60.2008.144
Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante
19 maggio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2008.144
Data decisione, Autorità:
19.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.144
Lugano
19 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/30.4.2008
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti del
procedimento penale aperto a suo carico conclusosi con un decreto d’accusa;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente
al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con
scritto 29/30.4.2008;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico di due persone (inc. MP __________), sfociato per
il qui istante in un decreto d’accusa del 2.4.2008 (DA __________).
Considerandi
2.
Con
la presente istanza, IS 1 chiede di ricevere copia dell’intero incarto, in
relazione alla procedura di contravvenzione aperta dall’Ufficio dei permessi.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5.
Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi
sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo
della ex parte.
6.
L’istanza
è accolta. Copia dei documenti formanti l’incarto saranno allegati alla presente
decisione destinata all’istante.
7.
La
tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--
(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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