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Decisione

60.2008.143

Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

20 maggio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.143

Data decisione, Autorità:

20.05.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.143

Lugano

20 maggio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 31.3/29.4.2008

presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia del decreto di non luogo

a procedere 3.9.2007 (NLP __________) emanato nei suoi confronti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di una querela, il Ministero

pubblico ha aperto un procedimento penale a carico inizialmente di ignoti (MP __________),

sfociato poi in un decreto di non luogo a procedere del 3.9.2007 nei confronti

del qui istante (NLP __________).

Considerandi

2.

Con

la presente istanza IS 1 chiede copia del decreto di non luogo a procedere emanato

nei suoi confronti.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale inchiestato) al procedimento

nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27

CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse

giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nel

presente caso la richiesta di ricevere copia della decisione a suo favore

appare giustificata e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di

interesse giuridico legittimo della ex parte.

6.

L’istanza

è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere sarà allegata alla presente

decisione destinata all’istante.

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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