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Decisione

60.2008.141

Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante

30 giugno 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.141

Data decisione, Autorità:

30.06.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.141

Lugano

30 giugno

2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/25.4.2008

presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’acceso agli atti di un

procedimento penale concluso da tempo;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito di una segnalazione del medico cantonale del 20.8.1988, l’allora Procura

pubblica sopracenerina aveva aperto un procedimento penale (inc. __________),

trasmesso all’allora istruzione giudiziaria (inc. GI __________). L’inchiesta relativa

ad un ipotizzato errore medico è consistita sostanzialmente nell’acquisizione di

documentazione medica relativa alla potenziale vittima e ad alcune audizioni

del medico istante, che però non sono mai entrate nel merito dell’oggetto del

procedimento. Questi è stato abbandonato in data 7.1.1997 dal Ministero pubblico

(__________).

Considerandi

2.

Con

la presente istanza il medico qui istante chiede a questa Camera di poter disporre

di fotocopia completa degli atti del procedimento penale, senza particolarmente

specificare i motivi di detta richiesta. Analoga domanda era stata precedentemente

inoltrata (in data 22.2.2008) al Ministero pubblico, che con scritto 26.2.2008

aveva risposto riportando, tra l’altro, il testo dell’art. 27 CPP.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, anche essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento

nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27

CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli

atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS

dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è

presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nella

fattispecie in esame, occorre però considerare la particolarità del procedimento

e dei documenti richiesti. Si tratta in particolare di un’inchiesta per un

ipotetico errore medico: gli atti consistono sostanzialmente in documenti

medici e certificati medici relativi alla potenziale vittima; gli altri atti

sono poco o nulla significativi, essendo sostanzialmente scritti o verbali

interlocutori.

Nel caso in esame, nella ponderazione degli

interessi, imposta dall’art. 27 CPP, tra interesse giuridico legittimo dell’istante

e gli interessi legittimi personali delle persone implicate nel procedimento,

prevalgono manifestamente questi ultimi.

La

documentazione richiesta è di carattere medico e riferita sostanzialmente allo stato

di salute della potenziale vittima. Si tratta quindi di documenti personali e

sensibili.

Per

contro, il richiedente si limita a richiedere la documentazione, senza indicare

motivi particolari a sostegno della richiesta, tali da renderla legittima, ma

soprattutto tali da rendere il suo interesse giuridico legittimo prevalente

rispetto a quello della potenziale vittima. Qualora esistessero simili motivi,

l’istante potrà comunque ripresentare nuovamente una richiesta.

A ciò si aggiunga che dall’incarto risulta

che, nel corso del procedimento, l’istante abbia richiesto ed ottenuto la

documentazione principale dell’inchiesta: sia i verbali del giudice istruttore,

sia i documenti medici (lettera del 23.11.1992 dell’allora giudice istruttore

al qui istante).

Considerato

anche il lungo tempo trascorso, si deve concludere che non è dato un interesse

legittimo prevalente per l’istante.

6.

L’istanza

è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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