60.2008.140
Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante
19 maggio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.140
Data decisione, Autorità:
19.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.140
Lugano
19 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/28.4.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la restituzione o la
copia della propria cartella medica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico di una persona per titolo di atti sessuali con
persone incapaci di discernimento o inette a resistere (__________), sfociato
in un atto d’accusa del __________ (ACC __________) e in un successivo giudizio
di condanna, confermato anche in sede ricorsuale.
2. La
qui istante, vittima del reato, chiede la restituzione, subordinatamente la
copia, della propria cartella medica, a suo tempo sequestrata dal procuratore
pubblico. Data la particolare situazione di vittima, dato anche il carattere
personale del documento richiesto, e dato che viene concessa la facoltà di
fotocopiarla restando l’originale agli atti, non si giustifica di interpellare
altre parti.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stata l’istante parte (purtroppo quale vittima) al
procedimento nel frattempo terminato, ella deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel
presente caso la richiesta di ricevere almeno copia della cartella medica a suo
tempo sequestrata appare giustificata e sorretta da un interesse giuridico
legittimo.
6. L’istanza
è accolta. La cartella (meglio le cartelle) potranno essere fotocopiate presso
la cancelleria di questa Camera.
7. Considerata
la qualità di vittima della qui istante, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle
spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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