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Decisione

60.2008.144

Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

19 maggio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.144

Data decisione, Autorità:

19.05.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.144

Lugano

19 maggio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25/30.4.2008

presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia degli atti del

procedimento penale aperto a suo carico conclusosi con un decreto d’accusa;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente

al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con

scritto 29/30.4.2008;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il Ministero pubblico ha aperto un

procedimento penale a carico di due persone (inc. MP __________), sfociato per

il qui istante in un decreto d’accusa del 2.4.2008 (DA __________).

Considerandi

2.

Con

la presente istanza, IS 1 chiede di ricevere copia dell’intero incarto, in

relazione alla procedura di contravvenzione aperta dall’Ufficio dei permessi.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento

nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27

CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse

giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nel

presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi

sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo

della ex parte.

6.

L’istanza

è accolta. Copia dei documenti formanti l’incarto saranno allegati alla presente

decisione destinata all’istante.

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--

(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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