60.2008.142
Istanza di ispezione degli atti. esecutrice testamentaria quale istante
20 maggio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.142
Data decisione, Autorità:
20.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. esecutrice testamentaria quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.142
Lugano
20 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/29.4.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere, in qualità di
esecutrice testamentaria, le constatazioni mediche relative al decesso di __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito del decesso di __________ in
data __________, il Ministero pubblico ha raccolto delle informazioni
preliminari (inc. MP __________), conclusesi con un decreto di non luogo a procedere
datato 25.9.2007 (__________).
2. Con
la presente istanza, l’istituto bancario richiedente, nella sua veste di
esecutrice testamentaria (comprovata dal relativo attestato), chiede di poter
ricevere la documentazione medica relativa alla constatazione del decesso.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, data la funzione di esecutrice testamentaria, ed i diritti ad
essa connessi, è dato un interesse giuridico legittimo all’istante ad ottenere
Fatti
i documenti medici relativi all’accertamento del decesso, anche solo a fini
assicurativi.
5. L’istanza
Considerandi
è accolta. Copia dell’attestato di morte del 14.9.2007 e della constatazione di
morte naturale datata 23.9.2007 saranno inviati in allegato alla presente decisione
destinata alla banca istante.
6.
La
tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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