60.2008.141
Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante
30 giugno 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2008.141
Data decisione, Autorità:
30.06.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.141
Lugano
30 giugno
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/25.4.2008
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’acceso agli atti di un
procedimento penale concluso da tempo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una segnalazione del medico cantonale del 20.8.1988, l’allora Procura
pubblica sopracenerina aveva aperto un procedimento penale (inc. __________),
trasmesso all’allora istruzione giudiziaria (inc. GI __________). L’inchiesta relativa
ad un ipotizzato errore medico è consistita sostanzialmente nell’acquisizione di
documentazione medica relativa alla potenziale vittima e ad alcune audizioni
del medico istante, che però non sono mai entrate nel merito dell’oggetto del
procedimento. Questi è stato abbandonato in data 7.1.1997 dal Ministero pubblico
(__________).
Considerandi
2.
Con
la presente istanza il medico qui istante chiede a questa Camera di poter disporre
di fotocopia completa degli atti del procedimento penale, senza particolarmente
specificare i motivi di detta richiesta. Analoga domanda era stata precedentemente
inoltrata (in data 22.2.2008) al Ministero pubblico, che con scritto 26.2.2008
aveva risposto riportando, tra l’altro, il testo dell’art. 27 CPP.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, anche essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli
atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS
dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5.
Nella
fattispecie in esame, occorre però considerare la particolarità del procedimento
e dei documenti richiesti. Si tratta in particolare di un’inchiesta per un
ipotetico errore medico: gli atti consistono sostanzialmente in documenti
medici e certificati medici relativi alla potenziale vittima; gli altri atti
sono poco o nulla significativi, essendo sostanzialmente scritti o verbali
interlocutori.
Nel caso in esame, nella ponderazione degli
interessi, imposta dall’art. 27 CPP, tra interesse giuridico legittimo dell’istante
e gli interessi legittimi personali delle persone implicate nel procedimento,
prevalgono manifestamente questi ultimi.
La
documentazione richiesta è di carattere medico e riferita sostanzialmente allo stato
di salute della potenziale vittima. Si tratta quindi di documenti personali e
sensibili.
Per
contro, il richiedente si limita a richiedere la documentazione, senza indicare
motivi particolari a sostegno della richiesta, tali da renderla legittima, ma
soprattutto tali da rendere il suo interesse giuridico legittimo prevalente
rispetto a quello della potenziale vittima. Qualora esistessero simili motivi,
l’istante potrà comunque ripresentare nuovamente una richiesta.
A ciò si aggiunga che dall’incarto risulta
che, nel corso del procedimento, l’istante abbia richiesto ed ottenuto la
documentazione principale dell’inchiesta: sia i verbali del giudice istruttore,
sia i documenti medici (lettera del 23.11.1992 dell’allora giudice istruttore
al qui istante).
Considerato
anche il lungo tempo trascorso, si deve concludere che non è dato un interesse
legittimo prevalente per l’istante.
6.
L’istanza
è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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