60.2008.137
Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante
16 maggio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.137
Data decisione, Autorità:
16.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.137
Lugano
16 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/24.4.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un
procedimento penale a suo carico nel frattempo concluso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico dell’istante il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 23.7.2007 (__________)
cresciuto in giudicato.
2. Con
la presente istanza, ed in relazione a strascichi assicurativi e civili, il
patrocinatore dell’istante chiede di poter avere accesso agli atti del
procedimento penale surriferito.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi
sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo
della ex parte.
6. L’istanza
è accolta. L’incarto potrà essere esaminato presso la cancelleria di questa Camera
e potranno essere estratte copie.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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