 (…) aliquote giornaliere di fr. 20.-- (…) cadauna, da dedursi il carcere

preventivo sofferto” (sentenza 23.4.2007, p. 118, inc. __________);

che giusta l’art. 51 CP un

giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria;

che

pertanto, considerata la carcerazione preventiva sofferta e la pena inflitta,

deve essere riconosciuta un’indennità per la detenzione preventiva

ingiustamente sofferta limitatamente a 196 giorni, per un importo base complessivo

di CHF 19’600.-- (CHF 100.--/giorno);

che

occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere

una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di

questa somma;

che

l’istante ha affermato che “(…) il periodo di carcerazione ha avuto (…) conseguenze

pesantissime, come rilevato anche dal rapporto medico del Dr. med. __________

(…)” (istanza di indennità 23/24.4.2008, p. 14);

che

dal “rapporto di cura” 15.4.2008 sottoscritto dal dr. med. __________

emerge infatti “(…) un disturbo ansioso e depressivo (…) d’intensità tra

lieve e moderata”: “(…) la conclusione diagnostica è quella di una

reazione ansiosa depressiva agli eventi psicosociali stressanti, in primo luogo

quelli legati alla carcerazione e quelli legati alla sua situazione sociale

attuale (solitudine, poche amicizie e assenza del nucleo familiare)” (cfr.

doc. C);

che il procedimento penale

aperto nei suoi confronti e le sue conseguenze, evincibili in particolare dal “rapporto

di cura” 15.4.2008, hanno indubbiamente segnato IS 1 a livello psicologico;

che tenuto conto di quanto

sopra esposto, delle particolari accuse infamanti rivolte all’istante ma anche

del suo solo parziale proscioglimento, questa Camera ritiene di poter equamente

quantificare il risarcimento del torto morale in complessivi CHF 8'000.--;

che l’importo qui

riconosciuto tiene conto sia della sofferenza fisica e psichica per l’istante,

causata dall’arresto, dalla durata della detenzione preventiva, sia della

soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale

nei suoi confronti era parzialmente ingiustificato, come avvalorato dalla sentenza

23.4.2007

e nella presente decisione;

che sul totale riconosciuto di complessivi CHF 27’600.--

vanno inoltre versati gli interessi al 5% dal 23.4.2007, come postulato;

che le ripetibili richieste

per l’allestimento della domanda di indennità sono già state riconosciute con

la nota d’onorario 30.5.2008;

che alla luce delle suddette

considerazioni, a IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 98'452.40,

di cui CHF 36’386.90, oltre interessi, per spese legali, CHF 34'465.50, oltre

interessi, per danni materiali e CHF 27’600.--, oltre interessi, per torto

morale;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 4’400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 4’500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 450.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 23.4.2007 della Corte delle assise criminali (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 98'452.40, oltre interessi al 5% dal 23.4.2008 su

CHF 70’852.40 e dal 23.4.2007 su CHF 27’600.--.

2. La

tassa di giustizia di CHF 4’400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 4’500.-- (quattromilacinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________,

__________, in ragione di CHF 450.-- (quattrocentocinquanta).

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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